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Sentenza

Sentenza n. 1969/2026 - Milano, Sezione 3

per l'ottemperanza al giudicato formatosi in relazione alla sentenza del Tribunale di Milano-sezione Lavoro n. 2484/2024, depositata in data 15 maggio 2024.

Giustizia amministrativa202503119

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e condannato il Ministero al pagamento delle somme dovute

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza, ai sensi dell'art. 114 c.p.a., lamentando la mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Milano, sezione Lavoro, n. 2484/2024, notificata all'Amministrazione e passata in giudicato. Il titolo giudiziale aveva accertato il diritto del docente a usufruire della carta elettronica per le annualità indicate e aveva condannato il Ministero al pagamento delle somme corrispondenti. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso. Dopo la proposizione del giudizio, il ricorrente ha dichiarato che le somme erano state accreditate, insistendo tuttavia per la liquidazione delle spese di lite.

La decisione

Il TAR ha preso atto dell'avvenuta esecuzione del giudicato da parte del Ministero e dell'integrale soddisfazione della pretesa, dichiarando cessata la materia del contendere. Ha però posto le spese di lite a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale. Il Collegio ha rilevato che la sentenza era stata notificata il 7 ottobre 2024, era passata in giudicato e non era stata eseguita fino a dopo il deposito del ricorso per ottemperanza, avvenuto il 12 agosto 2025, nonostante fosse decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Le spese sono state liquidate in euro 800,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, considerando il carattere seriale e la non elevata complessità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato dal ricorrente per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento delle somme dovute dalle pubbliche amministrazioni in esecuzione di provvedimenti giudiziali; il mancato pagamento entro tale termine ha giustificato l'instaurazione del giudizio e la condanna alle spese secondo soccombenza virtuale.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione esegue il giudicato dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, l'integrale soddisfazione della pretesa comporta la cessazione della materia del contendere, senza necessità di ulteriori statuizioni sull'esecuzione.
  • La sopravvenuta esecuzione del giudicato non esclude la regolazione delle spese di lite: il giudice può applicare il criterio della soccombenza virtuale valutando quale parte avrebbe presumibilmente prevalso al momento della proposizione del ricorso.
  • La pubblica amministrazione che omette di eseguire una condanna pecuniaria divenuta esecutiva e notificata, anche dopo il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge, è virtualmente soccombente nel successivo giudizio di ottemperanza se adempie soltanto dopo la sua instaurazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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