Cassazione Civile, Ordinanza n. 11566/2026 del 28/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (curatela)
La controversia
La controversia nasce da atti di compravendita compiuti da un debitore, poi fallito, nel 2012 a favore di familiari e di altri acquirenti, ritenuti pregiudizievoli per la garanzia patrimoniale di un creditore che vantava un credito superiore a euro 145.000. Gli eredi del creditore avevano inizialmente agito per la revocatoria degli atti e per la simulazione delle vendite; nel corso del giudizio si era poi costituita la curatela fallimentare, facendo proprie le domande dei creditori originari. Il Tribunale aveva dichiarato improcedibili le domande originarie; la Corte d'appello aveva invece accolto la sola revocatoria e, per un immobile ormai rivenduto a terzi, aveva condannato l'acquirente al risarcimento del danno pari all'utilità perduta dal creditore. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti deducevano: 1) violazione delle preclusioni processuali e degli artt. 183 e 345 c.p.c. per l'ammissibilità in appello di un documento relativo allo stato passivo; 2) violazione dell'art. 66 l.fall., dell'art. 2901 c.c. e dell'art. 2697 c.c. per avere ritenuto provata l'anteriorità del credito rispetto agli atti impugnati; 3) violazione dell'art. 115 c.p.c. per travisamento della prova, sostenendo che dal verbale dello stato passivo non potesse desumersi la prova dell'anteriorità del credito; 4) violazione degli artt. 66 l.fall., 2901 c.c. e 2697 c.c. per avere ritenuto provato l'eventus damni senza considerare il patrimonio residuo del debitore; 5) violazione dell'art. 2909 c.c. per non avere attribuito efficacia di giudicato esterno a una precedente sentenza ritenuta rilevante. La Corte di cassazione ha dichiarato tutti i motivi inammissibili, rilevando in sintesi che le censure erano formulate in modo assertorio o non autosufficiente, non colpivano specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata, non riportavano adeguatamente il contenuto degli atti richiamati e, quanto al merito, non scalfivano i principi applicati dalla Corte territoriale in tema di azione revocatoria ordinaria e di subentro della curatela nell'azione promossa dal singolo creditore.
La decisione
Il ricorso è stato integralmente dichiarato inammissibile. La Corte ha confermato la decisione di merito nella parte in cui aveva accolto la revocatoria ordinaria e aveva ritenuto sufficiente, ai fini probatori, la preesistenza del credito e il pregiudizio derivante dagli atti dispositivi, osservando inoltre che il subentro della curatela non muta il thema decidendum e il thema probandum dell'azione già proposta dal creditore. Le spese di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti, con condanna anche all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 183 c.p.c.
Richiamato per le preclusioni istruttorie nel giudizio di primo grado, ma la censura sul punto è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza.
art. 345 c.p.c.
Invocato contro l'ammissibilità in appello di un documento nuovo; la censura è stata ritenuta inammissibile perché non dimostrava in modo univoco il decisum impugnato e non indicava il concreto pregiudizio derivante dalla violazione.
art. 111 Cost.
Richiamato dai ricorrenti a sostegno della doglianza processuale, ma la Corte ha applicato il principio per cui la violazione processuale deve essere decisiva e concretamente lesiva della parte che la denuncia.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Utilizzato come parametro di ricorso per le censure di violazione di legge; la Corte ha rilevato che le doglianze non colpivano efficacemente la ratio della sentenza.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Richiamato per la dedotta violazione dell'art. 115 c.p.c.; la Corte ha ribadito che il vizio può riguardare solo il travisamento del contenuto oggettivo della prova, non la sua valutazione.
art. 360-bis, n. 2, c.p.c.
Evocato nella motivazione per affermare che la violazione processuale denunciabile in cassazione deve essere decisiva e arrecare un effettivo pregiudizio.
art. 115 c.p.c.
La violazione è configurabile solo se il giudice travisa il contenuto oggettivo della prova; non quando si contesta la valutazione del materiale probatorio o l'ammissibilità di un documento.
art. 366, n. 6, c.p.c.
Richiamato più volte per affermare l'inammissibilità delle censure prive di puntuale indicazione e trascrizione degli atti e documenti su cui si fondavano.
art. 66 l.fall.
Censurato insieme all'art. 2901 c.c. in tema di revocatoria, ma le doglianze sono state dichiarate inammissibili.
art. 2901 c.c.
Norma sulla revocatoria ordinaria; la Corte ha ribadito che, anche nel subentro della curatela, resta sufficiente l'anteriorità del credito e l'atto che renda più difficile la soddisfazione, senza necessità di provare la totale compromissione patrimoniale.
art. 2697 c.c.
Richiamato sul riparto dell'onere della prova; la Corte ha precisato che la sua violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce l'onere a parte diversa da quella onerata, non se si contesta la valutazione delle prove.
art. 115 c.p.c.
Ribadito anche con riferimento al preteso travisamento della prova, nel senso che la censura non era ammissibile perché non denunciava un errore percettivo sul contenuto oggettivo del documento.
art. 2909 c.c.
Richiamato per il preteso giudicato esterno; la Corte ha escluso l'efficacia vincolante della precedente decisione per mancanza di identità soggettiva e di adeguata dimostrazione dell'oggetto del giudicato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dei presupposti del pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 395, n. 4, c.p.c.
Richiamato incidentalmente per spiegare che il travisamento del contenuto oggettivo della prova può rilevare, nei casi previsti, come errore di fatto revocatorio.
Massime di principio
- In cassazione, la censura processuale o di violazione di legge è inammissibile se non colpisce specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata e non indica in modo puntuale il concreto pregiudizio derivante dall'errore dedotto.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice travisi il contenuto oggettivo della prova, e non quando si contesti la mera valutazione del materiale probatorio o l'ammissibilità di un documento.
- Ai fini dell'art. 366, n. 6, c.p.c., il ricorrente deve indicare e, se necessario, trascrivere gli atti e i documenti rilevanti; in difetto, la censura è inammissibile per difetto di autosufficienza.
- Nell'azione revocatoria ordinaria non è necessario dimostrare la totale compromissione del patrimonio del debitore: basta che l'atto renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito; l'eventuale capienza residua è circostanza da provare da chi la invochi per escludere l'eventus damni.
- Il subentro della curatela fallimentare nell'azione revocatoria già promossa dal singolo creditore non muta di regola il thema decidendum né il thema probandum, salvo diversa e tempestiva modifica della domanda nei limiti delle preclusioni processuali.
- Il giudicato esterno richiede identità soggettiva e oggettiva tra i giudizi; non è sufficiente la mera identità di questioni giuridiche o fattuali, né una precedente decisione resa tra soggetti diversi.
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