Cassazione Penale, Ordinanza n. 08961/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva parzialmente riformato la condanna di primo grado resa con rito abbreviato, limitandosi ad applicare le attenuanti generiche prevalenti e confermando il resto. La difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione sia all'affermazione di responsabilità penale sia alla ritenuta sussistenza dell'aggravante speciale di agevolazione mafiosa. In fatto, la contestazione riguardava il concorso nell'illecito acquisto di sostanze stupefacenti aggravato dalla finalità di agevolare un sodalizio mafioso. La Corte territoriale aveva ricostruito il ruolo del ricorrente come partecipe consapevole dell'operazione, valorizzando una telefonata con cui egli aveva informato due soggetti vicini alla consorteria mafiosa dell'esito negativo dell'operazione per l'arresto dell'incaricato, nonché la disponibilità a interfacciarsi con esponenti del clan detenuti, comunicando attraverso telefoni introdotti in carcere. Il ricorrente ha sostanzialmente chiesto una diversa lettura del compendio probatorio e una esclusione dell'aggravante.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze si risolvessero in una contestazione di merito delle valutazioni compiute dai giudici di merito e nella richiesta di una diversa lettura delle prove, preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre ritenuto immune da censure logiche la motivazione della Corte d'appello sia sulla partecipazione concorsuale dell'imputato sia sulla finalità agevolativa mafiosa di cui all'art. 416-bis.1 c.p. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 416-bis.1 c.p.
La circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa è stata ritenuta configurabile in base agli elementi probatori valorizzati dai giudici di merito, in particolare ai dialoghi e ai contatti del ricorrente con esponenti del sodalizio mafioso, idonei a dimostrare la finalità di favorire il clan tramite l'operazione illecita.
art. 125 c.p.p.
non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà
In sede di legittimità non sono ammissibili censure che mirino a rivalutare il merito del ragionamento probatorio; il sindacato della Corte di cassazione resta limitato ai vizi radicali della motivazione.
art. 616 c.p.p.
A seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito prospettare come vizio di motivazione una mera divergenza rispetto alla valutazione del materiale probatorio compiuta dai giudici di merito: sono deducibili solo la mancanza, la manifesta illogicità o la contraddittorietà della motivazione su punti decisivi.
- Le doglianze che si limitano a contrapporre una lettura alternativa e più favorevole delle prove sono inammissibili quando la sentenza impugnata presenti una motivazione completa, coerente e non manifestamente illogica.
- L'aggravante della finalità di agevolazione mafiosa può essere desunta da elementi fattuali sintomatici del collegamento funzionale tra la condotta contestata e l'interesse del sodalizio criminale, compresi contatti operativi, comunicazioni interne e modalità dell'azione che rivelino il vantaggio per il gruppo mafioso.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle Ammende.
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