Cassazione Penale, Sentenza n. 48739/2023 del 06/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte di appello di Lecce deducendo violazione di legge e vizi di motivazione per la determinazione della pena: in particolare hanno censurato l'applicazione della pena base di 4 anni di reclusione (pari al doppio del minimo edittale) senza adeguata spiegazione della quantificazione e l'assenza di motivazione in ordine alla misura della pena pecuniaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse adeguatamente motivato la fissazione della pena base (anni 4 di reclusione e euro 9.000,00 di multa), indicando di aver applicato i criteri dell'art. 133 cod. pen. e specificando che la quantificazione era mutuata dalla proposta concordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., proposta che all'epoca era stata rigettata dal GIP come non congrua. Le doglianze sono state giudicate non sufficientemente specifiche e, pertanto, non sussisteva sindacato di legittimità sulla discrezionalità applicativa della pena quando questa è adeguatamente motivata. Per l'inammissibilità è stata inoltre disposta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309/1990 (art. 73)
presente nel testo come riferimento ai reati per i quali furono irrogate le pene
la sentenza riguarda reati previsti dall'art. 73 del d.P.R. 309/1990 (normativa in materia di stupefacenti), che costituisce l'ambito materiale del procedimento
art. 133 cod. pen.
citato come criterio di riferimento per la determinazione della pena
la Corte di appello ha dichiarato di aver tenuto conto dei criteri di individuazione della pena previsti dall'art. 133 cod. pen.; la Corte di Cassazione ha ritenuto che l'indicazione di aver applicato tali criteri sia sufficiente a motivare la determinazione della pena quando congruamente esplicitata
art. 444 cod. proc. pen.
richiesta ex art. 444 citata nel testo
la quantificazione della pena era mutuata dalla proposta concordata ai sensi dell'art. 444 (patteggiamento), accettata dal Pubblico Ministero ma in precedenza rigettata dal GIP; la Corte ha ritenuto legittimo richiamare tale proposta come elemento di valutazione purché accompagnata da motivazione
art. 616 cod. proc. pen.
applicato per gli effetti dell'inammissibilita del ricorso
l'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e può comportare l'obbligo di versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, come disposto dall'art. 616
Corte costituzionale, sent. 13 giugno 2000 n. 186
richiamata nel testo in relazione all'assenza di ragioni di esonero
la sentenza richiama il principio secondo cui, in mancanza di motivi di esonero validi, sussiste l'obbligo di applicare la sanzione pecuniaria prevista a carico degli inammissibili
Massime di principio
- La determinazione della pena rientra in un margine discrezionale del giudice e non è sindacabile in cassazione se il giudice del merito ha fornito una motivazione adeguata e ha richiamato i criteri di cui all'art. 133 cod. pen.
- Quando la quantificazione della pena si richiama a una proposta di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) precedentemente rigettata dal GIP, il giudice del merito può comunque utilizzarla come riferimento purché spieghi le ragioni della scelta e l'adeguamento ai criteri legali.
- In impugnazione per cassazione le censure contro la motivazione della pena devono essere specifiche e confrontarsi direttamente con i motivi esposti dal giudice del merito; censure generiche o non puntuali sono destinate a essere dichiarate inammissibili.
- La mera indicazione che la pena è entro i limiti di legge non basta se manca una motivazione; viceversa, una motivazione che esplicita il richiamo ai criteri di legge e le ragioni pratiche della quantificazione è generalmente sufficiente a preservare la decisione dall'annullamento per illogicità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta conseguenze economiche per i ricorrenti (spese processuali e somma alla Cassa delle ammende), salvo motivi validi di esonero debitamente provati.
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