Cassazione Penale, Sentenza n. 44411/2022 del 22/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Firenze che li aveva ritenuti responsabili di tre furti pluriaggravati e, pur avendo riconosciuto in loro favore l'attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 c.p., non avrebbe dato conto del rigetto della richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche o della prevalenza dell'attenuante rispetto alle aggravanti. Sostenevano quindi che il giudice territoriale non avesse motivato adeguatamente il mancato riconoscimento delle attenuanti o la loro prevalenza sulle aggravanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che si trattasse di una doppia conforme e che il giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti sia riservato alla discrezionalità del giudice di merito, sindacabile in Cassazione solo in presenza di arbitrarietà o di motivazione illogica. I giudici di merito avevano indicato plurimi elementi a sostegno della decisione (notevole esperienza degli imputati, violazione di prescrizioni connesse a misure cautelari, altri procedimenti a loro carico) e li avevano utilizzati anche per escludere le attenuanti generiche; tale motivazione è ritenuta logica e sufficiente. È richiamata inoltre la regola secondo la quale, dopo la riforma dell'art. 62-bis, lo stato di incensuratezza da solo non basta per ottenere la diminuente. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla sanzione di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 62, n. 4 c.p.
Attenuante riconosciuta in favore dei ricorrenti ma ritenuta non prevalente rispetto alle aggravanti in sede di bilanciamento discrezionale del giudice di merito
art. 133 c.p.
Il giudice, nell'esercizio della discrezionalità prevista dall'art. 133 c.p., può valutare tra gli elementi indicati quello che ritiene prevalente ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche
d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv. con legge 24 luglio 2008, n. 125 (riforma art. 62-bis)
Dopo la riforma non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza per ottenere le attenuanti generiche; è richiesta la presenza di elementi positivi rilevanti
Cass. Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010 (Contaldo)
Conferma il principio per cui il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti rientra nella discrezionalità del giudice di merito, sindacabile in Cassazione solo in presenza di arbitrio o illogicità
Cass. Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011
Il giudice può limitarsi a esaminare, tra gli elementi di cui all'art. 133 c.p., quelli che ritiene decisivi per la valutazione delle attenuanti
Cass. Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017
Ribadisce che l'assenza di elementi favorevoli può legittimare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, specialmente dopo la riforma dell'art. 62-bis
Massime di principio
- La valutazione del peso relativo di aggravanti e attenuanti costituisce un apprezzamento di merito generalmente insindacabile in Cassazione se sorretto da motivazione logica e sufficiente.
- La forma 'doppia conforme' (motivazioni coerenti sia in primo grado sia in appello) rafforza la stabilità della decisione e riduce la probabilità di successo in Cassazione.
- Dopo la riforma dell'art. 62-bis (2008), lo stato di incensuratezza da solo non è più sufficiente per ottenere le attenuanti generiche; il giudice richiede elementi positivi che giustifichino la diminuzione della pena.
- Per impugnare efficacemente il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è necessario dimostrare che la motivazione del giudice è illogica, arbitraria o incompleta, non semplicemente che il giudice abbia scelto un diverso elemento tra quelli indicati dall'art. 133 c.p.
- Elementi come esperienza criminale, violazione di misure cautelari e pendenze giudiziarie possono legittimamente essere utilizzati come ragioni per negare attenuanti o per prevalere sulle attenuanti medesime nel bilanciamento della pena.
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