Cassazione Penale, Sentenza n. 48554/2022 del 21/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Napoli che, nel riesame di un'appello del PM, aveva riqualificato i fatti e disposto nei suoi confronti la misura interdittiva del divieto di esercitare l'attività di spedizioniere doganale per 8 mesi. Le censure contestavano: a) violazione di legge e vizio di motivazione rispetto al delitto di cui all'art. 648bis cod. pen. (riciclaggio) e alla sussistenza degli indizi di colpevolezza, con particolare riferimento all'elemento soggettivo (assenza di dolo eventuale e mancata emergenza dell'elemento specializzante); b) eccessivo uso di presunzioni e di intercettazioni relative a fatti diversi, selezione del materiale probatorio senza valutazione complessiva, omissione di confronto con conversazioni favorevoli al ricorrente (es. colloquio con Arangione) e mancata considerazione della consapevolezza dell'ostacolo alle indagini; c) violazione in tema di falso (art. 479 c.p.) e richiamo agli artt. 273 c.p.p. sui gravi indizi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere fondato su censure manifestamente infondate o non sindacabili in questa sede. Ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità sui provvedimenti del riesame (controllo solo di eventuale manifesta illogicità o violazione di norme), ritenendo invece la motivazione del Tribunale del riesame adeguata, congrua e ancorata alle emergenze istruttorie (in particolare alle intercettazioni e alla documentazione sui carichi contenenti rifiuti o beni provento di furto). La Corte ha confermato che in sede cautelare è sufficiente la sussistenza di gravi indizi (non il grado di prova del giudizio di merito) e ha ritenuto non irragionevole la valutazione del Tribunale circa la consapevolezza del Cotumaccio sulla illiceità delle operazioni. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen. (ricettazione)
Il Tribunale del riesame aveva ritenuto configurabile il reato in relazione ai carichi contestati; la Cassazione ha ritenuto la motivazione del riesame congrua e non manifestamente illogica
art. 648bis cod. pen. (riciclaggio)
Il ricorrente contestava l'omissione dell'elemento soggettivo specializzante; la Corte ha ritenuto che, nella valutazione cautelare e alla luce delle intercettazioni e delle risultanze, il riesame abbia dato adeguata cornice indiziaria
art. 273 cod. proc. pen. (gravi indizi di colpevolezza)
La Corte ha ribadito che per le misure cautelari è richiesta la sussistenza di gravi indizi (che non richiedono la stessa qualità probatoria del giudizio di merito)
art. 270 cod. proc. pen. (utilizzabilità delle captazioni)
Il Tribunale aveva escluso l'utilizzabilità di alcune captazioni per i rigorosi limiti normativi, e la Cassazione ne ha tratto spunto nell'analisi complessiva delle residue risultanze utilizzate
art. 479 cod. pen. (falso in atti?)
Il ricorrente aveva censurato la valutazione sul falso; la Corte ha ritenuto che le censure rappresentassero una diversa rivalutazione dei fatti non agevolmente sindacabile in cassazione
art. 256 D.Lgs. 152/2006 (contravvenzione in materia di gestione rifiuti)
art. 256 D. Lgs.vo 152 del 2006
Richiamato dal Tribunale come possibile profilo di responsabilità in relazione al traffico illecito di rifiuti contenuto nei carichi
art. 192 cod. proc. pen. (criteri di valutazione degli indizi)
La Corte ha richiamato la distinzione tra i criteri richiesti per il giudizio di merito (art. 192, comma 2) e quelli per il giudizio cautelare (art. 273), ribadendo che non è richiesto lo stesso livello di precisione e concordanza degli indizi
art. 616 cod. proc. pen. (sanzioni spese/ammende)
Applicato per la condanna del ricorrente al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende per l'inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In sede di misure cautelari la valutazione degli indizi richiede la sussistenza di "gravi indizi di colpevolezza", livello inferiore rispetto alla prova richiesta in giudizio di merito: la cassazione non rianalizza i fatti se la motivazione del riesame è coerente e non manifestamente illogica.
- Il sindacato di legittimità sui provvedimenti del Tribunale del riesame è limitato: la Corte può intervenire solo per violazione di norme o per manifesta illogicità della motivazione, non per diversa valutazione delle emergenze probatorie.
- Le intercettazioni e le conversazioni, anche se riferite a fatti diversi, possono concorrere a formare il quadro indiziario se inserite in una valutazione complessiva e coerente; tuttavia la difesa deve segnalare plausibili alternative interpretative se intende contrastarne il valore probatorio.
- La riqualificazione delle fattispecie (es. tra associazione, traffico di rifiuti, riciclaggio, falso) rientra nella valutazione del giudice di merito e, salvo vizio di diritto o manifesta illogicità, difficilmente è ribaltabile in cassazione nella fase cautelare.
- È indispensabile, quando si censurano questioni di utilizzabilità di atti o violazioni delle prerogative difensive, documentare specificamente l'omessa trasmissione o l'illegittimità: l'assenza di tali elementi può rendere il ricorso inammissibile.
- Per chi agisce in situazioni analoghe: concentrare i motivi di gravame su violazioni normative chiare o su assenze evidenti di motivazione logica; per la difesa cautelare, produrre e sottolineare elementi che offrano interpretazioni alternative plausibili delle intercettazioni e del materiale probatorio.
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