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Sentenza

Sentenza n. 195/2026 - Bologna, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza n. 854/2023 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, pubblicata in data 28.11.2023.

Giustizia amministrativa202501612

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 854/2023 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta Docenti per più annualità, oltre rivalutazione monetaria o interessi legali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente scolastica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a., deducendo l’inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, passata in giudicato. La sentenza era stata notificata al domicilio reale dell’Amministrazione e risultava decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione spontanea, senza che il Ministero avesse dato esecuzione alle statuizioni giudiziali. Il Ministero, benché ritualmente evocato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo accertata la perdurante inadempienza del Ministero rispetto alla sentenza ottemperanda. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione alle statuizioni della sentenza n. 854/2023, detraendo quanto eventualmente già corrisposto, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della sentenza di ottemperanza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento, ha nominato sin d’ora un commissario ad acta nel Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, o in un funzionario delegato, incaricato di provvedere in sostituzione dell’Amministrazione entro i successivi 90 giorni, su istanza della ricorrente, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato, fissando il termine per adempiere e nominando, anche preventivamente, un commissario ad acta per l’eventuale esecuzione sostitutiva.

Massime di principio

  • Quando una sentenza passata in giudicato, ritualmente notificata all’Amministrazione, non viene eseguita dopo il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge, il titolare della posizione riconosciuta può agire in ottemperanza contro l’Amministrazione inadempiente.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può ordinare all’Amministrazione di dare esecuzione alle statuizioni del giudicato entro un termine determinato, disponendo che siano detratte le somme eventualmente già corrisposte.
  • In presenza di perdurante inadempimento, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinando il suo intervento all’ulteriore inutile decorso del termine assegnato e all’istanza della parte interessata.
  • La nomina del commissario ad acta consente l’esecuzione sostitutiva degli adempimenti necessari al soddisfacimento del giudicato, anche mediante delega o subdelega nei limiti stabiliti dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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