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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11410/2026 del 27/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda il risarcimento del danno spettante ai medici specializzandi per la tardiva trasposizione nell'ordinamento italiano delle direttive CEE in materia di formazione specialistica dei medici. La Corte d'appello di Roma, in sede di rinvio, aveva riconosciuto a diversi medici somme a titolo di indennizzo, commisurandole al numero degli anni di corso frequentati e, per il primo anno accademico 1982-1983, liquidando l'intera annualità anche per chi si era immatricolato nel 1982 o prima di tale data ma "a ridosso" del 1° gennaio 1983. Le amministrazioni statali hanno proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 11 della L. n. 370/1999 e delle direttive 82/76/CEE, 75/362/CEE e 75/363/CEE. Sostengono, in sintesi, che: a) il diritto alla remunerazione/risarcimento per l'anno accademico 1982-1983 spetta solo dal 1° gennaio 1983; b) per i medici iscritti dopo il 1° gennaio 1983 l'indennizzo per il primo anno non va riconosciuto per l'intera annualità, ma solo per la frazione successiva alla scadenza del termine di recepimento (31 dicembre 1982); c) per i medici che avevano iniziato il corso prima del 1° gennaio 1983 occorre verificare se la remunerazione debba essere limitata o esclusa secondo i principi già affermati dalla giurisprudenza UE e di legittimità. La Corte ha distinto tra i medici che avevano iniziato la specializzazione nel 1982 (o a ridosso di tale data) e quelli che avevano iniziato dopo il 1° gennaio 1983, richiamando la giurisprudenza della CGUE e delle Sezioni Unite sul diritto alla remunerazione adeguata e sulla sua decorrenza.

La decisione

Il ricorso è stato accolto solo in parte. La Corte ha ritenuto fondato il motivo limitatamente ai medici che avevano iniziato la specializzazione nel corso del 1982 e che, in base alla disciplina e alla giurisprudenza richiamata, avevano diritto agli emolumenti ex art. 11 L. n. 370/1999 solo dal 1° gennaio 1983 e non dalla data anteriore di immatricolazione; per tali posizioni la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per il ricalcolo. È stata invece respinta la censura nei confronti dei medici che avevano iniziato il corso dopo il 1° gennaio 1983, per i quali il risarcimento è stato ritenuto correttamente liquidato per l'intera durata del corso, poiché l'intero periodo si è svolto quando lo Stato era inadempiente. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate solo per i rapporti processuali relativi ai medici per cui vi è stato accoglimento, mentre le amministrazioni statali sono state condannate al rimborso delle spese nei confronti degli altri controricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È la norma processuale invocata per denunciare violazione o falsa applicazione di legge sostanziale e sovranazionale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È il rito camerale utilizzato per la trattazione del ricorso.

  • art. 11 L. n. 370/1999

    È la base normativa degli emolumenti riconosciuti ai medici specializzandi per il periodo considerato.

  • Direttiva 82/76/CEE

    La direttiva, che modifica le direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE, è stata interpretata nel senso che il diritto alla remunerazione adeguata decorre dal 1° gennaio 1983 per le formazioni in corso a quella data.

  • Direttiva 75/362/CEE

    È richiamata come direttiva di base sulla formazione dei medici specialisti, rilevante insieme alla direttiva modificativa 82/76/CEE.

  • Direttiva 75/363/CEE

    È la direttiva sulla quale incide la modifica introdotta dalla direttiva 82/76/CEE e che contiene gli artt. 5 e 7 richiamati per l'individuazione delle specializzazioni rilevanti.

  • art. 189, comma 3, TUE

    È richiamato nel quesito pregiudiziale per la portata vincolante della direttiva e il tema dell'interpretazione conforme.

  • artt. 13 e 16 Direttiva 82/76/CEE

    Sono richiamati nel rinvio pregiudiziale sul diritto alla remunerazione adeguata dei sanitari in formazione.

Massime di principio

  • Il diritto al risarcimento del danno da tardivo recepimento della disciplina europea sulla formazione dei medici specialisti spetta anche a chi abbia iniziato il corso nell'anno accademico 1982-1983, ma la decorrenza del diritto è dal 1° gennaio 1983 e non dalla data di immatricolazione anteriore.
  • Se il corso di specializzazione è iniziato prima del 1° gennaio 1983 ma prosegue dopo tale data, il risarcimento va limitato al periodo successivo alla scadenza del termine di trasposizione; se invece il corso inizia dopo il 1° gennaio 1983, l'intero corso cade nel periodo di inadempimento statale e il risarcimento spetta integralmente.
  • Per i medici specializzandi "a cavallo" il criterio decisivo non è solo l'anno accademico di riferimento, ma il momento effettivo di inizio della frequenza rispetto al termine di recepimento della direttiva.
  • La liquidazione del danno da inadempimento della direttiva deve essere commisurata alla durata del periodo in cui persiste l'inadempimento, non potendo attribuirsi una remunerazione per un arco temporale in cui lo Stato non era ancora in mora.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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