Cassazione Penale, Sentenza n. 23541/2024 del 12/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di revoca ai sensi dell'art. 669 c.p.p. per presunto ne bis in idem: il ricorrente ha sostenuto che la successiva sentenza di condanna(2019) abbia riguardato, tra l'altro, la stessa condotta già giudicata con sentenza irrevocabile del 12/07/2003, relativa alla detenzione di circa 68 grammi di cocaina accertata il 4/10/2000.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che non sussista identità del fatto tra la sentenza del 2003 (detenzione illecita di cocaina in data 4/10/2000) e la successiva sentenza del 2019 (condanna per associazione finalizzata al narcotraffico e reati-fine commessi in date diverse), rilevando la mancanza di corrispondenza storico-naturalistica degli elementi del reato. Inoltre la questione era già stata prospettata e decisa nel giudizio di cognizione, per cui l'istanza ex art. 669 c.p.p. era preclusa. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 669 cod. proc. pen.
Se piu' sentenze di condanna divenute irrevocabili sono state pronunciate contro la stessa persona per il medesimo fatto, il giudice ordina l'esecuzione della sentenza con cui si pronuncio' la condanna meno grave, revocando le altre
La norma è stata applicata in senso restrittivo: per attivare la revoca e la regola del 'ne bis in idem' è necessaria l'identità storico-naturalistica del fatto (corrispondenza di condotta, evento, nesso causale e circostanze di tempo, luogo e persona).
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Richiamato come riferimento alla qualificazione del fatto oggetto della prima sentenza (contestazione relativa agli stupefacenti); la Corte ha evidenziato che la fattispecie originaria (detenzione di cocaina) è distinta dalle condotte contestate nel successivo procedimento per associazione.
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Richiamato in relazione alla confezione dell'addebito nel procedimento successivo, che descriveva una serie di reati di narcotraffico distinguendo espressamente il fatto gia' accertato nella precedente sentenza.
art. 649 cod. proc. pen.
Norma richiamata poiché l'imputato aveva gia' sollevato analoga eccezione nel precedente giudizio di cognizione ai sensi di questa disposizione, senza successo.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicata per l'addebito delle spese e per il versamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile, previa verifica che non vi sia colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità.
Giurisprudenza di legittimità (principio di identità del fatto)
Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati; Sez. 1, n. 41172 del 26/10/2011, Cortinovis; Sez. 3, n. 17197 del 10/03/2016, Andreini; Sez. 1, n. 16170 del 09/02/2001, Bagnato; Sez. 1, n. 43708 del 23/10/2008, Acampora
La Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui l'identità del fatto ai fini del ne bis in idem richiede corrispondenza storico-naturalistica completa; inoltre ha richiamato il principio per cui l'art. 669 c.p.p. può trovare applicazione in esecuzione solo se la questione non e' stata gia' decisa in via principale nel giudizio di cognizione (se decisa solo incidentalmente, l'esecuzione può comunque valutare la questione).
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione alla valutazione della colpa nella proposizione del ricorso e alle conseguenze economiche; qui la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi di colpa tale da esentare il ricorrente dall'onere economico, sicché è stata disposta la sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- Perche' scatti il divieto del 'ne bis in idem' tra più sentenze irrevocabili occorre l'identità storico-naturalistica del fatto: corrispondenza di condotta, evento, nesso causale e circostanze di tempo, luogo e persona.
- La semplice sovrapposizione di elementi o di partecipazione a fenomeni criminogeni non basta se le singole fattispecie contestate sono distinte per tempi, ruoli o eventi; quindi reato di possesso singolo e associazione avente reati-fine in date diverse possono essere considerati fatti diversi.
- Se la questione del 'ne bis in idem' è già stata prospettata e decisa in modo principale nel giudizio di cognizione, il giudice dell'esecuzione è precluso dal riesaminarla ex art. 669 c.p.p.; solo le decisioni incidentali non hanno efficacia di giudicato che impedisca la verifica in sede di esecuzione.
- Il ricorrente deve documentare con precisione la coincidenza storico-naturalistica (date, luogo, elementi oggettivi della condotta) per ottenere la revoca; argomentazioni generiche sono destinate a essere ritenute manifestamente infondate.
- Presentare ricorso infondato o già deciso può comportare condanna alle spese e sanzioni pecuniarie (es. versamento alla Cassa delle ammende) salvo che non sussista colpa rilevante nella proposizione dell'impugnazione.
- Strategia difensiva consigliata: sollevare la questione del ne bis in idem tempestivamente nel giudizio di cognizione e documentare l'identità degli elementi costitutivi del reato; in esecuzione valutare se la questione sia stata gia' risolta nel merito.
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