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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3683/2024 del 29/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 27/06/2023 con cui il Tribunale di Catanzaro ha rigettato il riesame della custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per plurimi reati: partecipazione ad associazione mafiosa (art. 416-bis, capo 1) e numerose estorsioni e reati connessi (capi 31, 48, 49, 50, 161 ecc.). Il ricorrente ha dedotto otto motivi, tutti volti a censurare la mancanza di gravità indiziaria e vizi di motivazione riguardo alla qualificazione dei fatti (p.es. interpretazione parcellizzata delle intercettazioni, mancata contestualizzazione dei contatti con presunte cosche, insufficiente prova dell'intestazione fittizia e dell'elemento soggettivo, inesatta qualificazione delle condotte estorsive e della loro vittima) e, con l'ottavo motivo, la presunta incompetenza del GIP di Catanzaro per alcune imputazioni non aggravate dall'art. 416-bis.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. In particolare ha annullato l'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Catanzaro, limitatamente ai capi di imputazione nn. 1 (partecipazione ad associazione mafiosa, art. 416-bis), 48, 49 e 50 (estorsioni, art. 629) e 161 (trasferimento fraudolento di valori, art. 512-bis) e ha annullato la contestazione dell'aggravante ex art. 416-bis.1 con riferimento al capo 31; per tali profili ha ritenuto carenti la motivazione e la gravità indiziaria, soprattutto per la lettura parcellizzata delle intercettazioni, la genericità degli elementi probatori e l'assenza di accertamenti economico-finanziari necessari per il reato di trasferimento fraudolento. Per il resto il ricorso è stato respinto: in particolare la censura sulla desistenza volontaria relativa al capo 31 è stata ritenuta infondata e l'esimente esclusa. Quanto alla contestazione di incompetenza del GIP (ottavo motivo), la Corte l'ha dichiarata manifestamente infondata perché la presenza di contestazioni aggravate ai sensi dell'art. 416-bis conferisce comunque la competenza funzionale al GIP anche per le altre condotte collegate. Conseguenza: annullamento parziale e rinvio per nuovo giudizio sul riesame da parte del Tribunale di Catanzaro; le altre statuizioni resistono.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen. (associazione di tipo mafioso)

    La Corte richiede indizi gravi, precisi e circostanziati, temporaneamente riferiti, che dimostrino non solo partecipazione a singoli reati-fine ma l'inserimento stabile e funzionale nell'organizzazione; non è sufficiente la mera gestione di interessi economici o il richiamo ad una 'fitta rete di contatti' senza specificazione

  • art. 629 cod. pen. (estorsione)

    Per la configurazione dell'estorsione il giudice deve individuare chiaramente vittima, oggetto dell'intimidazione, contributo causale del singolo indagato e contesto; letture parziali e isolati passi di intercettazione non bastano a fondare la gravità indiziaria

  • art. 512-bis cod. pen. (trasferimento fraudolento di valori)

    Per integrare il reato non basta accertare la gestione 'di fatto' di una società: è necessario dimostrare il conferimento di risorse, l'origine dei fondi, l'effettiva dissimulazione della titolarità e il dolo specifico di eludere misure di prevenzione o norme antiriciclaggio; occorrono accertamenti economico-finanziari (es. verifiche bancarie)

  • art. 56, comma 3 cod. pen. (desistenza volontaria)

    La desistenza volontaria esclude il reato solo se l'azione criminale è non solo interrotta ma annulla le conseguenze prodotte fino a quel momento; se la vittima subisce comunque una conseguenza (es. obbligo a prestazioni gratuite), l'esimente non opera

  • art. 309, comma 7 cod. proc. pen. (competenza per il nuovo giudizio dopo annullamento)

    La Corte rinvia il giudizio al Tribunale territorialmente competente per l'esame di merito dopo l'annullamento parziale dell'ordinanza impugnata

  • art. 51, comma 3-bis cod. proc. pen. (catalogo delle competenze funzionali)

    La Corte richiama il principio secondo cui la presenza di reati aggravati ex art. 416-bis determina la competenza funzionale del GIP anche per reati connessi non aggravati, ragion per cui la censura sulla competenza è stata dichiarata infondata nel caso concreto

  • Giurisprudenza citata (Sezioni Unite, 23/04/2020, "Giacobbe" n. 19214 e altre decisioni di legittimità)

    La Corte confronta la fattispecie con l'orientamento delle Sezioni Unite sulla competenza e sui requisiti probatori per l'associazione mafiosa, precisando che la sentenza "Giacobbe" non è applicabile automaticamente quando permangono contestazioni aggravate che attraggono la competenza del GIP

Massime di principio

  • Per ritenere la partecipazione ad associazione mafiosa è necessario fornire indizi gravi, precisi e circostanziati, ancorati a un periodo temporale e a ruoli funzionali: la mera gestione di imprese o rapporti di lavoro non basta
  • Le intercettazioni devono essere lette nel contesto e in modo organico; estrapolare frasi isolate senza collocarle temporalmente e nelle relazioni fra interlocutori impoverisce la prova e può rendere carente la motivazione
  • Per il reato di trasferimento fraudolento di valori servono accertamenti economico-finanziari (movimenti bancari, provvista per acquisti, destinazione degli utili) e indicazione del dolo specifico di eludere misure preventive
  • L'esimente della desistenza volontaria richiede non solo l'interruzione dell'azione, ma l'annullamento delle conseguenze prodotte: se la vittima subisce comunque un vantaggio imposto, l'esimente non è applicabile
  • Quando alcune imputazioni sono aggravate ai sensi dell'art. 416-bis la competenza funzionale del GIP si estende alle altre condotte connesse; una contestazione di incompetenza deve valutare questa estensione
  • In sede di riesame cautelare la motivazione deve ricostruire chiaramente i fatti, i ruoli e il contributo causale dell'indagato per ogni singolo reato contestato: affermazioni generiche o apodittiche espongono il provvedimento al vizio di annullamento
  • In casi simili è efficace per la difesa evidenziare: a) mancanze temporali e contestuali nelle indagini; b) assenza di riscontri economico-finanziari per trasferimenti di beni; c) letture alternative coerenti delle intercettazioni

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