Sentenza n. 266/2026 - Lecce, Sezione 3
per l’annullamento e/o la revoca, previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento adottato dalla Provincia di Taranto – 4° Settore Viabilità, avente ad oggetto “REALIZZAZIONE DELLA DIRETTRICE VIARIA LITORANIA INTERNA DA TARANTO AD -OMISSIS- A SERVIZIO DELL’ECONOMIA DEL VERSANTE PROVINCIALE ORIENTALE SECONDO TRONCO DALLO -OMISSIS- DI -OMISSIS- - -OMISSIS- -OMISSIS- DI -OMISSIS- - -OMISSIS-: Notifica del Decreto di determinazione indennità d’espropriazione provvisoria ed occupazione anticipata dei beni immobili” di cui al prot. n. -OMISSIS- del 18 febbraio 2025, ricevuto mediante raccomandata A/R; - del relativo Decreto del Dirigente del Settore Viabilità n. -OMISSIS- del 16 gennaio 2025, avente ad oggetto i contenuti sopra indicati e trasmesso con la nota di cui sopra; - di tutti gli atti procedimentali presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, ancorché eventualmente al momento non conosciuti, tra cui, a titolo non esaustivo: - il Decreto del Presidente della Provincia n. -OMISSIS- dell’11 aprile 2024, con cui veniva approvato il progetto definitivo adeguato alle prescrizioni apposte dal PAUR al fine dell’adozione da parte dei Comuni di -OMISSIS---OMISSIS---OMISSIS---OMISSIS---OMISSIS---OMISSIS---OMISSIS---OMISSIS- della variante allo strumento urbanistico generale trasmesso dai progettisti -OMISSIS- - il Progetto Definitivo di cui al prot. n. -OMISSIS- dell’11 aprile 2024 completo del Piano Particellare di Esproprio delle tavole inerenti alla Variante urbanistica; - l’approvazione del progetto definitivo disposta con le Deliberazioni dei Consigli Comunali, quale adozione di variante agli strumenti urbanistici mediante mutamento della destinazione; - le dichiarazioni di pubblica utilità assunte con provvedimento deliberativo, come di seguito: • Comune di -OMISSIS-, deliberazione n° -OMISSIS- del 24 aprile 2024; • Comune di -OMISSIS-, deliberazione n° -OMISSIS- del 23 aprile 2024; • Comune di -OMISSIS-, deliberazione n° -OMISSIS- del 19 aprile 2024; • Comune di -OMISSIS-, deliberazione n° -OMISSIS- del 16 aprile 2024; • Comune di -OMISSIS-, deliberazione n° -OMISSIS- del 19 aprile 2024; • Comune di -OMISSIS-, deliberazione n° -OMISSIS- del 30 aprile 2024; • Comune di -OMISSIS-, deliberazione n° -OMISSIS- del 23 04 2024; • Comune di -OMISSIS-, deliberazione n° -OMISSIS- del 23 aprile 2024; • Comune di -OMISSIS-, deliberazione n° -OMISSIS- del 23 aprile 2024; - il Decreto del Presidente della Provincia n. -OMISSIS- del 3 agosto 2024 di approvazione del progetto definitivo; - per quanto occorra e nei limiti di interesse, la nota prot. n. -OMISSIS- del 31 agosto 2024 trasmessa al Comune di -OMISSIS-, nonché la Deliberazione del Consiglio Comunale n. -OMISSIS- del 5 settembre 2024; - il Decreto del Presidente della Provincia n. -OMISSIS- del 16 ottobre 2024, con cui si approvava la relazione sulle osservazioni limitatamente alla variante intervenuta nel territorio comunale di -OMISSIS-; - per quanto occorra e nei limiti di interesse, la Deliberazione del Consiglio Comunale n. -OMISSIS- del 28 novembre 2024, con cui il Comune di -OMISSIS- ha approvato la variante urbanistica definitiva a seguito della presentazione delle relative osservazioni; - le Deliberazioni di approvazione definitiva della variante allo strumento urbanistico generale avvenuta con Deliberazioni dei Consigli Comunali, come di seguito: • Comune di -OMISSIS-, deliberazione n° -OMISSIS- del 23 agosto 2024; • Comune di -OMISSIS-, deliberazione n° -OMISSIS- del 21 agosto 2024; • Comune di -OMISSIS-, deliberazione n° -OMISSIS- del 30 agosto 2024; • Comune di -OMISSIS- deliberazione n° -OMISSIS- del 09 agosto 2024; • Comune di -OMISSIS-, deliberazione n° -OMISSIS- del 26 agosto 2024; • Comune di -OMISSIS-, deliberazione n° -OMISSIS- del 28 novembre 2024; • Comune di -OMISSIS-, deliberazione n° -OMISSIS- del 18 luglio 2024; • Comune di -OMISSIS-, deliberazione n° -OMISSIS- del 01 agosto 2024; • Comune di -OMISSIS-, deliberazione n° -OMISSIS- del 10 settembre 2024; - il Decreto del Presidente della Provincia di -OMISSIS- n. -OMISSIS- del 16 dicembre 2024 di approvazione del progetto definitivo; - per quanto occorra e nei limiti di interesse, del piano particellare d’esproprio aggiornato, composto dalle planimetrie catastali e dall’elenco ditte, trasmesso dalla -OMISSIS- S.r.l., incaricata all’espletamento delle procedure relative all’occupazione temporanea e d’urgenza e fino alla redazione dei verbali di immissione in possesso, acquisito al protocollo della Provincia di Taranto in data 15 gennaio 2025, n. prot. -OMISSIS-; - tutti gli altri atti, i provvedimenti e i documenti che diano conto e siano comunque correlati al procedimento di esproprio in questione, inserendosi nell’iter procedimentale di interesse; - gli eventuali allegati alla documentazione di cui sopra, nessuno eccettuato e/o escluso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto di determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione e di occupazione anticipata, nonché gli atti presupposti relativi alla localizzazione e approvazione del progetto di una direttrice viaria
Esito
Favorevole al resistente (ente espropriante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato gli atti relativi alla realizzazione di una direttrice viaria e al procedimento espropriativo incidente su un fondo agricolo coltivato a vigneto. Il primo motivo deduceva la violazione degli artt. 2, 42 e 97 Cost., degli artt. 7, 9, 10 e 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990 e dell'art. 2, comma 2, e dell'art. 11 d.P.R. n. 327/2001, per omessa comunicazione individuale di avvio del procedimento e mancata partecipazione, con lesione del legittimo affidamento e dei principi di buona fede, trasparenza e correttezza. Il secondo motivo deduceva la violazione dell'art. 3 l. n. 241/1990 e l'eccesso di potere per difetto o carenza di istruttoria, irragionevolezza e ingiustizia manifesta, sostenendo che l'amministrazione non avrebbe spiegato perché il tracciato dovesse incidere sulla proprietà delle ricorrenti anziché sui terreni incolti situati sul lato opposto della strada. Il terzo motivo deduceva violazione degli artt. 2, 42 e 97 Cost. ed eccesso di potere per sviamento, irragionevolezza e illogicità, nonché violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza e minor danno, assumendo che il progetto avrebbe comportato il taglio delle testate dei vigneti senza adeguata salvaguardia dell'interesse privato. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito, tra l'altro, profili di rito, la tardività dell'impugnazione di alcune delibere e il difetto di legittimazione passiva di un Comune.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. Il Collegio ha riconosciuto la legittimazione passiva del Comune di Taranto, ma ha ritenuto manifestamente infondato il gravame e, per economia processuale, ha omesso di esaminare gli ulteriori profili di rito. Quanto al primo motivo, ha rilevato che l'amministrazione aveva legittimamente utilizzato la comunicazione di massa prevista dagli artt. 11, comma 2, e 16, comma 5, d.P.R. n. 327/2001, poiché i destinatari del procedimento ablatorio erano più di cinquanta, indicando le aree e gli intestatari catastali e pubblicando l'avviso su un quotidiano nazionale e uno regionale. L'eventuale irritualità della notificazione del decreto avente valenza di dichiarazione di pubblica utilità incideva soltanto sulla decorrenza del termine per ricorrere, non sulla validità dell'atto. Quanto ai motivi secondo e terzo, il Tribunale ha ritenuto adeguatamente istruita e motivata la scelta localizzativa. Gli elaborati progettuali avevano considerato sia l'interesse pubblico alla sicurezza e alla funzionalità della viabilità sia il minor sacrificio delle proprietà private. La scelta di sostituire l'incrocio a T con una rotatoria a quattro rami, con un braccio destinato a consentire l'accesso sicuro dei mezzi agricoli, giustificava l'incidenza per alcuni metri sulla proprietà delle ricorrenti; il tracciato interessava prevalentemente i fondi incolti posti di fronte e la proprietà ricorrente era incisa per soli nove metri. Le valutazioni tecniche sull'impossibilità di ridurre il raggio della curva o di collocare diversamente la rotatoria non risultavano illogiche, macroscopicamente irrazionali o fondate su un'istruttoria carente. La scelta localizzativa, espressione di ampia discrezionalità amministrativa, non era quindi sindacabile in assenza di travisamento dei fatti, violazione di legge o manifesta irrazionalità. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità e complessità della controversia.
Norme richiamate
art. 11, comma 2, d.P.R. n. 327/2001
Consente, nel procedimento espropriativo, il ricorso alla comunicazione di massa quando il numero dei destinatari supera la soglia indicata dalla legge; nel caso concreto la modalità è stata ritenuta corretta.
art. 16, comma 5, d.P.R. n. 327/2001
È stato richiamato insieme all'art. 11, comma 2, per ritenere legittima la comunicazione di massa dell'avvio del procedimento ablatorio.
art. 7 l. n. 241/1990
La dedotta omissione della comunicazione individuale di avvio non è stata ritenuta sussistente, poiché era stata utilizzata legittimamente la comunicazione di massa prevista dalla disciplina espropriativa.
art. 3 l. n. 241/1990
L'obbligo di motivazione è stato ritenuto rispettato attraverso l'istruttoria e gli elaborati progettuali, che esplicitavano le ragioni tecniche della localizzazione della rotatoria e del tracciato.
art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990
È stato dedotto dalle ricorrenti, ma la decisione ha escluso in radice la violazione procedimentale contestata.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Richiamato nell'ordinanza cautelare d'appello quale base per la sollecita definizione del giudizio di merito; non costituisce il fondamento della decisione di merito.
Massime di principio
- Nel procedimento espropriativo, quando i destinatari sono più di cinquanta, la comunicazione di avvio può essere effettuata mediante comunicazione di massa, con indicazione delle aree interessate e degli intestatari catastali e pubblicazione su quotidiani, senza necessità di notificazione individuale a ciascun proprietario.
- L'eventuale irritualità della notificazione di un atto avente valenza di dichiarazione di pubblica utilità incide sulla decorrenza del termine per impugnare, ma non determina di per sé l'illegittimità sostanziale dell'atto.
- La localizzazione di un'opera viaria implica un'ampia valutazione tecnico-discrezionale, nella quale l'amministrazione deve contemperare l'interesse pubblico alla sicurezza e funzionalità dell'opera con il minor sacrificio possibile delle proprietà private.
- Il sindacato giurisdizionale sulle scelte localizzative di opere pubbliche è limitato al riscontro esterno di travisamento dei fatti, violazione di legge o eccesso di potere nelle forme della palese e macroscopica irrazionalità; non consente al giudice di sostituire la propria valutazione tecnica a quella dell'amministrazione.
- Un'istruttoria che consideri le alternative localizzative, gli studi di visibilità, la sicurezza del traffico e l'accessibilità dei fondi agricoli è idonea a escludere il difetto di istruttoria e l'irragionevolezza della scelta, anche quando il progetto comporti un'incidenza limitata su una proprietà privata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 393/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 394/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 395/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 396/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 397/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 398/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →