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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18405/2022 del 08/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda la prescrizione di crediti contributivi INPS relativi ai redditi prodotti da una professionista nell'anno 2009. La Corte d'appello aveva accolto in parte l'opposizione/impugnazione della contribuente, dichiarando prescritti i crediti dell'INPS, ritenendo che il termine di versamento e quindi il dies a quo della prescrizione dovessero decorrere dalla scadenza ordinaria del 16 giugno 2010. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 c.c., art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995, art. 18 d.lgs. n. 241/1997, art. 17 d.P.R. n. 435/2001 e d.P.C.M. 10 giugno 2010, sostenendo che la Corte territoriale aveva errato nel non applicare il differimento al 6 luglio 2010 del termine per il versamento dei contributi, sul presupposto ritenuto erroneo che la professionista, essendo estranea agli studi di settore, non potesse beneficiarne.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo dell'INPS. Ha affermato che, ai fini dell'applicazione del differimento del dies a quo della prescrizione previsto dai d.P.C.M. succedutisi nel tempo, è irrilevante che il contribuente sia estraneo agli studi di settore. Poiché il termine di versamento dei contributi per l'anno 2009 era slittato dal 16 giugno al 6 luglio 2010 per effetto del d.P.C.M. 10 giugno 2010, alla data di ricezione dell'atto interruttivo la prescrizione quinquennale non era ancora maturata. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre escluso il presupposto per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stata utilizzata come base del motivo di ricorso per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 2935 c.c.

    Il dies a quo della prescrizione va collegato al momento in cui il diritto può essere fatto valere, tenendo conto del differimento del termine di versamento previsto dalla normativa speciale.

  • art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995

    Richiamata come disciplina del regime contributivo oggetto della pretesa dell'ente previdenziale.

  • art. 18 d.lgs. n. 241/1997

    Richiamato come parte del quadro normativo sul versamento dei contributi.

  • art. 17 d.P.R. n. 435/2001

    Richiamato come norma che disciplina i termini di versamento e il loro eventuale differimento.

  • d.P.C.M. 10 giugno 2010

    slittamento dal 16 giugno al 6 luglio 2010

    Ha differito il termine di versamento dei contributi e, conseguentemente, il dies a quo della prescrizione; il differimento opera anche per soggetti estranei agli studi di settore.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La proposta ex art. 380-bis è stata depositata e comunicata alle parti nel procedimento camerale.

  • art. 2, comma 1, d.P.C.M. 10 giugno 2010

    Non espressamente citato nel testo, ma il provvedimento è applicato nella sua funzione di differimento del termine di pagamento.

Massime di principio

  • Ai fini della decorrenza della prescrizione dei crediti contributivi, rileva il termine effettivamente fissato per il versamento dalla disciplina speciale, anche se differito da un d.P.C.M., poiché il dies a quo coincide con il momento in cui il credito è esigibile.
  • Il differimento del termine di versamento previsto da provvedimenti normativi generali si applica indipendentemente dalla circostanza che il contribuente rientri o meno negli studi di settore, salvo diversa previsione espressa.
  • Se, alla data di notifica dell'atto interruttivo, il nuovo termine di scadenza non è ancora decorso, la prescrizione quinquennale del credito contributivo non può ritenersi maturata.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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