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Sentenza

Sentenza n. 2731/2026 - Roma, Sezione 2B

per l’annullamento A) del provvedimento di non ammissione dell’odierno istante al Corso di laurea triennale in Logopedia a.a. 2022/2023 ed altri, indicato nella domanda di ammissione, presso le sedi dell’Università di studi di Roma “La Sapienza”, previo accertamento e declaratoria del diritto del ricorrente ad iscriversi, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti presupposti ed, in particolare: B) della graduatoria generale pubblicata in data 23 settembre 2022; C) della graduatoria per il corso in logopedia pubblicata in data 3 ottobre 2022, ancora in corso di definizione, e successivi scorrimenti e/o ulteriori avvisi, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esse richiamati e/o menzionati; D) del Bando dell’Università di Roma “La Sapienza” relativo all’ammissione ai Corsi di laurea delle Professioni Sanitarie a.a. 2022/2023, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati ovvero delle pregresse relative delibere, non conosciute, adottate dagli organi accademici competenti (Consiglio di Facoltà, Senato Accademico, Consiglio di amministrazione dell’Ateneo “de quo”, C.U.N.); E) del Decreto Ministeriale n. 583 del 24 giugno 2022 “Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2022/23”, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; F) del Decreto Ministeriale n. 1113 del 1°luglio 2022 “Definizione dei posti provvisori disponibili per l’accesso per i corsi di laurea triennale delle professioni sanitarie a.a. 2022/2023 destinati ai candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE residenti in Italia”, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; G) del Decreto Ministeriale Decreto Ministeriale n. 1074 del 13-09-2022 “Definizione dei posti disponibili per l’accesso per i corsi di laurea triennale delle professioni sanitarie a.a. 2022/2023 destinati ai candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE residenti in Italia”, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; H) del Decreto Ministeriale n. 1051 del 29-08-2022 “Definizione dei posti definitivi disponibili per l’accesso per i corsi di laurea triennale delle professioni sanitarie a.a. 2022/2023 destinati ai candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE residenti in Italia”, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; I) della rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio sanitario nazionale di laureati in professioni sanitarie per l’anno accademico 2022/2023 che il Ministero della salute ha effettuato ai sensi dell’art.6-ter del d.lgs. n. 502/1992, nonché lo schema di accordo ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano recante: “Determinazione del fabbisogno per l’anno accademico 2022/2023 dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, a norma dell’art.6 ter decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni”;, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; J) dell’Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assunta al repertorio atti n. 131/CU del 6 luglio 2022 sul documento concernente la determinazione del fabbisogno professionale per il Servizio sanitario nazionale, per l’anno accademico 2022/2023, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie; K) della potenziale offerta formativa così come deliberata dagli atenei con espresso riferimento ai parametri di cui all’articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della legge n. 264/1999 per l’a.a. 2022/2023; L) del decreto Ministeriale del 29 luglio 2022 prot. n. 931, recante integrazioni al D.M. n. 1154/2021 “Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”; M) ove esistano, dei verbali e degli atti relativi all’espletamento della prova selettiva presso gli Atenei indicati in epigrafe, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati; N) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuto.

Giustizia amministrativa202216258

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: non ammissione al corso di laurea triennale in Logopedia per l’anno accademico 2022/2023, graduatorie e atti presupposti relativi alla programmazione degli accessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni universitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, partecipante alla procedura selettiva per l’ammissione ai corsi di laurea triennale delle professioni sanitarie, aveva conseguito 38,50 punti, collocandosi al n. 1561 della graduatoria e risultando ammesso alla quarta scelta. Ha dedotto tre gruppi di censure: contestazione della legittimità del numero programmato, della determinazione del fabbisogno professionale e dei posti disponibili, lamentando anche un generico difetto di istruttoria e una maggiore capacità ricettiva degli atenei; illegittimità della decadenza dalla graduatoria per mancata conferma telematica dell’interesse alla permanenza; illegittimità dello svolgimento della prova preselettiva su base nazionale e in un’unica data. Le amministrazioni hanno chiesto il rigetto del ricorso.

La decisione

Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché il numero programmato per l’accesso ai corsi universitari previsti dalla legge n. 264/1999 ha superato il vaglio della Corte costituzionale e degli organi di giustizia europei. Quanto alla determinazione dei posti disponibili, il giudice ha ritenuto immune da vizi l’esercizio della discrezionalità amministrativa, rilevando che il ricorrente si era limitato a prospettare genericamente una maggiore capacità ricettiva delle università e un difetto di istruttoria non specificamente dimostrato. Il secondo motivo è stato respinto poiché la decadenza dalla graduatoria per mancata conferma telematica dell’interesse è coerente con le esigenze di programmazione e pianificazione dell’attività didattica e non impedisce la tutela giurisdizionale contro eventuali determinazioni sfavorevoli. Anche il terzo motivo è stato ritenuto infondato: la graduatoria su base nazionale amplia, secondo il giudice, le possibilità di scelta dei candidati e il diritto allo studio si realizza mediante l’accesso al corso universitario, non necessariamente mediante l’accesso a uno specifico ateneo prescelto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 1.500 euro, oltre accessori di legge, in favore delle amministrazioni resistenti, in solido tra loro.

Norme richiamate

  • legge 2 agosto 1999, n. 264

    La previsione del numero programmato per l’accesso a determinati corsi di laurea è stata ritenuta legittima, anche alla luce dei precedenti della Corte costituzionale e degli organi di giustizia europei.

  • art. 6-ter d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502

    Richiamato tra gli atti relativi alla determinazione del fabbisogno professionale per il Servizio sanitario nazionale; il ricorso non ha dimostrato vizi concreti nella relativa determinazione.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato per la trattazione dell’udienza da remoto; non costituisce il fondamento sostanziale del rigetto.

Massime di principio

  • La previsione legislativa del numero programmato per l’accesso a determinati corsi universitari non è di per sé illegittima, essendo stata ritenuta compatibile con i principi costituzionali e con il diritto dell’Unione europea.
  • La determinazione dei posti disponibili per i corsi universitari a numero programmato costituisce espressione di discrezionalità amministrativa; la censura di difetto di istruttoria richiede allegazioni specifiche e non può fondarsi sulla mera affermazione di una maggiore capacità ricettiva degli atenei.
  • La previsione della decadenza dalla graduatoria per mancata conferma telematica dell’interesse alla permanenza è legittima quando risponde a esigenze di programmazione e pianificazione dell’attività didattica e non impedisce l’accesso alla tutela giurisdizionale.
  • La graduatoria nazionale per l’accesso ai corsi universitari può essere considerata coerente con il diritto allo studio quando amplia le possibilità di scelta dei candidati; tale diritto riguarda l’accesso al corso universitario e non garantisce necessariamente l’ammissione presso uno specifico ateneo.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariTermini e notificazione del ricorso
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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