Cassazione Civile, Ordinanza n. 34535/2023 del 11/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (curatela fallimentare)
La controversia
La lite nasce dall’insinuazione al passivo fallimentare di un credito di € 205.000, oltre accessori, richiesto da due commercialisti a titolo di saldo per l’attività svolta in funzione di una procedura di concordato preventivo quando la società era ancora in bonis. In sede di verifica dello stato passivo il giudice delegato aveva negato la prededuzione, ritenendo che i professionisti avessero ricevuto in acconto, prima dell’ammissione al concordato, pagamenti rilevanti che avevano contribuito alla successiva revoca della procedura ex art. 173 l.f. Il Tribunale di Salerno, in opposizione ex art. 98 l.f., aveva invece accolto la domanda dei professionisti, affermando in via generale che il credito del professionista che assista e rediga la proposta di concordato rientra de plano tra i crediti sorti in funzione della procedura concorsuale. La curatela ricorre per cassazione deducendo: 1) violazione dell’art. 111, comma 2, l.f., anche in relazione agli artt. 67, comma 2, lett. g), e 173 l.f., per avere il Tribunale riconosciuto la prededuzione senza verificare la concreta funzionalità dell’attività professionale alle finalità della procedura, nonostante la revoca del concordato fosse dipesa da condotte dei professionisti e la procedura fosse stata interrotta prima del coinvolgimento dei creditori; 2) nullità per omessa pronuncia sull’eccezione revocatoria ex art. 95, comma 1, l.f.; 3) violazione degli artt. 95, comma 1, e 67, comma 2, lett. g), l.f., per avere ritenuto non revocabili i pagamenti in acconto effettuati dalla società ai professionisti. I professionisti propongono anche ricorso incidentale, lamentando l’omesso esame di un fatto decisivo relativo all’ulteriore credito di € 100.000 per attività pregressa, che assumono provato da una scrittura con data certa anteriore al fallimento e dalla prova testimoniale.
La decisione
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, cassando il decreto impugnato perché il Tribunale aveva applicato un principio di prededucibilità automatica e non aveva verificato se l’attività dei professionisti fosse realmente funzionale, in concreto e secondo giudizio ex ante, alle finalità della procedura concordataria. La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 42093/2021: il credito del professionista può essere prededucibile nel successivo fallimento solo se la prestazione sia funzionale alle finalità della prima procedura e, quindi, abbia contribuito alla conservazione o all’incremento dei valori aziendali, essendo necessario che il concordato sia almeno giunto alla fase di possibile coinvolgimento dei creditori; tale funzionalità viene meno quando la procedura si interrompa prima di quella fase per cause riconducibili alla condotta del professionista, come nel caso di revoca ex art. 173 l.f. per pagamenti non autorizzati e omissioni nel piano. Dichiara inammissibili il secondo e il terzo motivo del ricorso principale, perché l’eccezione revocatoria era comunque formulata in modo equivoco, privo di specificità e di un interesse giuridicamente rilevante chiaramente illustrato. Dichiara inoltre inammissibile il ricorso incidentale, poiché le censure miravano in realtà a una nuova valutazione del merito e difettavano di specificità e autosufficienza. Il decreto è quindi cassato con rinvio al Tribunale di Salerno in diversa composizione per nuovo esame e per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 111, comma 2, l.f.
La prededuzione dei crediti sorti in funzione della procedura concorsuale richiede una concreta funzionalità della prestazione alle finalità della procedura, accertata con giudizio ex ante; non basta il mero inserimento dell’attività nell’iter della procedura.
art. 67, comma 2, lett. g), l.f.
È richiamato in relazione all’eccezione revocatoria dei pagamenti in acconto e alla delimitazione dell’area di esenzione dalla revocatoria.
art. 173 l.f.
La revoca del concordato per atti o omissioni del debitore rileva, nel caso concreto, come indice dell’assenza di funzionalità della prestazione professionale alle finalità della procedura.
art. 167 l.f.
I pagamenti in acconto erano ritenuti non autorizzati perché effettuati nell’imminenza della domanda di concordato e non ricompresi nel piano.
art. 95, comma 1, l.f.
È la norma evocata dalla curatela per l’eccezione revocatoria nel giudizio di opposizione allo stato passivo.
art. 98 l.f.
È il rito dell’opposizione allo stato passivo nel quale i professionisti hanno contestato il rigetto del giudice delegato.
art. 380 bis.1 c.p.c.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso in cassazione.
art. 112 c.p.c.
Evocato nel secondo motivo per omessa pronuncia del giudice di merito sull’eccezione revocatoria.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Invocato dal ricorrente incidentale per l’omesso esame di un fatto decisivo; la Corte lo ritiene inammissibile perché la censura mira a una rivalutazione del merito.
art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
Men zionato nel dispositivo finale quanto al contributo unificato, ma il testo è tronco e non consente ulteriori specificazioni.
Massime di principio
- Il credito del professionista che assista un debitore nell’accesso al concordato preventivo è prededucibile nel successivo fallimento solo se la prestazione sia concretamente funzionale alle finalità della procedura, secondo un giudizio ex ante, e non per il solo fatto che l’attività sia stata svolta in vista del concordato.
- La funzionalità richiesta dall’art. 111, comma 2, l.f. non è soddisfatta se la procedura concordataria si interrompe prima della fase di coinvolgimento dei creditori o viene revocata per condotte riconducibili al professionista che abbiano compromesso il piano o la sua realizzabilità.
- In opposizione allo stato passivo, il giudice deve esaminare le circostanze già decisive nella fase sommaria quando esse incidano sulla prededuzione del credito, e il curatore non ha l’onere di riproporre formalmente eccezioni già accolte nella verifica del passivo.
- L’eccezione revocatoria deve essere dedotta in modo specifico e con un interesse giuridicamente apprezzabile chiaramente individuato; se formulata in modo equivoco o generico, è inammissibile.
- In cassazione, la censura di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando, sotto la sua veste, mira solo a ottenere una diversa lettura del materiale probatorio o del contenuto dei documenti.
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