Cassazione Civile, Ordinanza n. 07229/2025 del 18/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Un tifoso-acquirente aveva stipulato un contratto di abbonamento per assistere alle partite casalinghe di una squadra di calcio nella stagione 2016/2017. Dopo la pubblicizzazione iniziale della campagna abbonamenti e dei prezzi dei singoli biglietti, la società aveva poi ridotto il prezzo dei tagliandi per alcune o tutte le partite, facendo sì che il costo complessivo dei biglietti singoli risultasse inferiore al prezzo pagato per l'abbonamento. L'abbonato aveva quindi agito per far accertare l'inesatto adempimento del contratto e ottenere il risarcimento della differenza di prezzo, ovvero in subordine la restituzione dell'ingiustificato arricchimento. Il giudice di pace aveva accolto la domanda, ma il tribunale in appello aveva riformato la decisione ritenendo che il contratto di abbonamento non assicurasse un diritto economico al risparmio rispetto all'acquisto dei singoli biglietti, ma solo altri vantaggi come l'accesso garantito allo stadio e il posto riservato. In cassazione il ricorrente ha dedotto: nullità della sentenza per motivazione apparente e mancata considerazione di buona fede e correttezza; omesso esame di fatti decisivi relativi alla pubblicizzazione della campagna abbonamenti, al prezzo di una singola gara e al risparmio conseguito nelle stagioni precedenti, sostenendo che tali elementi avessero ingenerato un legittimo affidamento; violazione degli artt. 1375, 1384, 1440 e 1458 c.c. e dei principi costituzionali, per non avere il giudice esercitato un supposto potere correttivo dello squilibrio contrattuale in presenza del dedotto comportamento doloso della società.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata superasse il minimo costituzionale, perché il giudice di merito aveva chiarito che la causa concreta del contratto di abbonamento non comprendeva un vantaggio economico rispetto all'acquisto dei singoli biglietti, ma altri vantaggi tipici dell'abbonamento. Ha inoltre affermato che le censure miravano in realtà a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e una nuova valutazione delle prove, attività precluse in sede di legittimità. Quanto al secondo motivo, la Corte ha precisato che il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico preciso e non la valutazione delle risultanze istruttorie; nel caso concreto il fatto storico era stato comunque considerato dal giudice di merito. Sul terzo motivo, la Corte ha osservato che la doglianza si risolveva ancora una volta in una richiesta di rivisitazione del merito sotto la veste di violazione di legge. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c.
Richiamato per la dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante; la Corte ha escluso che la motivazione fosse sotto il minimo costituzionale.
art. 111 Cost.
Invocato dal ricorrente in relazione al difetto di motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza adeguata.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il vizio di nullità della sentenza è configurabile solo quando non sia possibile individuare le ragioni della decisione; non ricorre se il giudice espone in modo autosufficiente la propria motivazione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non l'omessa valutazione di singoli elementi istruttori.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Il richiamo ai precedenti conformi può comprendere anche precedenti di merito, e la motivazione per relationem è legittima se resta autosufficiente e consente il controllo logico-giuridico.
art. 1375 c.c.
Richiamato dal ricorrente come parametro di buona fede nell'esecuzione del contratto; la Corte non ravvisa la violazione perché la censura mirava a contestare la ricostruzione fattuale.
art. 1384 c.c.
Richiamato dal ricorrente per invocare un potere correttivo del giudice sullo squilibrio contrattuale; la Corte non ne accoglie l'applicazione nel caso concreto.
art. 1440 c.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere una condotta dolosa della controparte; la Corte reputa la doglianza inammissibile perché diretta alla rivalutazione del merito.
art. 1458 c.c.
Invocato dal ricorrente nel quadro delle sue censure di violazione di legge; la Corte lo menziona insieme alle altre norme senza ravvisarne violazione.
art. 2 Cost.
Richiamato dal ricorrente come principio generale; la Corte rileva che la doglianza si traduce in una richiesta di nuova valutazione del merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità la censura di motivazione apparente o mancante è fondata solo se la sentenza non consente di individuare la ratio decidendi; non basta che la motivazione sia sintetica o per relationem, purché sia autosufficiente e comprensibile.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un preciso fatto storico, non la mancata ponderazione di singoli elementi di prova o la diversa lettura delle risultanze istruttorie.
- Le doglianze che, sotto la veste della violazione di legge, mirano in realtà a contestare la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito sono inammissibili in cassazione.
- Nel contratto di abbonamento sportivo la causa concreta può essere individuata nei vantaggi tipici dell'abbonamento, come l'accesso garantito e la disponibilità del posto, senza che il risparmio rispetto ai singoli biglietti costituisca necessariamente un elemento essenziale o un diritto economico tutelato.
- Il richiamo del giudice di merito a precedenti conformi è legittimo anche se tali precedenti sono di merito, quando sia chiaro il percorso argomentativo seguito e sia possibile verificare la compatibilità logico-giuridica della decisione.
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