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Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-500/22

Order of the President of the General Court of 20 January 2023. — Vleuten Insects vof and New Generation Nutrition BV v European Commission. — Interim relief – Food safety – Novel foods – Regulation (EU) 2015/2283 – Marketing authorisation for Alphitobius diaperinus larva – Application for suspension of operation of a measure – No urgency. — Case T-500/22 R

Giurisprudenza europea62022TO0500

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Presidente del Tribunale ha respinto la domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione con cui la Commissione ha chiuso il procedimento di autorizzazione della larva di Alphitobius diaperinus come novel food. La decisione si fonda esclusivamente sul mancato rispetto del requisito dell’urgenza: i ricorrenti non hanno dimostrato, con elementi specifici e documentati, un danno grave e irreparabile per ciascuno di essi. È stato inoltre ribadito che i pregiudizi a soggetti terzi o all’interesse generale non possono fondare l’urgenza.

Istanza di sospensione dell’efficacia di una decisione della Commissione che ha chiuso il procedimento di autorizzazione di una "novel food": rigetto per difetto di urgenza.

La questione giuridica

Se sussistano i presupposti per sospendere l’esecuzione della decisione della Commissione che ha terminato il procedimento di autorizzazione all’immissione in commercio di larve di Alphitobius diaperinus come nuovo alimento, e in particolare se i ricorrenti abbiano dimostrato l’urgenza e un pregiudizio grave e irreparabile.

Principio di diritto

La sospensione dell’esecuzione di un atto dell’Unione può essere concessa solo in via eccezionale, quando il richiedente dimostri cumulativamente fumus boni iuris e urgenza; in particolare, se il pregiudizio dedotto è patrimoniale, occorre fornire dati specifici, precisi e documentati sulla situazione finanziaria di ciascun ricorrente, tali da provare un danno serio e irreparabile non altrimenti riparabile mediante un eventuale risarcimento ex articoli 268 e 340 TFUE. Nel caso di specie, i ricorrenti non hanno dimostrato l’urgenza: non hanno fornito un quadro finanziario completo per ciascuno di essi, hanno invocato anche danni a terzi e non hanno provato che l’eventuale danno economico fosse irreparabile; pertanto la domanda cautelare è stata respinta senza esaminare il fumus né il bilanciamento degli interessi.

Norme richiamate

  • Articolo 278 TFUE
  • Articolo 279 TFUE
  • Articolo 256 TFUE
  • Articolo 268 TFUE
  • Articolo 340 TFUE
  • Articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283
  • Articolo 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2015/2283
  • Articoli 10, 11 e 12 del regolamento (UE) 2015/2283
  • Articoli 3 e 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2469
  • Articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2469
  • Articolo 156 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 158, paragrafo 5, del regolamento di procedura del Tribunale

Sospensione cautelare di una decisione sulla autorizzazione di una novel food

Il Presidente del Tribunale è intervenuto in sede cautelare in un procedimento relativo alla chiusura, da parte della Commissione, del procedimento di autorizzazione all’immissione sul mercato dell’Unione di larve di Alphitobius diaperinus come nuovo alimento. La domanda era proposta ai sensi degli articoli 278 e 279 TFUE, in pendenza di un ricorso di annullamento contro la decisione di esecuzione della Commissione del 2 giugno 2022.

Fatti e procedimento principale

I ricorrenti sono due società dei Paesi Bassi attive nel settore agroalimentare. Vleuten Insects alleva e commercializza diverse specie di insetti, comprese le larve di Alphitobius diaperinus destinate al consumo umano; New Generation Nutrition produce mangimi a base di insetti e sviluppa prodotti alimentari derivati da insetti.

Il 31 dicembre 2018 Vleuten Insects, rappresentata da New Generation Nutrition, ha presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283. La società sosteneva di aver già immesso legalmente il prodotto sul mercato dell’Unione prima del 1° gennaio 2018 e di poter quindi beneficiare della misura transitoria prevista dall’articolo 35, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

Nel corso dell’istruttoria la Commissione ha richiesto più volte informazioni integrative, ritenendo che il fascicolo non fosse completo, in particolare quanto alla descrizione del processo produttivo e ai dati sulla composizione del nuovo alimento. Non avendo ricevuto le integrazioni necessarie, la Commissione ha adottato la decisione contestata, con cui ha terminato il procedimento senza aggiornare l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti.

Domanda cautelare

Con il ricorso cautelare i ricorrenti chiedevano la sospensione dell’esecuzione della decisione contestata e la condanna della Commissione alle spese. La Commissione chiedeva il rigetto dell’istanza.

Quadro normativo richiamato

La Corte richiama, in particolare:

  • gli articoli 278 e 279 TFUE, che disciplinano la sospensione dell’esecuzione e le misure provvisorie;
  • l’articolo 256, paragrafo 1, TFUE;
  • l’articolo 156 del regolamento di procedura del Tribunale, in particolare il paragrafo 4, che impone di indicare l’oggetto del procedimento, l’urgenza e i motivi di fatto e di diritto che giustificano la misura;
  • il regolamento (UE) 2015/2283 sui nuovi alimenti, in particolare gli articoli 10, 11, 12 e 35, paragrafo 2;
  • il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2469, in particolare gli articoli 3, 5 e 6;
  • gli articoli 268 e 340 TFUE, richiamati con riferimento alla possibilità di un’azione risarcitoria successiva.

Ragionamento del giudice cautelare

Il Presidente del Tribunale ricorda che le misure provvisorie sono eccezionali, poiché gli atti dell’Unione si presumono legittimi e il ricorso non ha effetto sospensivo automatico. La concessione della sospensione richiede cumulativamente la prova del fumus boni iuris e dell’urgenza; se una delle condizioni manca, la domanda va respinta.

Nel caso concreto il giudice decide di esaminare anzitutto l’urgenza. Richiama la giurisprudenza secondo cui essa sussiste solo se il richiedente dimostra che, senza la misura, subirebbe un danno grave e irreparabile prima della decisione nel merito.

Quanto al danno allegato, i ricorrenti sostenevano che la decisione contestata impedisse a Vleuten Insects di continuare a commercializzare legalmente il prodotto, con perdita totale dei ricavi e indebolimento irreversibile della sua posizione competitiva in un mercato emergente. Allegavano inoltre ricadute negative sugli altri operatori della filiera e l’impossibilità di quantificare il pregiudizio data la natura nascente del mercato.

Il Tribunale respinge tali argomenti per più ragioni:

  • il pregiudizio dedotto è di natura essenzialmente patrimoniale e, in linea di principio, è riparabile mediante un’azione risarcitoria;
  • i ricorrenti non hanno fornito un quadro finanziario accurato e completo della situazione economica di ciascuno di essi, corredato da documentazione precisa e certificata;
  • New Generation Nutrition non ha indicato in modo concreto quale danno proprio subirebbe;
  • il giudice cautelare non può fondare l’urgenza su danni sofferti da terzi o dall’interesse generale, ma soltanto su un pregiudizio subito dai richiedenti;
  • i ricorrenti non hanno spiegato perché, in caso di eventuale annullamento della decisione, non sarebbe possibile quantificare il danno economico e ottenere una riparazione pecuniaria.

Decisione e dispositivo

Poiché l’urgenza non è stata dimostrata, la domanda di sospensione è stata respinta. Il Presidente del Tribunale precisa che non è necessario esaminare il fumus boni iuris né procedere al bilanciamento degli interessi.

Le spese sono state riservate ai sensi dell’articolo 158, paragrafo 5, del regolamento di procedura.

Principi affermati

La pronuncia ribadisce che:

  • la sospensione dell’esecuzione di un atto dell’Unione è una tutela eccezionale;
  • il danno patrimoniale è normalmente riparabile e non integra urgenza salvo circostanze eccezionali;
  • chi chiede misure cautelari deve fornire elementi specifici, precisi e documentati sulla propria situazione finanziaria;
  • il pregiudizio di terzi non può fondare l’urgenza, ma può rilevare solo nell’eventuale bilanciamento degli interessi.

Come è indicizzato

Materienuovi alimentisicurezza alimentaremisure cautelaridiritto processuale dell’unioneimmissione in commercio di prodotti alimentari

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