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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4285/2024 del 31/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso mirava a censurare l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 677, comma 2-bis, c.p.p., l'istanza di Puglisi volta ad ottenere l'affidamento in prova (o detenzione domiciliare), ritenendo che l'inammissibilità fosse stata motivata dalla mancata comunicazione del mutamento di domicilio. Il ricorrente ha sostenuto che il domicilio eletto (lo studio del difensore in via XX Settembre 45, Catania) non era cambiato e che le ricerche erano state impropriamente effettuate presso il luogo di residenza fisica; la Procura generale ha chiesto il rigetto poiché mancava agli atti un documento che attestasse formalmente l'elezione di domicilio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catania. I giudici di legittimità hanno rilevato che l'inammissibilità prevista dall'art. 677, comma 2-bis, c.p.p. riguarda solo l'omessa dichiarazione o elezione di domicilio al momento della presentazione dell'istanza e non può essere estesa per analogia negativa all'ipotesi diversa dell'omessa comunicazione del mutamento di domicilio. La Corte ha però precisato che la mancata comunicazione del mutamento può assumere rilievo sotto il diverso profilo della "irreperibilità sostanziale" o della non effettività del domicilio, idonea a giustificare un diniego motivato dell'istanza quando impedisca l'istruttoria o il controllo da parte del servizio sociale; ma nel caso concreto il Tribunale aveva commesso un errore qualificando come inammissibile la domanda sulla base della sola omessa comunicazione.

Norme richiamate

  • art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    La sanzione di inammissibilità prevista si applica esclusivamente all'omessa dichiarazione o elezione di domicilio al momento della presentazione dell'istanza e non all'omessa comunicazione del successivo mutamento di domicilio

  • art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    Disposizione richiamata per spiegare che, in presenza di inidoneità della notifica al richiedente, la regola prevede la notificazione al difensore; quindi la reperibilità di tipo processuale può essere soddisfatta anche tramite il difensore

  • art. 47, comma 9, Ordinamento penitenziario

    art. 47, nono comma, Ord. pen.

    Attribuisce al servizio sociale il compito di controllare la condotta del soggetto affidato e di supportarlo nel percorso di reinserimento; da qui il rilievo pratico della esistenza di una residenza stabile per l'effettività della misura

Massime di principio

  • L'inammissibilità ex art. 677, comma 2-bis, c.p.p. riguarda solo la mancata dichiarazione o elezione di domicilio al momento della presentazione dell'istanza; non può essere applicata per analogia all'omessa comunicazione di un successivo cambiamento di domicilio
  • La mancata comunicazione del mutamento di domicilio può però avere rilievo diverso: può configurare una "irreperibilità sostanziale" o la non effettività del domicilio, che legittima un diniego motivato dell'istanza per impossibilità di garantire il controllo e il supporto del servizio sociale
  • Per opporsi efficacemente a una dichiarazione di inammissibilità è utile allegare agli atti la prova formale dell'elezione di domicilio (atto di elezione o documentazione equivalente), poiché un mero riferimento nell'istanza potrebbe non essere considerato sufficiente
  • Se il domicilio è eletto presso il difensore, è importante assicurare che le notifiche possano effettivamente essere eseguite tramite il difensore (e conservare traccia delle comunicazioni), attivando eventualmente la notifica al difensore prevista dall'art. 161 c.4 c.p.p.
  • Quando il tribunale contesta la reperibilità, la valutazione deve concentrarsi sull'effettività della residenza e sulla possibilità concreta di controllo da parte del servizio sociale; la decisione negativa per "irreperibilità sostanziale" deve essere adeguatamente motivata e non confusa con l'inammissibilità formale

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