Cassazione Civile, Ordinanza n. 03495/2024 del 07/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cliente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di prestazione d'opera intercorso tra una società cliente e una società che svolgeva, secondo l'attrice, attività riservate ai dottori commercialisti e ai consulenti del lavoro. La cliente aveva chiesto: accertarsi la nullità del contratto per esercizio abusivo di attività protetta; condannarsi la controparte alla restituzione delle somme corrisposte; risarcirsi i danni ulteriori, inclusi i compensi pagati ad altri professionisti per rivedere la gestione amministrativa e fiscale e il danno non patrimoniale. In primo grado la domanda era stata accolta; in appello, invece, la Corte territoriale aveva riformato la decisione ritenendo che le prestazioni non rientrassero tra quelle riservate in via esclusiva. Con il ricorso per cassazione la società cliente ha dedotto la violazione dell'art. 1 d.lgs. n. 139/2005, degli artt. 1 e 2 l. n. 12/1979 e dell'art. 2231 c.c., sostenendo che la Corte d'appello non avesse correttamente distinto tra attività riservate ai commercialisti/esperti contabili e quelle riservate ai consulenti del lavoro; ha inoltre censurato l'omesso esame del carattere continuativo, oneroso e organizzato dell'attività svolta, nonché delle specifiche prestazioni rese. Ha chiesto anche la rimessione alle Sezioni Unite per asserito contrasto giurisprudenziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbito il terzo e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese. La Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse omesso una verifica analitica delle singole attività svolte, sia rispetto alle attività riservate ai consulenti del lavoro sia rispetto a quelle riservate ai dottori commercialisti ed esperti contabili, e avesse trascurato la rilevanza del periodo temporale interessato, in parte anteriore e in parte successivo al d.lgs. n. 139/2005, nonché delle modalità organizzate e remunerate dell'attività ai fini della configurabilità dell'abusivo esercizio e della conseguente nullità del contratto ex art. 2231 c.c.
Norme richiamate
art. 2231 c.c.
Il compenso non è dovuto quando la prestazione oggetto del contratto riguarda attività riservate a professioni protette svolte da soggetto non abilitato; la nullità del contratto discende dall'illiceità dell'esercizio professionale abusivo, secondo la ricostruzione accolta dalla Corte.
art. 1 d.lgs. n. 139/2005
Rileva per delimitare le attività riservate agli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con distinzione tra attività comuni e attività proprie delle diverse sezioni dell'albo.
artt. 1 e 2 l. n. 12/1979
Delimitano le attività riservate ai consulenti del lavoro e consentono l'affidamento degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale ai professionisti abilitati indicati dalla legge.
art. 348 c.p.
Lo svolgimento, da parte del non iscritto, di attività caratterizzanti una professione protetta in modo continuativo, organizzato e remunerato, con le apparenze dell'esercizio professionale, integra il reato di esercizio abusivo della professione; tale qualificazione penale rileva anche ai fini civilistici.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stato il parametro invocato per denunciare violazione di legge in relazione alla qualificazione delle attività svolte e alla disciplina delle professioni protette.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
È stato invocato per censurare l'omesso esame di fatti decisivi, in particolare la natura continuativa, onerosa e organizzata dell'attività e le prestazioni concretamente eseguite.
D.P.R. n. 1067/1953
Richiamato come disciplina previgente delle professioni di dottore commercialista e ragioniere, utile per distinguere il regime anteriore e quello successivo al d.lgs. n. 139/2005.
D.P.R. n. 1068/1953
Richiamato quale disciplina previgente della professione di ragioniere e perito commerciale, considerata nel confronto tra vecchio e nuovo assetto normativo.
Massime di principio
- Per stabilire la nullità del contratto per esercizio abusivo di professione protetta non basta un richiamo astratto alla materia trattata: il giudice deve verificare, attività per attività, se le prestazioni concretamente rese ricadano tra quelle riservate dalla legge alla specifica professione.
- Quando la prestazione riguarda attività che possono essere svolte anche da non iscritti solo in forma occasionale o materiale, la riserva può scattare se l'attività è svolta in modo continuativo, organizzato e remunerato, con le apparenze di un legittimo esercizio professionale.
- Ai fini dell'art. 2231 c.c., la valutazione civilistica deve essere coerente con la qualificazione dell'attività come penalmente abusiva ex art. 348 c.p., in modo da evitare che il soggetto che esercita abusivamente possa pretendere il compenso.
- Nel settore delle professioni contabili e del lavoro occorre distinguere tra attività riservate ai consulenti del lavoro e quelle riservate ai dottori commercialisti/esperti contabili, tenendo conto del diverso regime normativo prima e dopo il d.lgs. n. 139/2005.
- Il giudice di merito deve considerare anche il periodo di svolgimento della prestazione, perché il regime di riserva può mutare nel tempo e una medesima condotta può essere lecita in un arco temporale e illecita in un altro.
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