Sentenza n. 14316/2026 - Roma, Sezione 1T
per l’annullamento - del decreto n. 52 del 14 dicembre 2022 del Direttore del Dipartimento Salute, con cui la Regione Marche ha approvato gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis del D.-L. n. 78/2015 e ha disposto che la ricorrente dovrà versare l’importo di Euro 136.274,22 entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione sul sito ufficiale della Regione Marche ai sensi dell’art. 4 (decreto ministero della salute) del 6 ottobre 2022 mediante bonifico bancario, e del relativo Allegato; - della nota della Regione Marche, Dipartimento Salute, del 14 novembre 2022, avente ad oggetto “Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 avente ad oggetto l’adozione del decreto del Direttore del Dipartimento Salute con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 9 bis del d.l. 78/2015”; - del Decreto del 6 ottobre 2022 del Ministero della Salute pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, Serie Generale, n. 251 di “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, successivi, consequenziali o comunque connessi, ivi compresi, nello specifico: - il silenzio diniego sull’istanza di accesso trasmessa in data 24 novembre 2022; - la nota del Ministero della Salute del 5 agosto 2022 ad oggetto “Nota esplicativa ripiano dispositivi medici anni 2015-2018 in attuazione dell’articolo 9 ter del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come modificato al comma 8 dell’articolo 1, comma 557, del-la legge 30 dicembre 2018, n. 145”; - il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, Serie Generale n. 216, che certifica il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - l’Accordo Rep. Atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell’art. 9-ter, del d.-l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di “Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018”; - la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78, come modificato dall’articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n. 145”; - l’intesa raggiunta dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022; nonché per la condanna delle resistenti al risarcimento del danno ingiusto subito dalla ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti statali e regionali di determinazione e riparto dell’obbligo di payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, incluso il decreto regionale di quantificazione dell’importo dovuto
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale del 6 luglio 2022, relativo alla certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 recante le linee guida per l’adozione dei provvedimenti regionali, l’Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, la circolare ministeriale del 29 luglio 2019, gli ulteriori atti presupposti e il decreto della Regione Marche n. 52 del 14 dicembre 2022, con cui era stato quantificato a suo carico un importo di euro 136.274,22. Sono stati inoltre contestati la comunicazione di avvio del procedimento e il silenzio diniego formatosi sull’istanza di accesso. Dal testo della sentenza non risultano specificamente riportati i singoli motivi di illegittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere sull’intero gravame. Nelle more del giudizio è entrato in vigore l’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, che ha previsto, per gli anni 2015-2018, l’estinzione dell’obbligazione delle aziende fornitrici mediante il versamento della quota ridotta del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali. La società ha dichiarato e documentato di avere effettuato tempestivamente il versamento della quota ridotta dovuta alla Regione Marche. Il decreto regionale n. 150 del 9 ottobre 2025 ha accertato l’avvenuto pagamento e ha incluso la società nell’elenco delle aziende adempienti. Tale pagamento ha determinato, ai sensi dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, l’estinzione dell’obbligazione relativa agli anni 2015-2018 e la conseguente cessazione della materia del contendere. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti, come previsto dalla medesima disposizione.
Norme richiamate
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
obblighi delle aziende fornitrici di dispositivi medici relativi al ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018
È la base normativa dei provvedimenti regionali di individuazione delle aziende soggette al payback e di quantificazione degli importi dovuti; la sentenza non ne esamina nel merito la legittimità.
art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali ... L’integrale versamento ... estingue l’obbligazione ... determinando la cessazione della materia del contendere
Il versamento tempestivo della quota ridotta del 25% estingue l’obbligazione di payback relativa agli anni 2015-2018 e determina la cessazione della materia del contendere nei ricorsi contro i provvedimenti regionali e provinciali di ripiano, con compensazione delle spese.
art. 8, comma 3, d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023
quota ridotta del payback richiamata nel decreto regionale prodotto in giudizio
È richiamato quale fonte del meccanismo di versamento della quota ridotta, senza autonoma applicazione argomentata nella decisione.
Massime di principio
- Il pagamento tempestivo e integrale della quota ridotta prevista dall’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025 estingue l’obbligazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici relativa al payback per gli anni 2015-2018.
- Quando l’amministrazione regionale accerta formalmente l’avvenuto versamento della quota ridotta e l’impresa risulta inclusa nell’elenco delle aziende adempienti, viene meno l’interesse alla decisione dei ricorsi proposti contro i provvedimenti regionali e gli atti presupposti di ripiano, con cessazione della materia del contendere.
- In caso di cessazione della materia del contendere determinata dall’adempimento previsto dall’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.
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