Sentenza del 29/09/2016 n. 2424 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Credito IVA - rimborso - mancata indicazione in quadro RX - termine decadenziale - è tale - modello VR - presupposto per esigibilità del credito - è tale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il termine applicabile alla richiesta di rimborso del credito IVA. Il credito non era stato esposto nel quadro RX4 dell’ultima dichiarazione presentata, ma era stato successivamente richiesto mediante modello VR. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, l’applicabilità del termine ordinario decennale di prescrizione; l’Amministrazione riteneva invece maturata la decadenza biennale prevista dall’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992. La mancata compilazione del quadro RX4 è stata considerata decisiva, perché tale adempimento costituisce esercizio del diritto al rimborso.
La decisione
La richiesta è stata ritenuta soggetta al termine decadenziale biennale previsto dall’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, e non al termine ordinario decennale. Il modello VR non costituisce esercizio originario del diritto al rimborso, ma soltanto un presupposto per rendere esigibile un diritto già manifestato mediante la compilazione del quadro RX4. Pertanto, in assenza dell’indicazione del credito nel quadro RX4, la successiva richiesta con modello VR non impedisce la decadenza biennale.
Norme richiamate
Art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
termine decadenziale biennale
Si applica alla domanda di restituzione o rimborso quando il diritto non sia stato esercitato con la dichiarazione fiscale secondo le modalità previste.
Art. 20, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
È richiamato nel contesto della disciplina dei termini e degli adempimenti relativi alla richiesta di rimborso.
Quadro RX4 della dichiarazione IVA/Unico
La compilazione del quadro RX4 costituisce l’atto mediante il quale il contribuente esercita il diritto al rimborso del credito IVA.
Modello VR
Il modello VR non costituisce l’originario esercizio del diritto al rimborso, ma soltanto un presupposto per l’esigibilità del credito già richiesto.
Cass. civ., sentenze n. 15229/2012, n. 20678/2014 e n. 20255/2015
La giurisprudenza distingue tra esercizio del diritto al rimborso, effettuato tramite il quadro RX, ed esigibilità del credito, collegata al modello VR; in mancanza della prima attività opera la decadenza biennale.
Massime di principio
- Per ottenere il rimborso di un credito IVA è essenziale indicarlo nella dichiarazione fiscale, mediante la compilazione del quadro RX4; la mera esistenza del credito non equivale all’esercizio del diritto al rimborso.
- Il modello VR, da solo, non sostituisce l’indicazione del credito nella dichiarazione e non consente di beneficiare automaticamente del termine ordinario decennale.
- Se il diritto al rimborso è stato validamente esercitato nella dichiarazione, il credito può essere fatto valere entro il termine ordinario decennale di prescrizione; se invece manca tale indicazione, la domanda è soggetta al termine decadenziale biennale.
- La cessazione dell’impresa non elimina gli obblighi formali relativi alla richiesta del rimborso e rende particolarmente importante verificare l’ultima dichiarazione presentata e la corretta compilazione del quadro RX.
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