Cassazione Penale, Ordinanza n. 27902/2025 del 29/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondata la questione di diritto proposta. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente impugnava un'ordinanza del GIP del Tribunale di Napoli resa in sede esecutiva, deducendo una questione di diritto relativa al criterio moderatore del cumulo materiale ex art. 78 c.p. e al momento della sua applicazione rispetto alla riduzione di pena conseguente al rito abbreviato. La Corte rileva che il motivo è manifestamente infondato perché, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite, in sede esecutiva il cumulo materiale va operato necessariamente dopo la riduzione di pena per il rito abbreviato. La diversità rispetto al processo di cognizione è giustificata dalla differenza giuridica delle situazioni processuali e dall'intangibilità del giudicato.
Norme richiamate
art. 78 c.p.
In sede esecutiva il criterio moderatore del cumulo materiale opera necessariamente dopo la riduzione di pena per il rito abbreviato.
art. 45583 del 25/10/2007, Volpe, Sezioni Unite
Richiamato come precedente decisivo: la disciplina dell'esecuzione differisce da quella della cognizione per la diversa situazione processuale e per l'efficacia preclusiva del giudicato.
Massime di principio
- In sede esecutiva, il criterio moderatore del cumulo materiale deve essere applicato dopo la diminuzione di pena derivante dal rito abbreviato.
- La disciplina applicabile in fase esecutiva può differire da quella del giudizio di cognizione quando ciò sia giustificato dalla diversa natura giuridica delle situazioni processuali e dall'intangibilità del giudicato.
- Un ricorso che censuri l'applicazione di tali principi, senza confrontarsi con il consolidato orientamento delle Sezioni Unite, è manifestamente infondato e può essere dichiarato inammissibile.
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