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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30670/2025 del 15/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando che non potevano escludersi profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha proposto un unico motivo deducendo vizio di motivazione della sentenza d'appello, lamentando in particolare mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, perché le argomentazioni del giudice di merito sarebbero tra loro contrastanti e prive di un coerente filo logico. La Corte di cassazione ha però ritenuto il motivo generico e aspecifico, in quanto privo di una reale correlazione con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata e privo di puntuali ragioni di diritto e dati fattuali idonei a sostenerlo.

Norme richiamate

  • art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.

    mancanza di specificità del motivo

    Il motivo di ricorso privo di specificità, perché generico o non correlato alle ragioni della decisione impugnata, determina l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 591 c.p.p.

    La Corte richiama la disciplina dell'inammissibilità del ricorso per difetto di specificità dei motivi.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; non è sufficiente prospettare censure apodittiche o generiche.
  • La mancanza di specificità può derivare non solo dall'indeterminatezza del motivo, ma anche dall'assenza di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione.
  • Il vizio di motivazione dedotto in cassazione è inammissibile quando si traduce in una critica meramente assertiva, senza indicare i passaggi logici o i dati fattuali concretamente censurati.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non si escludono profili di colpa nella sua proposizione, il ricorrente può essere condannato al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende oltre alle spese processuali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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