Sentenza n. 5/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento - della nota Prot. 04/03/2022.0128894.U. - Avviso Bonario - Sollecito di pagamento n. 20210430446342243982505 – Riscontro istanza in autotutela del 3.03.2022 e notificato in data 4.03.2022, nonché, per quanto occorrer possa, delle note: i) ingiunzione di pagamento P.G. 74609-2012 dell'1.02.2012; ii) ingiunzione di pagamento PG 0368590/2019 del 20.8.2019; iii) avviso bonario n. 20210430446342243982505 del 27.01.2022; iv) nota Prot. 25/03/2022.0172864.U del 25.03.2022; - di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Nota comunale di rideterminazione e sollecito del pagamento del contributo di costruzione, nonché precedenti ingiunzioni di pagamento e avviso bonario
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la pretesa del Comune relativa al contributo di costruzione e alle somme accessorie richieste per un intervento di recupero del sottotetto eseguito in forza di SCIA del 2004. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell'art. 1, commi 537-544, della l. n. 228/2012, sostenendo che il mancato riscontro a una precedente istanza di annullamento nel termine previsto avrebbe dovuto comportare l'automatico annullamento e discarico del ruolo. In secondo luogo ha eccepito la prescrizione del credito comunale, rilevando che l'obbligazione era sorta nel 2004, che l'ingiunzione del 2012 era stata notificata presso un indirizzo non corrispondente alla sua residenza o domicilio e non aveva quindi interrotto la prescrizione, e che la successiva ingiunzione del 2019 era intervenuta dopo il decorso del termine decennale. Il Comune ha sostenuto che il ricorrente avrebbe riconosciuto il debito, rinunciando tacitamente alla prescrizione, attraverso una email del 27 gennaio 2022, con la quale aveva chiesto l'eliminazione di interessi e sanzioni, e una email del 4 marzo 2022, con la quale aveva chiesto informazioni sulla possibilità di rateizzare il debito.
La decisione
Il TAR ha riqualificato la domanda di annullamento dell'avviso bonario come domanda di accertamento della non debenza degli importi, poiché le controversie sulla determinazione e sul pagamento del contributo di costruzione riguardano diritti soggettivi e gli atti comunali non hanno natura autoritativa né sono soggetti alla decadenza d'impugnazione di 60 giorni. Ha ritenuto pacifico che il termine ordinario decennale decorresse dal 2004, con l'emissione del titolo edilizio o la conclusione tacita del procedimento abilitativo. L'ingiunzione del 2012 non ha interrotto la prescrizione, essendo stata notificata presso un indirizzo non corrispondente alla residenza del destinatario; tale circostanza era stata espressamente riconosciuta dal Comune. Il Collegio ha poi escluso che le email del 27 gennaio e del 4 marzo 2022 costituissero rinuncia tacita alla prescrizione o riconoscimento del debito: la prima conteneva una richiesta di annullamento integrale e formulava le richieste ulteriori solo in via ipotetica, subordinatamente all'esistenza del debito; la seconda era una mera richiesta informativa sulla possibilità astratta di rateizzazione, senza prova della successiva presentazione dell'istanza. Il ricorso è stato pertanto accolto limitatamente al motivo relativo alla prescrizione, ritenuto assorbente, ed è stata dichiarata la prescrizione del debito nei confronti del ricorrente. Le spese sono state compensate, con rimborso al ricorrente del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, commi 537-544, l. 228/2012
Il motivo fondato su tale disposizione non è stato esaminato nel merito, essendo risultato assorbito dall'accoglimento dell'eccezione di prescrizione.
art. 2937 c.c.
La prescrizione può essere rinunciata «solo quando questa è compiuta»; la rinuncia «può risultare da un fatto incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione».
La rinuncia alla prescrizione già maturata può essere tacita, ma richiede un comportamento inequivoco incompatibile con la volontà di avvalersene; una mera richiesta informativa o una contestazione subordinata dell'entità del debito non sono sufficienti.
art. 2944 c.c.
Il riconoscimento del diritto da parte del debitore può operare come atto interruttivo della prescrizione; nel caso concreto le comunicazioni del ricorrente non integravano un riconoscimento del debito.
art. 42 d.P.R. 380/2001
La disposizione è richiamata nell'ambito delle somme richieste dal Comune a titolo di sanzioni connesse al contributo di costruzione, senza costituire la norma decisiva della pronuncia.
Massime di principio
- Le controversie sulla determinazione e sul pagamento del contributo di costruzione riguardano diritti soggettivi e possono essere proposte entro il termine ordinario di prescrizione, senza soggiacere al termine decadenziale di sessanta giorni previsto per l'impugnazione dei provvedimenti amministrativi.
- Gli atti comunali con cui viene richiesto il pagamento del contributo di costruzione non hanno natura autoritativa e non diventano incontestabili per il solo mancato esercizio dell'azione di annullamento nel termine decadenziale; la domanda proposta come annullamento può essere riqualificata come domanda di accertamento della non debenza.
- Il termine decennale di prescrizione del credito relativo al contributo di costruzione decorre dall'emissione del permesso di costruire o dalla conclusione tacita del procedimento abilitativo edilizio.
- Un'ingiunzione di pagamento non interrompe la prescrizione se la notificazione non raggiunge validamente il destinatario perché effettuata presso un indirizzo non corrispondente alla sua residenza o domicilio.
- La rinuncia tacita alla prescrizione già maturata richiede un comportamento inequivoco incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione; non sono sufficienti una richiesta di riesame o annullamento, una contestazione formulata in via subordinata, né una mera richiesta informativa sulla possibilità di rateizzare il debito.
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