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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44411/2022 del 22/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Firenze che li aveva ritenuti responsabili di tre furti pluriaggravati e, pur avendo riconosciuto in loro favore l'attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 c.p., non avrebbe dato conto del rigetto della richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche o della prevalenza dell'attenuante rispetto alle aggravanti. Sostenevano quindi che il giudice territoriale non avesse motivato adeguatamente il mancato riconoscimento delle attenuanti o la loro prevalenza sulle aggravanti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che si trattasse di una doppia conforme e che il giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti sia riservato alla discrezionalità del giudice di merito, sindacabile in Cassazione solo in presenza di arbitrarietà o di motivazione illogica. I giudici di merito avevano indicato plurimi elementi a sostegno della decisione (notevole esperienza degli imputati, violazione di prescrizioni connesse a misure cautelari, altri procedimenti a loro carico) e li avevano utilizzati anche per escludere le attenuanti generiche; tale motivazione è ritenuta logica e sufficiente. È richiamata inoltre la regola secondo la quale, dopo la riforma dell'art. 62-bis, lo stato di incensuratezza da solo non basta per ottenere la diminuente. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla sanzione di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62, n. 4 c.p.

    Attenuante riconosciuta in favore dei ricorrenti ma ritenuta non prevalente rispetto alle aggravanti in sede di bilanciamento discrezionale del giudice di merito

  • art. 133 c.p.

    Il giudice, nell'esercizio della discrezionalità prevista dall'art. 133 c.p., può valutare tra gli elementi indicati quello che ritiene prevalente ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche

  • d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv. con legge 24 luglio 2008, n. 125 (riforma art. 62-bis)

    Dopo la riforma non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza per ottenere le attenuanti generiche; è richiesta la presenza di elementi positivi rilevanti

  • Cass. Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010 (Contaldo)

    Conferma il principio per cui il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti rientra nella discrezionalità del giudice di merito, sindacabile in Cassazione solo in presenza di arbitrio o illogicità

  • Cass. Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011

    Il giudice può limitarsi a esaminare, tra gli elementi di cui all'art. 133 c.p., quelli che ritiene decisivi per la valutazione delle attenuanti

  • Cass. Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017

    Ribadisce che l'assenza di elementi favorevoli può legittimare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, specialmente dopo la riforma dell'art. 62-bis

Massime di principio

  • La valutazione del peso relativo di aggravanti e attenuanti costituisce un apprezzamento di merito generalmente insindacabile in Cassazione se sorretto da motivazione logica e sufficiente.
  • La forma 'doppia conforme' (motivazioni coerenti sia in primo grado sia in appello) rafforza la stabilità della decisione e riduce la probabilità di successo in Cassazione.
  • Dopo la riforma dell'art. 62-bis (2008), lo stato di incensuratezza da solo non è più sufficiente per ottenere le attenuanti generiche; il giudice richiede elementi positivi che giustifichino la diminuzione della pena.
  • Per impugnare efficacemente il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è necessario dimostrare che la motivazione del giudice è illogica, arbitraria o incompleta, non semplicemente che il giudice abbia scelto un diverso elemento tra quelli indicati dall'art. 133 c.p.
  • Elementi come esperienza criminale, violazione di misure cautelari e pendenze giudiziarie possono legittimamente essere utilizzati come ragioni per negare attenuanti o per prevalere sulle attenuanti medesime nel bilanciamento della pena.

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