Sentenza del 19/06/2015 n. 12790 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'impugnazione di avvisi di liquidazione per imposta suppletiva di registro relativi a contratti di mutuo a tasso zero stipulati con la Provincia di Bolzano per l'acquisto di abitazioni nell'ambito dell'edilizia agevolata. L'Amministrazione finanziaria sosteneva che non fosse applicabile l'agevolazione prevista dall'art. 32, comma 2, del D.P.R. n. 601 del 1973. Le Commissioni tributarie avevano accolto i ricorsi dei contribuenti e confermato l'agevolazione; l'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte Suprema di Cassazione non ha deciso nel merito la questione sull'applicabilità dell'agevolazione fiscale, poiché i contribuenti interessati hanno definito le proprie posizioni mediante condono. In applicazione della normativa sul condono, la definizione effettuata da alcuni contribuenti è stata ritenuta efficace anche nei confronti dei coniugi coobbligati. È stata quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere e le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
D.P.R. n. 601 del 1973, art. 32, comma 2
Prevedeva l'agevolazione fiscale invocata dai contribuenti per i mutui collegati all'edilizia agevolata. La Corte non ha esaminato definitivamente se tale disposizione fosse applicabile, poiché il giudizio si è estinto per intervenuto condono.
D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12
Ha consentito ai contribuenti di definire la propria posizione mediante condono, determinando la cessazione della materia del contendere nel giudizio tributario.
Legge n. 289 del 2002, art. 16, comma 10
La definizione agevolata effettuata da un coobbligato può produrre effetti anche nei confronti dell'altro coobbligato, in questo caso il coniuge, consentendo l'estinzione dell'intero giudizio.
Massime di principio
- Quando una controversia tributaria viene definita integralmente mediante condono o altra definizione agevolata, il giudice può dichiarare la cessazione della materia del contendere senza decidere la questione fiscale sostanziale.
- Gli effetti della definizione agevolata possono estendersi ai coobbligati solidali, se la normativa applicabile lo prevede; occorre quindi verificare la posizione di tutti i soggetti obbligati.
- La cessazione della materia del contendere non equivale necessariamente alla vittoria nel merito di una delle parti: il giudizio termina per una causa sopravvenuta, come il condono.
- In presenza di una definizione agevolata, le spese processuali possono essere compensate, soprattutto quando la controversia viene meno per una ragione sopravvenuta e non per l'accoglimento o il rigetto del ricorso.
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