Sentenza del 11/03/2015 n. 4837 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia del Territorio ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con due motivi. In primo luogo, ha sostenuto che l'esenzione dal pagamento dei tributi per le visure ipotecarie e catastali prevista dall'art. 47-bis del D.P.R. n. 602/1973, nella versione applicabile tra il 2005 e il 2006, spettasse esclusivamente ai concessionari della riscossione e non anche alle società incaricate dai concessionari, poiché l'estensione espressa agli incaricati era stata introdotta soltanto dal D.L. n. 112/2008. In secondo luogo, ha contestato il riconoscimento del maggior danno da svalutazione monetaria, sostenendo che mancasse una specifica prova del pregiudizio subito da Equitalia.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha stabilito che, in presenza di un mandato con rappresentanza, gli atti compiuti dal mandatario e dal submandatario preventivamente autorizzato sono direttamente riferibili al concessionario rappresentato. Pertanto, anche prima della modifica normativa del 2008, le visure ipocatastali eseguite da tali soggetti beneficiavano dell'esenzione prevista per i concessionari, senza che ciò costituisse un'interpretazione analogica vietata. La Corte ha inoltre ritenuto legittimo il riconoscimento del maggior danno da ritardato pagamento, rilevabile anche presuntivamente secondo i principi elaborati dalle Sezioni Unite. Le spese del giudizio di cassazione sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 47-bis
Prevedeva il rilascio a titolo gratuito delle visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori iscritti a ruolo e dei coobbligati ai concessionari.
L'esenzione si applica anche alle visure effettuate da mandatari e submandatari autorizzati, quando agiscono in nome e per conto del concessionario, poiché l'attività è direttamente riferibile al mandante.
D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 83, comma 23-ter, convertito nella L. 6 agosto 2008, n. 133
Ha esteso espressamente la gratuità delle visure anche agli incaricati dei concessionari.
La modifica normativa è stata considerata di natura interpretativa e diretta anche a superare il contenzioso esistente, non ostacolando l'applicazione dell'esenzione ai mandatari per il periodo precedente.
Codice civile, art. 1224, comma 2
In caso di mora nelle obbligazioni pecuniarie, il creditore può dimostrare di avere subito un maggior danno.
Il maggior danno può essere riconosciuto anche in via presuntiva; in particolare, può spettare quando il rendimento medio netto dei titoli di Stato a breve termine sia superiore al tasso degli interessi legali, salvo prova contraria del debitore o richiesta di un importo ulteriore non adeguatamente provato.
Codice civile, artt. 1703 e seguenti, principi sul mandato con rappresentanza
Il mandatario che agisce in nome e per conto del mandante produce direttamente effetti nella sfera giuridica del mandante.
Gli effetti degli atti compiuti dal mandatario, inclusi gli atti di natura non negoziale come le visure ipocatastali, si imputano direttamente al mandante rappresentato.
Massime di principio
- Quando un concessionario di un servizio pubblico conferisce un mandato con rappresentanza, gli atti compiuti dal mandatario autorizzato possono beneficiare delle esenzioni spettanti al concessionario, se sono direttamente riferibili al mandante.
- L'esenzione fiscale non viene necessariamente limitata al soggetto che esegue materialmente l'attività: è decisivo verificare in nome e per conto di chi l'attività è svolta e se il mandatario opera nell'ambito dei poteri conferiti.
- Una successiva modifica legislativa che estende espressamente un beneficio ai mandatari può avere valore interpretativo e non implica sempre che, prima della modifica, il beneficio fosse certamente escluso.
- Per le attività meramente tecniche o giuridiche, estranee all'esercizio di poteri autoritativi, l'affidamento a privati incaricati non fa venir meno la riferibilità dell'attività al concessionario pubblico.
- In caso di ritardato pagamento di una somma di denaro, il maggior danno può essere riconosciuto anche mediante presunzioni; tuttavia, per ottenere somme superiori ai parametri presuntivi ordinari, il creditore deve fornire una prova specifica del danno subito.
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