Sentenza n. 1222/2026 - Firenze, Sezione 1
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell'art. 23, comma 4, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo del Comune di Firenze adottate con deliberazione del consiglio comunale n. DC/2023/00006 del 13 marzo 2023, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 14 del 5 aprile 2023, nella parte in cui per le librerie esistenti è stato stabilito - fermo quanto previsto nei casi in cui si tratti di esercizi storici - che “allo specifico fine di favorire la permanenza di tali attività ritenute qualificanti e culturalmente rilevanti per la città è vietato l'insediamento di nuovi usi, nonché di altre tipologie di commercio al dettaglio diverse dalla libreria , ad eccezione di funzioni complementari, da contenere nella misura massima del 30%”; - nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguente ancorché allo stato incognito; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 3 luglio 2025: - dell’art. 23, comma 4, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo del Comune di Firenze approvate con deliberazione del consiglio comunale n. DC/2024/00020 del 27 marzo 2024 e con deliberazione del consiglio comunale n. DC/2025/00020 del 7 aprile 2025, pubblicata sul BURT n. 19, parte II, del 7 maggio 2025, nella parte in cui per le librerie esistenti è stato stabilito - fermo quanto previsto nei casi in cui si tratti di esercizi storici - che “allo specifico fine di favorire la permanenza di tali attività ritenute qualificanti e culturalmente rilevanti per la città è vietato l’insediamento di nuovi usi, nonché di altre tipologie di commercio al dettaglio diverse dalla libreria, ad eccezione di funzioni complementari, da contenere nella misura massima del 30%”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: art. 23, comma 4, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo del Comune di Firenze, adottato e poi approvato, nella parte in cui vieta il mutamento dell'uso libreria negli immobili in cui tale attività era esercitata, salvo funzioni complementari entro il limite del 30%
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato la previsione urbanistica deducendo, in sintesi: violazione degli artt. 23-ter del d.P.R. n. 380/2001 e 99 della l.r. Toscana n. 65/2014, poiché il Comune avrebbe imposto un vincolo perpetuo su singoli immobili senza fondarlo su specifiche esigenze urbanistiche riferite a zone o sottozone omogenee; violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi, difetto dei presupposti, illogicità, straripamento e sviamento, in quanto la disciplina sarebbe stata introdotta per tutelare una specifica attività imprenditoriale ritenuta culturalmente rilevante, anziché per finalità proprie della pianificazione; violazione degli artt. 41 e 42 Cost. e del principio di proporzionalità, per l'indiscriminata incidenza sul diritto di proprietà e sulla libertà di iniziativa economica, senza bilanciamento degli interessi, limiti temporali o meccanismi di svincolo; violazione dell'art. 31, comma 2, del d.l. n. 201/2011, per l'assenza di motivi imperativi di interesse generale sufficienti e per la mancata considerazione di misure alternative meno restrittive, quali incentivi alle librerie. Con i motivi aggiunti la ricorrente ha contestato anche la versione approvata della disposizione, deducendo carenza di motivazione e istruttoria per l'omessa adeguata valutazione delle osservazioni presentate, nonché violazione della l. n. 15/2020, sostenendo che la promozione della lettura e delle librerie sarebbe estranea alle finalità urbanistiche.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti nei limiti precisati in motivazione. Ha riconosciuto che gli artt. 23-ter del d.P.R. n. 380/2001 e 99 della l.r. Toscana n. 65/2014 consentono ai Comuni di disciplinare, mediante gli strumenti urbanistici, i mutamenti di destinazione d'uso all'interno della categoria commerciale e di introdurre limiti o condizioni specifici, purché giustificati da esigenze oggettive. Ha ritenuto che l'uso libreria costituisca una sottocategoria dotata di peculiare rilevanza sociale e culturale e che la tutela del tessuto urbano e delle attività commerciali radicate possa costituire finalità urbanistica, nonché motivo imperativo di interesse generale idoneo a giustificare limitazioni alla libertà economica. Sono state quindi respinte le censure secondo cui il Comune avrebbe esercitato un potere estraneo alla pianificazione, violato il principio di tipicità o perseguito esclusivamente la tutela di una specifica attività imprenditoriale. È stata inoltre esclusa, in astratto, la violazione degli artt. 41 e 42 Cost. e della disciplina sulla liberalizzazione del commercio. Tuttavia, il divieto impugnato, pur essendo astrattamente idoneo a perseguire l'obiettivo di conservazione delle librerie, è stato ritenuto non necessario e sproporzionato nella formulazione adottata, perché privo di limiti temporali effettivi e di meccanismi di deroga o svincolo collegati alla sostenibilità economica dell'uso imposto. L'assenza di tali temperamenti può determinare una sostanziale ablazione dei beni, congelare immobili in un uso antieconomico e produrre effetti contrari alla tutela del tessuto urbano, favorendo inutilizzo e degrado. La disposizione è stata pertanto annullata nei limiti risultanti dalla motivazione. Il Comune è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 4.000 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 23-ter d.P.R. n. 380/2001
Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali, il mutamento della destinazione d’uso all’interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito
La disposizione, nella versione applicabile, consente agli strumenti urbanistici comunali di introdurre limitazioni e condizioni al mutamento di destinazione d'uso all'interno della medesima categoria funzionale, purché specifiche e giustificate da esigenze oggettive.
art. 99 l.r. Toscana n. 65/2014
gli strumenti di pianificazione urbanistica comunali ... possono: a) stabilire limitazioni al mutamento della destinazione d’uso all’interno della stessa categoria funzionale
La norma attribuisce ai Comuni il potere di disciplinare e limitare, attraverso la pianificazione, i mutamenti di destinazione d'uso interni alla stessa categoria funzionale.
art. 23-ter, comma 1-bis, d.P.R. n. 380/2001
Il mutamento della destinazione d’uso della singola unità immobiliare all’interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito ... ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni
La disciplina sopravvenuta conferma la possibilità comunale di fissare specifiche condizioni per il mutamento d'uso interno alla categoria funzionale.
art. 99, comma 2-ter, l.r. Toscana n. 65/2014
gli strumenti di pianificazione urbanistica comunali ... possono stabilire specifiche condizioni e limitazioni ... atte a garantire la coerenza con la disciplina per la qualità degli insediamenti
Le condizioni e limitazioni urbanistiche devono essere funzionali alla sostenibilità, compatibilità e qualità degli insediamenti.
art. 41 Cost.
La libertà di iniziativa economica privata può essere conformata e limitata per finalità sociali e ambientali, nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità.
art. 42 Cost.
I limiti urbanistici rientrano nella funzione sociale della proprietà, ma non possono tradursi, senza adeguati temperamenti, in una sostanziale ablazione del bene.
art. 31, comma 2, d.l. n. 201/2011, convertito dalla l. n. 214/2011
costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali ... esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali, nonché alla salvaguardia della sicurezza, del decoro urbano o delle caratteristiche commerciali specifiche dei centri storici o di delimitate aree commerciali
La liberalizzazione commerciale non esclude limitazioni urbanistiche giustificate dalla tutela dell'ambiente urbano, dei beni culturali e delle specifiche caratteristiche commerciali dei centri storici o di aree delimitate, purché necessarie, non discriminatorie e proporzionate.
art. 2 l. n. 15/2020
Il Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura può concorrere a evidenziare la rilevanza sociale e culturale delle librerie, senza sostituire la necessaria base urbanistica della disciplina comunale.
Massime di principio
- Gli strumenti urbanistici comunali possono individuare, all'interno di una categoria funzionale prevista dalla legge, specifiche sottocategorie d'uso e limitarne il mutamento, purché la disciplina sia espressa, autonoma e giustificata da esigenze oggettive di governo del territorio.
- La pianificazione urbanistica può perseguire, oltre all'ordinato sviluppo edilizio, finalità economico-sociali connesse alla tutela del tessuto urbano, dei valori culturali e delle attività commerciali radicate, anche mediante divieti di mutamento riferiti a specifiche tipologie di uso e non necessariamente a intere zone territoriali omogenee.
- La liberalizzazione delle attività economiche non impedisce limitazioni urbanistiche giustificate da motivi imperativi di interesse generale, quali la tutela dell'ambiente urbano, del patrimonio culturale e delle caratteristiche commerciali dei centri storici o di aree delimitate; tali limitazioni devono rispettare necessità, non discriminazione e proporzionalità.
- Un divieto urbanistico di mutamento d'uso che vincoli immobili a una determinata attività deve prevedere limiti, deroghe o meccanismi di svincolo idonei a considerare la sostenibilità economica dell'uso imposto; in mancanza, la misura è sproporzionata e può determinare una sostanziale ablazione del bene o effetti contrari all'interesse pubblico perseguito.
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