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Sentenza

Sentenza n. 2397/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) n. 548/2025, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202506436

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto della Questura di Firenze che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di conversione di un permesso di soggiorno per cure mediche in permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Lo straniero, titolare dal 19 agosto 2022 di un permesso di soggiorno per cure mediche con scadenza 19 agosto 2023, aveva chiesto il 3 agosto 2023 la conversione del titolo in permesso per lavoro subordinato, avendo reperito un'attività lavorativa regolare. La Questura aveva dichiarato l'istanza inammissibile applicando l'art. 19, comma 2, lettera d-bis, del d.lgs. n. 286/1998, come modificato dal d.l. n. 20/2023, convertito dalla l. n. 50/2023, che aveva eliminato la convertibilità dei permessi per cure mediche. Il TAR Toscana aveva respinto il ricorso, ritenendo applicabile la nuova disciplina e non applicabile il regime transitorio dell'art. 7, comma 2, del d.l. n. 20/2023, poiché l'istanza di conversione era stata presentata dopo l'entrata in vigore del decreto-legge. In appello sono state dedotte la violazione dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990, la violazione dell'art. 7, commi 2 e 3, del d.l. n. 20/2023, l'erronea esclusione della convertibilità del titolo e l'illegittima applicazione retroattiva della nuova disciplina. L'appellante ha inoltre richiamato la tutela del diritto alla salute, il diritto al rispetto della vita privata e familiare ex art. 8 CEDU e il principio del legittimo affidamento.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e riformato la sentenza del TAR Toscana, ritenendo assorbente la questione interpretativa dell'art. 7, comma 2, del d.l. n. 20/2023. La disposizione transitoria, nel prevedere che alle istanze presentate prima dell'entrata in vigore del decreto-legge continui ad applicarsi la disciplina previgente, deve essere interpretata nel senso che il riferimento alle istanze riguarda la richiesta del titolo originario, non necessariamente la successiva istanza di conversione. Poiché il permesso per cure mediche era stato richiesto e rilasciato il 19 agosto 2022, quindi prima del 6 maggio 2023, il titolare conserva la possibilità di chiederne la conversione in permesso per lavoro secondo la disciplina previgente, purché sussistano i requisiti di legge. Il divieto introdotto dall'art. 7, comma 1, opera per i titoli richiesti sotto la nuova disciplina e non può incidere retroattivamente sui permessi per cure mediche richiesti prima dell'entrata in vigore della legge di conversione. Tale interpretazione è stata ritenuta coerente con la funzione del regime transitorio, con la tutela del diritto alla salute e della vita privata e familiare, con il legittimo affidamento e con l'esigenza di evitare disparità di trattamento. Il decreto della Questura è stato quindi annullato. Le spese del doppio grado sono state compensate per la novità delle questioni. L'appellante è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato per il grado di appello.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, lettera a), d.l. n. 20/2023, convertito dalla l. n. 50/2023

    Ha abrogato l'art. 6, comma 1-bis, lettera h-bis), del d.lgs. n. 286/1998, eliminando la possibilità di convertire i permessi per cure mediche in permessi per lavoro per i titoli assoggettati alla nuova disciplina.

  • art. 7, comma 2, d.l. n. 20/2023, convertito dalla l. n. 50/2023

    Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente.

    Il regime transitorio si riferisce alle istanze di concessione del titolo originario presentate prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina e comprende anche la disciplina della successiva conversione del titolo; non è necessario che entro tale data sia stata presentata anche l'istanza di conversione.

  • art. 7, comma 3, d.l. n. 20/2023, convertito dalla l. n. 50/2023

    Conferma la facoltà di conversione dei permessi già rilasciati secondo la disciplina previgente, subordinatamente alla sussistenza dei requisiti di legge.

  • art. 19, comma 2, lettera d-bis), d.lgs. n. 286/1998

    Costituisce la base normativa del permesso di soggiorno per cure mediche oggetto della richiesta di conversione.

  • art. 6, comma 1-bis, lettera h-bis), d.lgs. n. 286/1998

    La disposizione previgente consentiva la conversione del permesso per cure mediche in permesso di soggiorno per motivi di lavoro e continua ad applicarsi ai titoli richiesti prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    La censura relativa al preavviso di rigetto è stata riproposta, ma non esaminata in quanto assorbita dalla fondatezza della questione interpretativa sul regime transitorio.

  • art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998

    Richiama gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato rilevanti nella tutela delle situazioni di vulnerabilità.

  • art. 8 CEDU

    Tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare, considerato insieme al diritto alla salute nel bilanciamento relativo alla disciplina del soggiorno.

  • artt. 2, 3 e 32 Cost.

    Fondano la tutela della dignità della persona, dello sviluppo della personalità e del diritto alla salute, che limita l'applicazione della disciplina dell'immigrazione sui titoli di soggiorno.

Massime di principio

  • Il regime transitorio previsto dall'art. 7, comma 2, del d.l. n. 20/2023 deve essere interpretato nel senso che, quando il permesso di soggiorno per cure mediche è stato richiesto prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina, continua ad applicarsi la disciplina previgente anche alla successiva conversione del titolo in permesso per lavoro; non è necessario che l'istanza di conversione sia stata presentata entro tale data.
  • I permessi di soggiorno per cure mediche richiesti prima del 6 maggio 2023 possono essere convertiti in permessi per motivi di lavoro secondo la disciplina previgente, purché siano rispettati i requisiti di legge, anche se la domanda di conversione è stata presentata successivamente.
  • Il divieto di conversione introdotto dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 20/2023 non può applicarsi retroattivamente ai permessi per cure mediche rilasciati sulla base di istanze presentate sotto la disciplina previgente.
  • L'interpretazione del regime transitorio deve tenere conto della tutela del diritto alla salute, della vita privata e familiare, del legittimo affidamento maturato sulla disciplina vigente al momento della richiesta del titolo e dell'esigenza di evitare disparità di trattamento tra titolari di permessi rilasciati in condizioni analoghe.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiLegittimo affidamentoPrimato del diritto UE e disapplicazioneProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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