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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 06232/2026 del 16/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello che l'aveva condannata per il reato di circonvenzione di incapace (art. 643 c.p.). I motivi principali: (1) censura della valutazione probatoria della Corte territoriale e della sussistenza dello stato di minorata capacità psichica della vittima; (2) contestazione del mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto all'aggravante e della congruità della pena (richiamo ad artt. 62-bis, 81, 133 c.p.); (3) censura per il rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva con misure alternative (richiamo ad art. 20-bis c.p. e alla legge 689/1981), deducendo che la richiesta non era tardiva e che la Corte non avrebbe motivato adeguatamente la sua inidoneità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul piano sostanziale ha ritenuto: il primo motivo inammissibile e aspecifico perché pretende una rivalutazione dei fatti (sindacato di merito non consentito in cassazione); la Corte territoriale aveva dato motivazione adeguata sulla sussistenza degli elementi del reato in relazione allo stato di vulnerabilità della vittima; il secondo motivo in parte non consentito o privo di interesse perché la Corte d'appello aveva già concesso le attenuanti generiche riducendo la pena e la difesa non ha dimostrato l'incongruità della pena residua; il terzo motivo è generico e infondato: la richiesta di sostituzione della pena è stata proposta tardivamente (nei motivi nuovi) e, comunque, il giudice di merito ha motivato la valutazione negativa sulla base della gravità, reiterazione e intensità del dolo, decisione rimessa alla discrezionalità del giudice. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, alla rifusione delle spese della parte civile e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 643 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di circonvenzione di incapace; la Corte ha ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi in relazione allo stato di minorata capacità psichica della vittima e alle condotte manipolative della ricorrente.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Riferito nel contesto delle circostanze attenuanti speciali; la Corte d'appello ha valutato il bilanciamento tra attenuanti e aggravanti senza riconoscere la prevalenza delle attenuanti generiche.

  • art. 81 cod. pen.

    Citato come parte delle regole sulla determinazione ed applicazione delle circostanze che influenzano la pena; la Corte ha esercitato discrezionalità nel giudizio di equivalenza.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri di determinazione della pena: la Corte ha richiamato che il giudice di merito non è obbligato ad una analitica esposizione di tutti i parametri se motiva adeguatamente la bilanciatura.

  • art. 20-bis cod. pen.

    Norma relativa ad istituti sostitutivi della pena o benefici premiali; la ricorrente invocava la sostituzione, ma la Corte ha ritenuto la richiesta tardiva e comunque inidonea nel merito.

  • artt. 56, 58, 59 legge 689/1981

    Norme sulle sanzioni sostitutive e misure alternative richiamate dalla difesa; la Corte ha valutato la meritevolezza della ricorrente alla luce della gravità e modalità del fatto e della sua personalità, escludendo l'applicabilità del beneficio.

  • art. 545-bis cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alla possibilità di trattamento più favorevole; la Corte ne coordina l'applicazione con i limiti del giudizio di appello.

  • art. 597 cod. proc. pen.

    Principio devolutivo dell'appello: il giudice d'appello decide sui punti devoluti dai motivi; la richiesta di sostituzione della pena costituisce un punto di decisione autonomo che doveva essere devoluto tempestivamente.

  • art. 581, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.

    Regola sulla devoluzione nel giudizio d'appello; necessario indicare espressamente i punti di decisione impugnati, incluse istanze di pene sostitutive.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso in cassazione: condanna alle spese e possibilità di ammenda; applicata per irrogare la sanzione pecuniaria di euro 3.000.

Massime di principio

  • In Cassazione non è consentita una rivalutazione estensiva del materiale probatorio: le doglianze di merito sono inammissibili se mirano solo a ottenere una diversa valutazione dei fatti senza evidenziare vizi di diritto o contraddizioni manifeste.
  • Le richieste di sostituzione della pena o di applicazione di benefici alternativi devono essere devolute tempestivamente nel giudizio di appello (o formulate nei modi e nei termini che la procedura consente); presentarle tardivamente nei motivi nuovi espone all'inammissibilità.
  • Il giudice di merito ha ampia discrezionalità nel bilanciare circostanze aggravanti e attenuanti (art. 133 c.p.); la Cassazione sindaca questa valutazione solo se la motivazione è manifesta illogica o contraddittoria.
  • Per contestare la congruità della pena è necessario argomentare specificamente sull'incongruità e non limitarsi a dedurre genericamente la carenza di motivazione, specie se la pena è già stata ridotta in sede d'appello.
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare sanzioni economiche (spese processuali e ammende) se si ravvisano profili di colpa nella proposizione di impugnazioni infondate o manifestamente irregolari.

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