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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29246/2025 del 05/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda la riscossione della TARI mediante ingiunzione di pagamento fondata su un precedente avviso di accertamento. Il giudice di appello aveva annullato l'ingiunzione ritenendo nulla la notifica dell'atto presupposto: poiché la consegna non era avvenuta per irreperibilità del destinatario, avrebbe dovuto risultare la spedizione e la ricezione di una raccomandata informativa sia al legale rappresentante della persona giuridica sia presso la sede sociale, prova che l'ente impositore non aveva fornito. Il Comune ricorre per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 296/2006, art. 1, comma 161, sostenendo che, trattandosi di notifica diretta dell'atto impositivo eseguita a mezzo posta, non era dovuta alcuna raccomandata informativa e che la notifica doveva ritenersi perfezionata decorsi dieci giorni dal rilascio dell'avviso di giacenza e dal deposito presso l'ufficio postale. La contribuente resiste con controricorso e memoria.

La decisione

La Corte accoglie il ricorso del Comune. Ritiene infondate le eccezioni preliminari di improcedibilità e inammissibilità sollevate dalla società controricorrente, affermando che il motivo di ricorso era specifico e autosufficiente. Nel merito, la Corte censura la sentenza d'appello perché ha erroneamente applicato alla notifica diretta a mezzo posta di un atto impositivo regole proprie di altri modelli notificatori, pretendendo una raccomandata informativa non prevista. Richiama la giurisprudenza secondo cui la notifica diretta a mezzo servizio postale, consentita da varie disposizioni speciali, si perfeziona secondo il regolamento postale senza necessità di relata di notifica né di ulteriori adempimenti; per le notifiche ex art. 14 L. n. 890/1982, l'atto inviato al domicilio del destinatario si presume conosciuto, e l'eventuale mancata conoscenza può essere superata solo con prova dell'impossibilità incolpevole di prenderne cognizione. La sentenza impugnata viene cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito con rigetto dell'originario ricorso della contribuente. Le spese di tutti i gradi vengono poste a carico della controricorrente.

Norme richiamate

  • L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 161

    consente la notifica diretta degli atti impositivi e non richiede, nella fattispecie, l'invio di una raccomandata informativa ulteriore rispetto alla disciplina della notifica postale diretta.

  • L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 14

    per la notifica dell'avviso di accertamento o liquidazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento, si applica la disciplina del servizio postale ordinario, senza relata di notifica né specifiche annotazioni sull'avviso di ricevimento.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 1

    la cartella può essere notificata direttamente dall'agente della riscossione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso la notifica segue la disciplina del servizio postale ordinario e si perfeziona con la ricezione risultante dall'avviso di ricevimento.

  • D.P.R. 14 marzo 1988, n. 70, art. 11, comma 3

    norma richiamata come fonte che abilita la notifica diretta degli atti degli enti impositori a mezzo servizio postale.

  • D.L. 15 settembre 1990, n. 261, art. 3, commi 4 e 5

    norma richiamata come base della notificazione diretta a mezzo posta da parte degli enti impositori.

  • L. 3 agosto 1999, n. 265, art. 10, comma 1

    norma richiamata come fonte abilitante la notifica diretta degli atti a mezzo servizio postale.

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60

    non si applica alle notifiche dirette a mezzo posta disciplinate da norme speciali, che prevalgono in virtù del criterio di specialità.

  • art. 148 c.p.c.

    non è necessaria la relazione di notificazione prevista per le notifiche eseguite dall'ufficiale giudiziario quando la notifica è eseguita direttamente a mezzo del servizio postale.

  • art. 1335 c.c.

    l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario si presume conosciuto; la presunzione è superabile solo con prova dell'impossibilità incolpevole di prenderne cognizione.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15, comma 2-sexies

    richiamato per la regolazione delle spese di lite, tenuto conto che l'ente impositore era difeso nei gradi di merito da un proprio funzionario.

Massime di principio

  • Quando la legge consente la notifica diretta di atti impositivi o di riscossione a mezzo del servizio postale, la disciplina applicabile è quella del servizio postale ordinario e non quella delle notifiche eseguite dall'ufficiale giudiziario, salvo espressa previsione contraria.
  • Nelle notifiche dirette a mezzo posta di atti tributari non è richiesta la redazione di una relata di notifica né, in assenza di specifiche previsioni, l'invio di una raccomandata informativa ulteriore rispetto alla spedizione del plico e all'avviso di giacenza.
  • La notifica dell'atto inviato al domicilio del destinatario si considera ritualmente eseguita secondo il regime speciale applicabile e l'atto pervenuto all'indirizzo si presume conosciuto, salvo prova dell'impossibilità incolpevole di averne cognizione.
  • Le norme speciali che disciplinano la notificazione diretta degli atti degli enti impositori prevalgono sulle regole generali del codice di procedura civile e del regime ordinario delle notificazioni.
  • Se il giudice di merito applica alla notifica diretta a mezzo posta requisiti non previsti dalla disciplina speciale, la decisione è censurabile per violazione di legge.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

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