Cassazione Penale, Ordinanza n. 22271/2026 del 16/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato condannato in secondo grado per fatti qualificati come rapina. La difesa ha articolato cinque motivi: i primi due contestavano la riqualificazione del fatto nella forma della rapina impropria tentata e denunciavano l'inosservanza di norme processuali per il mancato rinvio in attesa della decisione della Corte costituzionale; il terzo e il quarto motivo censuravano, rispettivamente, la preclusione della prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata e un vizio di motivazione su tale punto; il quinto motivo deduceva l'erronea applicazione della recidiva reiterata. La Corte rileva che la censura sulla rapina impropria si fondava su una nozione errata della fattispecie e anche su una ricostruzione fattuale in parte incompatibile con le sentenze di merito. La memoria depositata successivamente non introduceva elementi decisivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi relativi alla qualificazione del fatto come rapina impropria tentata e al mancato rinvio in attesa della decisione della Corte costituzionale, osservando che la rapina impropria si perfeziona già con la violenza usata dopo la mera sottrazione, anche senza autonoma disponibilità del bene, e che nel caso concreto risultavano comunque realizzati anche sottrazione e impossessamento. Ha poi dichiarato inammissibili per carenza d'interesse i motivi terzo e quarto, poiché il motivo di appello che li sorreggeva era originariamente inammissibile per manifesta infondatezza. Ha infine ritenuto manifestamente infondato il quinto motivo sulla recidiva, valorizzando i numerosi precedenti penali, anche specifici, dell'imputato. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 628, comma 2, c.p.
La rapina impropria richiede la sola sottrazione e non anche l'impossessamento; quest'ultimo è solo lo scopo della condotta o dell'uso della violenza, sicché il reato si perfeziona anche se la violenza segue la mera apprensione del bene senza autonoma disponibilità, e a maggior ragione quando risultino sottrazione e impossessamento effettivi.
art. 62 n. 6 c.p.
È richiamata in relazione al riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti comuni sulla recidiva nel giudizio di merito.
Corte costituzionale
La decisione della Corte costituzionale richiamata dalla difesa non riguardava le azioni poste in essere immediatamente dopo l'impossessamento, rendendo la questione prospettata priva di rilevanza.
Massime di principio
- Nella rapina impropria la violenza o minaccia successiva alla sottrazione integra il reato anche se l'agente non abbia ancora acquisito una stabile e autonoma disponibilità del bene; l'impossessamento non è elemento materiale della fattispecie, ma solo fine della condotta.
- Una censura che presupponga una ricostruzione dei fatti incompatibile con quella accertata nei gradi di merito è inammissibile in cassazione quando implichi una rivalutazione del compendio probatorio.
- Non è ammissibile in cassazione il motivo che investa un capo di appello originariamente inammissibile per manifesta infondatezza, se l'eventuale accoglimento non potrebbe produrre un esito favorevole nel giudizio di rinvio.
- La valutazione della recidiva, in particolare della sua reiterazione e della rilevanza dei precedenti specifici, rientra nel giudizio discrezionale del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per manifeste illogicità o violazioni di legge.
Come è indicizzato
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