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Sentenza

Sentenza n. 47/2026 - Bari, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 1803/2023, resa e pubblicata in data 18.05.2023 all'esito del giudizio iscritto a ruolo al n. 5750/2018 R.G.L., notificata a mezzo pec in data 09.06.2023 ai fini dell'eventuale appello e in data 11.07.2023 ai fini dell'avvio della procedura esecutiva, con cui il Tribunale di Foggia, sezione lavoro, nella persona del G.L., dott. Mario de Simone, ha dichiarato il diritto del sig. -OMISSIS- all'indennizzo aggiuntivo di cui alla Legge n. 210/1992, art. 2, co. 7 e, per l'effetto, ha condannato il Ministero della Salute al pagamento di detto indennizzo, oltre interessi legali a decorrere dal 120à giorno successivo alla domanda al saldo, oltre che al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi Euro 2.350,00, oltre accessori di legge, con attribuzione al procuratore antistatario.

Giustizia amministrativa202500329

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della Salute della sentenza del Tribunale di Foggia, sezione lavoro, che aveva riconosciuto l’indennizzo aggiuntivo ex art. 2, comma 7, legge n. 210/1992

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiario del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza deducendo la perdurante inerzia del Ministero della Salute nell’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Foggia, sezione lavoro. La sentenza aveva riconosciuto il diritto all’indennizzo aggiuntivo previsto dall’art. 2, comma 7, della legge n. 210/1992, oltre agli interessi legali decorrenti dal centoventesimo giorno successivo alla domanda amministrativa fino al saldo, nonché alle spese di lite liquidate in euro 2.350,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il ricorrente ha evidenziato che la pronuncia era stata notificata ai fini dell’appello e dell’esecuzione, che il termine breve per l’impugnazione era decorso senza appello e che era altresì decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Nonostante il passaggio in giudicato attestato dalla cancelleria e la notificazione del titolo esecutivo, il Ministero non aveva né corrisposto le somme né adottato atti esecutivi.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha accertato il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Foggia, il decorso del termine breve per l’eventuale appello e del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni, nonché la perdurante inottemperanza del Ministero. Ha quindi ordinato al Ministero della Salute di dare integrale esecuzione al giudicato, pagando al ricorrente le somme riconosciute nella sentenza, comprensive dell’indennizzo aggiuntivo, degli interessi legali e delle spese di lite, entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 1.000,00 oltre contributo unificato e accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario. È stata disposta anche la trasmissione del fascicolo alla segreteria per la liquidazione del gratuito patrocinio con separato decreto.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, c.p.a.

    il giudice, in caso di accoglimento del ricorso: ordina l’ottemperanza, prescrivendo le relative modalità, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l’emanazione dello stesso in luogo dell’amministrazione

    In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di dare esecuzione alla pronuncia e prescrivere concretamente le modalità e il termine dell’adempimento.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997

    termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo

    L’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione può essere richiesta dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 2, comma 7, legge n. 210/1992

    La sentenza del giudice ordinario, oggetto di ottemperanza, aveva riconosciuto al ricorrente il diritto all’indennizzo aggiuntivo previsto dalla disposizione.

  • art. 325 c.p.c.

    Il decorso del termine breve per l’appello, senza impugnazione, è stato valorizzato dal TAR quale elemento del passaggio in giudicato della sentenza da eseguire.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è accoglibile quando una pronuncia giurisdizionale passata in giudicato contiene un obbligo chiaro di pagamento a carico di una pubblica amministrazione e l’amministrazione, nonostante la notificazione del titolo e il decorso dei termini applicabili, rimane inerte.
  • Ai sensi dell’art. 114, comma 4, c.p.a., il giudice dell’ottemperanza può ordinare direttamente all’amministrazione il pagamento delle somme riconosciute dal giudicato e fissare un termine concreto per l’adempimento.
  • La notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni, unitamente al passaggio in giudicato della pronuncia, consentono di accertare l’inottemperanza dell’amministrazione e di adottare le misure esecutive previste dal codice del processo amministrativo.
  • L’amministrazione soccombente nel giudizio di ottemperanza deve sopportare le spese del relativo processo, oltre a dover eseguire integralmente le statuizioni economiche contenute nel giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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