Cassazione Penale, Sentenza n. 3683/2024 del 29/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 27/06/2023 con cui il Tribunale di Catanzaro ha rigettato il riesame della custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per plurimi reati: partecipazione ad associazione mafiosa (art. 416-bis, capo 1) e numerose estorsioni e reati connessi (capi 31, 48, 49, 50, 161 ecc.). Il ricorrente ha dedotto otto motivi, tutti volti a censurare la mancanza di gravità indiziaria e vizi di motivazione riguardo alla qualificazione dei fatti (p.es. interpretazione parcellizzata delle intercettazioni, mancata contestualizzazione dei contatti con presunte cosche, insufficiente prova dell'intestazione fittizia e dell'elemento soggettivo, inesatta qualificazione delle condotte estorsive e della loro vittima) e, con l'ottavo motivo, la presunta incompetenza del GIP di Catanzaro per alcune imputazioni non aggravate dall'art. 416-bis.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. In particolare ha annullato l'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Catanzaro, limitatamente ai capi di imputazione nn. 1 (partecipazione ad associazione mafiosa, art. 416-bis), 48, 49 e 50 (estorsioni, art. 629) e 161 (trasferimento fraudolento di valori, art. 512-bis) e ha annullato la contestazione dell'aggravante ex art. 416-bis.1 con riferimento al capo 31; per tali profili ha ritenuto carenti la motivazione e la gravità indiziaria, soprattutto per la lettura parcellizzata delle intercettazioni, la genericità degli elementi probatori e l'assenza di accertamenti economico-finanziari necessari per il reato di trasferimento fraudolento. Per il resto il ricorso è stato respinto: in particolare la censura sulla desistenza volontaria relativa al capo 31 è stata ritenuta infondata e l'esimente esclusa. Quanto alla contestazione di incompetenza del GIP (ottavo motivo), la Corte l'ha dichiarata manifestamente infondata perché la presenza di contestazioni aggravate ai sensi dell'art. 416-bis conferisce comunque la competenza funzionale al GIP anche per le altre condotte collegate. Conseguenza: annullamento parziale e rinvio per nuovo giudizio sul riesame da parte del Tribunale di Catanzaro; le altre statuizioni resistono.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen. (associazione di tipo mafioso)
La Corte richiede indizi gravi, precisi e circostanziati, temporaneamente riferiti, che dimostrino non solo partecipazione a singoli reati-fine ma l'inserimento stabile e funzionale nell'organizzazione; non è sufficiente la mera gestione di interessi economici o il richiamo ad una 'fitta rete di contatti' senza specificazione
art. 629 cod. pen. (estorsione)
Per la configurazione dell'estorsione il giudice deve individuare chiaramente vittima, oggetto dell'intimidazione, contributo causale del singolo indagato e contesto; letture parziali e isolati passi di intercettazione non bastano a fondare la gravità indiziaria
art. 512-bis cod. pen. (trasferimento fraudolento di valori)
Per integrare il reato non basta accertare la gestione 'di fatto' di una società: è necessario dimostrare il conferimento di risorse, l'origine dei fondi, l'effettiva dissimulazione della titolarità e il dolo specifico di eludere misure di prevenzione o norme antiriciclaggio; occorrono accertamenti economico-finanziari (es. verifiche bancarie)
art. 56, comma 3 cod. pen. (desistenza volontaria)
La desistenza volontaria esclude il reato solo se l'azione criminale è non solo interrotta ma annulla le conseguenze prodotte fino a quel momento; se la vittima subisce comunque una conseguenza (es. obbligo a prestazioni gratuite), l'esimente non opera
art. 309, comma 7 cod. proc. pen. (competenza per il nuovo giudizio dopo annullamento)
La Corte rinvia il giudizio al Tribunale territorialmente competente per l'esame di merito dopo l'annullamento parziale dell'ordinanza impugnata
art. 51, comma 3-bis cod. proc. pen. (catalogo delle competenze funzionali)
La Corte richiama il principio secondo cui la presenza di reati aggravati ex art. 416-bis determina la competenza funzionale del GIP anche per reati connessi non aggravati, ragion per cui la censura sulla competenza è stata dichiarata infondata nel caso concreto
Giurisprudenza citata (Sezioni Unite, 23/04/2020, "Giacobbe" n. 19214 e altre decisioni di legittimità)
La Corte confronta la fattispecie con l'orientamento delle Sezioni Unite sulla competenza e sui requisiti probatori per l'associazione mafiosa, precisando che la sentenza "Giacobbe" non è applicabile automaticamente quando permangono contestazioni aggravate che attraggono la competenza del GIP
Massime di principio
- Per ritenere la partecipazione ad associazione mafiosa è necessario fornire indizi gravi, precisi e circostanziati, ancorati a un periodo temporale e a ruoli funzionali: la mera gestione di imprese o rapporti di lavoro non basta
- Le intercettazioni devono essere lette nel contesto e in modo organico; estrapolare frasi isolate senza collocarle temporalmente e nelle relazioni fra interlocutori impoverisce la prova e può rendere carente la motivazione
- Per il reato di trasferimento fraudolento di valori servono accertamenti economico-finanziari (movimenti bancari, provvista per acquisti, destinazione degli utili) e indicazione del dolo specifico di eludere misure preventive
- L'esimente della desistenza volontaria richiede non solo l'interruzione dell'azione, ma l'annullamento delle conseguenze prodotte: se la vittima subisce comunque un vantaggio imposto, l'esimente non è applicabile
- Quando alcune imputazioni sono aggravate ai sensi dell'art. 416-bis la competenza funzionale del GIP si estende alle altre condotte connesse; una contestazione di incompetenza deve valutare questa estensione
- In sede di riesame cautelare la motivazione deve ricostruire chiaramente i fatti, i ruoli e il contributo causale dell'indagato per ogni singolo reato contestato: affermazioni generiche o apodittiche espongono il provvedimento al vizio di annullamento
- In casi simili è efficace per la difesa evidenziare: a) mancanze temporali e contestuali nelle indagini; b) assenza di riscontri economico-finanziari per trasferimenti di beni; c) letture alternative coerenti delle intercettazioni
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