Sentenza n. 786/2026 - Salerno, Sezione 1
per l'annullamento del verbale n. 96/2026 del 26 aprile 2026 della III Sottocommissione Elettorale Circondariale di Amalfi e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali e per l’accertamento del diritto del ricorrente all'ammissione alla candidatura per la carica di consigliere comunale di Maiori alle elezioni del 24-25 maggio 2026 e alla riammissione del ricorrente nella lista "UNITI PER MAIORI" con inserimento tra i candidati alla carica di consigliere comunale; quanto ai motivi aggiunti, proposti per: - annullare il verbale n. 96/2026 anche per difetto di potere della Commissione elettorale; - accertare il diritto del ricorrente alla piena riammissione della candidatura; - ordinare l’immediato reinserimento del ricorrente nella lista “UNITI PER MAIORI”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale della III Sottocommissione Elettorale Circondariale di Amalfi che ha escluso il ricorrente dalla lista di candidati al consiglio comunale di Maiori
Esito
Favorevole al resistente (autorità elettorale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il verbale n. 96/2026, chiedendo l'annullamento dell'esclusione e l'accertamento del diritto all'ammissione della candidatura e al reinserimento nella lista "UNITI PER MAIORI". Con i motivi aggiunti ha contestato anche il potere della Sottocommissione elettorale di escluderlo e ha chiesto la piena riammissione della candidatura e l'immediato reinserimento nella lista. La questione riguardava l'applicazione dell'art. 56, comma 1, TUEL, che vieta ai consiglieri comunali in carica di candidarsi alla medesima carica in altro comune. Il ricorrente aveva presentato la candidatura nella lista per Maiori alle ore 11:15 del 25 aprile 2026 e aveva trasmesso le dimissioni dalla carica di consigliere comunale di Amalfi soltanto alle ore 12:31 dello stesso giorno, mediante PEC. Egli sosteneva, in sostanza, che le dimissioni fossero idonee a rimuovere la causa ostativa entro il termine previsto dall'art. 60 TUEL e contestava alla Commissione il potere di procedere all'esclusione.
La decisione
Il TAR ha respinto sia il ricorso principale sia i motivi aggiunti. Ha qualificato il divieto previsto dall'art. 56, comma 1, TUEL come causa di incandidabilità, e non soltanto di ineleggibilità. Da tale qualificazione ha desunto il potere delle Sottocommissioni elettorali circondariali di escludere dalle liste i candidati che, al momento della presentazione della candidatura, risultino ancora titolari della medesima carica elettiva in altro ente territoriale. L'art. 60 TUEL, pur consentendo in astratto la rimozione della causa di ineleggibilità mediante dimissioni presentate entro il giorno stabilito per la presentazione delle candidature, non consente di sanare la preesistente incandidabilità quando le dimissioni siano successive alla presentazione della lista. Poiché le dimissioni sono state trasmesse dopo la presentazione della candidatura, la causa ostativa sussisteva nel momento rilevante e i fatti successivi erano irrilevanti. Il TAR ha quindi ritenuto legittima l'esclusione e ha compensato integralmente le spese per la particolarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 56, comma 1, d.lgs. 267/2000 (TUEL)
i consiglieri provinciali, comunali o di circoscrizione in carica non possono candidarsi, rispettivamente, alla medesima carica in altro consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale
Il divieto costituisce una causa di incandidabilità, non meramente di ineleggibilità, e abilita implicitamente le sottocommissioni elettorali circondariali a escludere il candidato dalla lista quando la causa sussista al momento della presentazione della candidatura.
art. 60 d.lgs. 267/2000 (TUEL)
La disposizione consente la rimozione della causa di ineleggibilità mediante dimissioni presentate non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature, ma tale possibilità non sana la causa di incandidabilità quando le dimissioni intervengano dopo la presentazione della lista.
Massime di principio
- Il divieto per un consigliere comunale in carica di candidarsi alla medesima carica in un altro comune costituisce causa di incandidabilità ai sensi dell'art. 56, comma 1, TUEL, e non una mera causa di ineleggibilità.
- Le sottocommissioni elettorali circondariali possono escludere dalla lista il candidato che, al momento della presentazione della candidatura, risulti ancora titolare della medesima carica elettiva in altro ente territoriale.
- La causa di incandidabilità deve essere verificata con riferimento al momento della presentazione della candidatura; sono irrilevanti, ai fini dell'ammissione, i fatti sopravvenuti dopo tale momento.
- Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale presentate dopo la presentazione della lista non rimuovono la causa di incandidabilità, anche se trasmesse entro il giorno fissato per la presentazione delle candidature ai sensi dell'art. 60 TUEL.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 28 apr 2026Sentenza n. 930/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 28 apr 2026Sentenza n. 931/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 28 apr 2026Sentenza n. 932/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 28 apr 2026Sentenza n. 933/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 28 apr 2026Sentenza n. 934/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 28 apr 2026Sentenza n. 935/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →