Cassazione Civile, Ordinanza n. 18173/2022 del 06/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento emesso nei confronti di un socio di una società di persone per il maggior reddito da partecipazione riferito all'anno d'imposta 2008. La Commissione tributaria regionale, in riforma della decisione di primo grado, aveva annullato l'atto. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 124 disp. att. c.p.c., assumendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto decisiva una pregiudizialità rispetto al giudizio relativo al recupero a carico della società, non ancora passato in giudicato; 2) violazione degli artt. 295 e 337 c.p.c. e dell'art. 39 d.lgs. n. 546 del 1997, per non avere la CTR sospeso il giudizio in presenza di un rapporto di pregiudizialità; 3) violazione delle norme sostanziali e probatorie in materia di accertamento tributario e di presunzioni, per avere il giudice d'appello ritenuto esistenti operazioni che l'Ufficio assumeva invece inesistenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto i motivi inammissibili per carenza di interesse, poiché nelle more era intervenuta un'ordinanza definitiva che aveva annullato gli avvisi emessi nei confronti della società e degli altri soci. In presenza di tale giudicato favorevole, l'eventuale vizio di litisconsorzio necessario non poteva più condurre all'annullamento del giudizio. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, nelle controversie tributarie relative a società di persone e soci, l'annullamento dell'avviso emesso nei confronti della società fa stato anche nel processo dei soci, con effetti favorevoli per i litisconsorti rimasti estranei al giudizio. L'Agenzia è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
richiamato per escludere che la CTR potesse fondarsi su una pretesa pregiudizialità quando non risultava ancora il giudicato nel diverso giudizio; tuttavia la sopravvenienza del giudicato ha reso irrilevante la censura
art. 124 disp. att. c.p.c.
invocato in relazione all'efficacia del giudicato nel rapporto tra giudizi connessi
art. 295 c.p.c.
invocato per la sospensione necessaria del processo in presenza di pregiudizialità
art. 337 c.p.c.
richiamato con riferimento agli effetti del giudicato esterno e alla sospensione del processo
art. 39 d.lgs. n. 546 del 1997
richiamato quale norma sulla sospensione nel processo tributario
art. 109 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato tra le norme sostanziali sull'accertamento del reddito
art. 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato tra le norme sostanziali sull'accertamento del reddito
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato tra le norme IVA evocate dall'Ufficio
art. 21 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato tra le norme IVA evocate dall'Ufficio
art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato tra le norme IVA evocate dall'Ufficio
art. 20 d.lgs. n. 74 del 2000
richiamato tra le norme evocate dall'Ufficio
art. 2697 c.c.
richiamato sulla ripartizione dell'onere della prova
art. 2727 c.c.
richiamato sulle presunzioni semplici
art. 2729 c.c.
richiamato sulla valutazione delle presunzioni
Sez. U, n. 14815 del 4 febbraio 2008
"si deve ritenere che il giudicato di annullamento dell'avviso di accertamento notificato alla società, fa stato nel processo relativo ai soci"
la Corte la richiama per ribadire che, nelle liti su società di persone e soci, l'annullamento dell'atto presupposto emesso alla società si estende in senso favorevole ai soci, rendendo non utile la prosecuzione del giudizio del singolo socio
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie riguardanti società di persone e soci sussiste litisconsorzio necessario tra società e soci; tuttavia, se interviene un giudicato definitivo di annullamento dell'atto emesso alla società, tale esito favorevole fa stato anche nel giudizio relativo al socio nonostante la sua mancata partecipazione.
- Il vizio di integrazione del contraddittorio non può più determinare l'annullamento del giudizio quando, nelle more, si sia formato un giudicato che ha già eliminato definitivamente la pretesa fiscale presupposta.
- La sospensione del processo per pregiudizialità non è utile né necessaria quando il giudizio pregiudicante si sia già definito con annullamento definitivo dell'atto presupposto.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile per carenza di interesse quando la decisione richiesta non potrebbe più produrre un vantaggio concreto per la parte ricorrente a causa di un giudicato sopravvenuto favorevole alla controparte.
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