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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 3563/2020 del 13/02/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ministero)

La controversia

A seguito di un’ispezione ordinaria presso il Tribunale e la Procura della Repubblica di La Spezia, il Ministro della giustizia aveva promosso l’azione disciplinare contro un magistrato per due condotte relative alla custodia cautelare di un imputato, sottoposto agli arresti domiciliari per un procedimento per furto aggravato. La prima contestazione riguardava l’omessa scarcerazione alla prima udienza del 14 maggio 2012: l’accusa riteneva scaduto il termine di custodia il precedente 8 maggio 2012. La seconda riguardava l’omessa scarcerazione dopo la condanna pronunciata l’11 giugno 2012, nonostante la pena irrogata fosse di dieci mesi di reclusione per furto semplice e sei mesi di arresto per una contravvenzione; la detenzione era cessata soltanto il 25 gennaio 2013. La Sezione disciplinare del CSM aveva assolto il magistrato quanto alla prima contestazione, ravvisando un errore non connotato da negligenza inescusabile, e quanto alla seconda aveva riconosciuto l’illecito disciplinare, ma dichiarato il fatto di scarsa rilevanza ai sensi dell’art. 3-bis del D.Lgs. n. 109/2006. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione delle norme disciplinari e vizio di motivazione, sostenendo che carenze nella tenuta del fascicolo e precedenti omissioni di altri magistrati non potevano giustificare la mancata verifica dei termini di custodia. Con il secondo ha contestato la dichiarazione di scarsa rilevanza, deducendo che la protrazione della privazione della libertà per oltre duecento giorni e la negligenza del magistrato escludevano tale valutazione.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno accolto il ricorso nei sensi indicati in motivazione e cassato la sentenza con rinvio alla Sezione disciplinare del CSM, in diversa composizione. Quanto alla prima contestazione, il ricorso è stato ritenuto infondato, ma la motivazione assolutoria è stata corretta: il termine di custodia cautelare della fase era di un anno, non di sei mesi, poiché la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale contestata costituiva circostanza aggravante a effetto speciale rilevante ai fini del calcolo; la successiva derubricazione del reato non modificava i termini della fase già esaurita. Perciò, nel periodo considerato, non sussisteva la violazione contestata. Quanto alla seconda contestazione, il ricorso è stato accolto: la custodia cautelare avrebbe dovuto cessare comunque il 26 giugno 2012, una volta espiata la pena detentiva per il delitto, non potendo computarsi la pena di arresto inflitta per la contravvenzione ai fini della permanenza di una misura coercitiva. La protrazione della detenzione domiciliare sino al 25 gennaio 2013, per un periodo cospicuo, non poteva essere qualificata di scarsa rilevanza sulla base della mancata richiesta di riparazione, della limitata eco pubblica, delle modalità della misura o della positiva professionalità del magistrato. La causa è stata rinviata alla Sezione disciplinare del CSM, in diversa composizione personale, per una nuova decisione conforme ai principi enunciati. La sentenza non contiene una statuizione sulle spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 109/2006, art. 2, comma 1, lett. a) e g)

    La Sezione disciplinare, infatti, ha posto in luce come il Dott. D.B., concludendo il dibattimento con una sentenza di condanna alla pena di mesi dieci di reclusione per il reato di furto e mesi sei di arresto per la contravvenzione di cui all’art. 707 c.p. – reati entrambi dei quali l’imputato C. era stato ritenuto responsabile – avrebbe dovuto disporre la scarcerazione del medesimo, di lì a pochi giorni, per l’intervenuta espiazione della pena.

    La protrazione della custodia dopo l’esaurimento della pena detentiva per il delitto integra, ricorrendone i presupposti di gravità e negligenza, gli illeciti disciplinari contestati; la pena per una contravvenzione non giustifica la permanenza di una misura coercitiva.

  • D.Lgs. n. 109/2006, art. 3-bis

    Occorre rilevare, invece, che l’indebita protrazione della custodia cautelare per un numero così cospicuo di giorni – dovendosi calcolare, nella specie, il periodo che va dal 26 giugno 2012 al 25 gennaio 2013 – è tale da escludere di per sè che possa qualificarsi l’addebito disciplinare in termini di scarsa rilevanza, anche in confronto con i suindicati precedenti; nè risulta che siano stati prospettati, neppure in astratto, quei gravissimi impedimenti all’assolvimento del dovere di garantire il diritto alla libertà personale degli imputati sottoposti a custodia cautelare ai quali fa riferimento, tra le altre, la sentenza n. 17120 del 2019 di queste Sezioni Unite.

    La scarsa rilevanza disciplinare non può essere riconosciuta quando la custodia cautelare sia stata indebitamente protratta per un periodo cospicuo, in assenza di gravissimi impedimenti all’adempimento del dovere di tutelare la libertà personale.

  • art. 280 c.p.p.

    Poichè, infatti, le misure coercitive non possono essere applicate per le contravvenzioni, il Magistrato avrebbe dovuto considerare a tale fine la sola pena detentiva di mesi dieci di reclusione; pena che andava a scadere il 26 giugno 2012.

    Le misure coercitive sono applicabili in relazione ai delitti che superano la soglia di pena prevista dalla norma; la pena di arresto inflitta per una contravvenzione non può essere computata per mantenere la misura.

  • art. 278 c.p.p.

    Ai fini dell’applicabilità delle misure coercitive, l’art. 280 c.p.p., comma 1, stabilisce come condizione che si proceda “per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni”; il precedente art. 278, ai fini dell’individuazione della pena per l’applicazione delle misure cautelari personali, dispone che non si tenga conto, fra l’altro, della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione, però, “delle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle a effetto speciale”, dovendosi intendere per circostanze ad effetto speciale “quelle che importano un aumento o una diminuzione della pena superiore ad un terzo” (art. 63 c.p., comma 3).

    Nel determinare la pena rilevante ai fini dell’applicazione delle misure cautelari personali, la recidiva e le circostanze si considerano soltanto nei casi eccettuati dalla norma, tra cui le circostanze a effetto speciale.

  • art. 303 c.p.p., comma 1, lett. b), nn. 1 e 2

    Ne consegue che la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale deve ritenersi, in base alla citata giurisprudenza, una circostanza aggravante ad effetto speciale che, in quanto tale, rileva anche ai fini dell’art. 278 c.p.p.; per cui la pena edittale per il reato di furto aggravato (da due a sei anni di reclusione, art. 625 c.p., comma 1), dovendosi calcolare anche la contestata recidiva, supera necessariamente la soglia massima dei sei anni di reclusione, ricadendo, di conseguenza, nell’ipotesi di cui all’art. 303 c.p.p., comma 1, lett. b), n. 2), (termine di un anno), anzichè in quella di cui alla medesima lett. b), n. 1), come contestato nell’incolpazione disciplinare (termine di sei mesi).

    Il termine di custodia cautelare di fase si determina in base al reato come contestato nel provvedimento che dispone il giudizio; la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale, in quanto aggravante a effetto speciale, può determinare l’applicazione del termine più lungo.

  • art. 300 c.p.p., comma 4

    La sentenza ha perciò concluso nel senso che la detenzione cautelare (anche se domiciliare) dell’imputato si sarebbe dovuta concludere comunque alla data del 26 giugno 2012; con la conseguenza che erano sussistenti entrambi gli illeciti contestati, di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. a) e g).

    La decisione richiama la cessazione della misura cautelare quando la pena detentiva inflitta risulta espiata; nel caso concreto la custodia avrebbe dovuto terminare il 26 giugno 2012.

  • art. 284 c.p.p., comma 5

    che non rileva, ai fini dell’applicazione dell’esimente della “scarsa rilevanza del fatto”, che l’imputato si trovasse agli arresti domiciliari, atteso che tale misura costituisce, comunque, una privazione della libertà personale equivalente alla custodia cautelare in carcere ai sensi dell’art. 284 c.p.p., comma 5;

    Gli arresti domiciliari costituiscono una privazione della libertà personale equivalente alla custodia cautelare in carcere ai fini della valutazione disciplinare della protrazione indebita.

  • art. 13 Cost.

    E’ stato detto, al riguardo, che il magistrato ha il dovere di vigilare costantemente sul decorso dei termini di custodia cautelare (in tal senso già la sentenza 12 gennaio 2011, n. 507); che la libertà personale è un bene oggetto di espressa previsione costituzionale (art. 13 Cost.), la cui violazione è sanzionabile come illecito disciplinare (sentenza 29 luglio 2013, n. 18191);

    La libertà personale, quale bene di rilievo costituzionale, impone al magistrato una vigilanza costante sui termini della custodia cautelare e la sua violazione può fondare responsabilità disciplinare.

  • D.Lgs. n. 109/2006, art. 1, comma 1

    La responsabilità disciplinare non viene meno per il fatto che vi siano carenze organizzative nell’ufficio giudiziario di appartenenza

    Le carenze organizzative dell’ufficio giudiziario non esonerano il magistrato dalla responsabilità disciplinare per l’omesso controllo della durata della custodia cautelare.

Massime di principio

  • Per determinare i termini di custodia cautelare di una fase già esaurita, occorre fare riferimento al reato come contestato nel provvedimento che dispone il giudizio; la successiva modifica della qualificazione giuridica del fatto non incide retroattivamente sui termini di quella fase.
  • La recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale, quando comporta un aumento superiore a un terzo, è circostanza aggravante a effetto speciale e rileva nel calcolo della pena ai fini dell’applicazione delle misure cautelari e della determinazione dei relativi termini.
  • Il magistrato è tenuto a vigilare costantemente sulla durata della custodia cautelare. Le carenze organizzative dell’ufficio e le omissioni di altri magistrati non escludono di per sé la responsabilità per la protrazione indebita della misura.
  • Gli arresti domiciliari costituiscono una privazione della libertà personale equivalente alla custodia cautelare in carcere ai fini della valutazione dell’illecito disciplinare.
  • La protrazione della custodia cautelare per un periodo cospicuo non può essere considerata di scarsa rilevanza disciplinare per il solo fatto che l’interessato non abbia chiesto la riparazione per ingiusta detenzione, che l’episodio non abbia avuto risonanza pubblica o che il magistrato abbia una professionalità generalmente apprezzata; occorrono, per giustificare l’omesso adempimento, gravissimi impedimenti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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