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Sentenza

Sentenza n. 596/2026 - Palermo, Sezione 3

per la declaratoria di illegittimità del silenzio inadempimento formatosi in relazione all’istanza con la quale l’odierna ricorrente, in data 6 giugno 2025, ha chiesto per la figlia -OMISSIS- “l’accesso al beneficio economico per i nuovi soggetti affetti da disabilità gravissima di cui all'art. 3 del D.M. 26 settembre 2016 per l’applicazione dell'art. 9 della l.r. 8/2017 e ss.mm.ii. e del D.P.R.S. 31 agosto 2018, n. 589” nonché per l’accertamento dell’obbligo dell'ASP di Palermo di procedere alla conclusione del procedimento

Giustizia amministrativa202501947

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: Silenzio-inadempimento sull’istanza del 6 giugno 2025 volta all’accesso al beneficio economico per nuovi soggetti affetti da disabilità gravissima

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, quale esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minorenne affetta da disabilità gravissima, ha agito per l’accertamento del silenzio-inadempimento serbato sull’istanza presentata il 6 giugno 2025 per ottenere l’accesso al beneficio economico previsto per i nuovi soggetti affetti da disabilità gravissima, nonché per l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione sanitaria di concludere il procedimento. Nelle more del giudizio, l’ASP di Palermo ha convocato la minore per le valutazioni necessarie. All’udienza camerale il difensore della ricorrente ha dichiarato il venir meno dell’interesse alla decisione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l’ASP, nelle more del giudizio, aveva convocato la minore per effettuare le valutazioni del caso e la parte ricorrente aveva dichiarato di non avere più interesse alla decisione. Pur senza pronunciarsi nel merito dell’obbligo di provvedere, il Collegio ha applicato il principio della soccombenza virtuale, ponendo le spese a carico dell’ASP di Palermo, in considerazione del comportamento amministrativo oggetto del ricorso. Le spese sono state liquidate in euro 1.500,00, oltre IVA, CPA e accessori di legge. In ragione del carattere ripetuto e anomalo della condotta dell’ASP, la sentenza è stata trasmessa al Direttore Generale dell’ASP, al Direttore Generale del Dipartimento regionale competente e alla Procura regionale della Corte dei conti.

Norme richiamate

  • art. 3 d.m. 26 settembre 2016

    accesso al beneficio economico per i nuovi soggetti affetti da disabilità gravissima

    La disposizione è richiamata quale base normativa del beneficio economico richiesto, senza essere oggetto di specifica interpretazione nella decisione.

  • art. 9 l.r. Sicilia 8/2017

    La disposizione è richiamata quale fondamento regionale del beneficio richiesto, senza una specifica interpretazione nella decisione.

  • d.P.R.S. 31 agosto 2018, n. 589

    Il decreto è richiamato quale disciplina applicativa del beneficio economico, senza una specifica interpretazione nella decisione.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    È richiamato in relazione alla definizione processuale del ricorso.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    È richiamato per la decisione in camera di consiglio.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, insieme alle altre disposizioni in materia di protezione dei dati personali, quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della ricorrente e della minore.

  • art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato quale base normativa per l’oscuramento dei dati relativi alla salute e delle generalità della minore.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale fondamento dell’oscuramento dei dati personali nella diffusione del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    È richiamato in materia di trattamento e diffusione di dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • Quando, nelle more di un giudizio avverso il silenzio-inadempimento, l’amministrazione compie un’attività idonea a far venir meno l’interesse del ricorrente alla decisione e tale perdita di interesse viene dichiarata in udienza, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La sopravvenuta improcedibilità del ricorso per silenzio non impedisce al giudice di regolare le spese secondo il principio della soccombenza virtuale, valutando quale parte abbia determinato la necessità del giudizio alla luce della condotta amministrativa precedente alla sopravvenienza.
  • La reiterazione di una condotta amministrativa consistente nella definizione del procedimento solo dopo la proposizione del ricorso avverso il silenzio può giustificare la trasmissione della decisione agli organi amministrativi e di controllo competenti per le valutazioni di rispettiva competenza.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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