Cassazione Civile, Ordinanza n. 17122/2025 del 25/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
La controversia riguarda l’impugnazione di una cartella di pagamento relativa a contributi consortili di bonifica per l’anno 2015, emessa a seguito di iscrizione a ruolo. In primo grado l’impugnazione era stata accolta, ma la Commissione tributaria regionale ha riformato la decisione, ritenendo legittima la riscossione a mezzo ruolo sia in base alla legge regionale Emilia-Romagna n. 7 del 2012 sia in base alla normativa statale e alla giurisprudenza di legittimità. I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo hanno denunciato violazione di norme statali e regionali, sostenendo che la riscossione dei tributi a mezzo ruolo rientra nella competenza esclusiva dello Stato e che, venuto meno l’art. 21 del r.d. n. 215 del 1933 per effetto della normativa abrogativa, sarebbe cessato il potere di riscuotere i contributi di bonifica tramite ruolo; con il secondo hanno dedotto omesso esame di un fatto decisivo, cioè la questione dei contrapposti orientamenti di legittimità sulla c.d. clausola di continuità dell’art. 17, comma 3, d.lgs. n. 46 del 1999. In memoria hanno poi rinunciato al secondo motivo.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al secondo motivo, ritenendola efficace anche senza sottoscrizione della parte o specifico mandato. Ha quindi esaminato il primo motivo, rigettandolo perché infondato: ha ribadito che i contributi di bonifica continuano a essere riscossi tramite ruolo, in quanto l’art. 17, comma 3, d.lgs. n. 46 del 1999 mantiene la continuità delle modalità di riscossione già previste da disposizioni vigenti; l’omessa menzione dell’art. 21 del r.d. n. 215 del 1933 nel d.lgs. n. 179 del 2009 non ne ha escluso la sopravvivenza funzionale rispetto alla riscossione mediante ruolo. La Corte ha inoltre richiamato l’art. 864 c.c. e la natura peculiare dei consorzi di bonifica, sottolineando che la disciplina regionale non contrasta con i principi fondamentali statali. Ha quindi rigettato il ricorso, condannando i ricorrenti alle spese e dando atto dell’obbligo del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma invocata per denunciare violazione o falsa applicazione di legge
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
norma invocata per dedurre omesso esame di un fatto decisivo
d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 17, commi 1 e 3
"continua comunque ad effettuarsi mediante ruolo la riscossione delle entrate già riscosse con tale sistema in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto"
la disposizione assicura la continuità della riscossione a mezzo ruolo per le entrate che già erano riscosse con tale sistema alla data di entrata in vigore del decreto, includendo i contributi di bonifica
l. 28 settembre 1998, n. 337, art. 1
norma richiamata nel motivo di ricorso come parte del quadro sulla riscossione
l. Regione Emilia-Romagna 6 luglio 2012, n. 7, art. 4, comma 3
richiamata come base della disciplina regionale che prevede la riscossione dei contributi consortili
art. 119, comma 2, Cost.
invocato dai ricorrenti in relazione alla competenza sulla finanza pubblica e ai limiti della disciplina regionale
r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 21
"Alla riscossione dei contributi si provvede con le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette"
considerato norma di rinvio, la cui funzione non è stata travolta dall’omessa inclusione nel decreto taglia-leggi, e che storicamente legittima la riscossione tramite ruolo
art. 864 c.c.
"I contributi dei proprietari nella spesa di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica e di miglioramento fondiario sono esigibili con le norme e i privilegi stabiliti per l'imposta fondiaria"
disposizione tuttora vigente che conferma l’esigibilità dei contributi di bonifica secondo le regole dell’imposta fondiaria, poi traslate sulle imposte sostitutive
d.lgs. 1 dicembre 2009, n. 179, art. 1, comma 1, e allegato 1, voce 385
l’omessa menzione dell’art. 21 del r.d. n. 215 del 1933 tra le disposizioni mantenute in vigore non è stata ritenuta idonea a incidere sulla sua operatività ai fini della riscossione
l. 28 novembre 2005, n. 246, art. 14, comma 14
richiamata nel contesto della disciplina abrogativa/taglia-leggi, senza effetto eliminativo della continuità riscossiva
Massime di principio
- La rinuncia al singolo motivo di ricorso in memoria rende superflua ogni pronuncia sulla sua fondatezza e può essere efficacemente effettuata dal difensore senza necessità di sottoscrizione della parte o di specifico mandato, quando non comporti disposizione del diritto sostanziale.
- In tema di contributi di bonifica, la riscossione tramite ruolo resta legittima quando una disposizione previgente la prevedeva e la disciplina successiva di continuità conserva le modalità di riscossione già in uso; l’omesso richiamo formale della norma nel decreto taglia-leggi non ne esclude automaticamente l’operatività funzionale.
- La clausola di continuità dell’art. 17, comma 3, d.lgs. n. 46 del 1999 opera come norma di salvaguardia delle forme di riscossione già esistenti, sicché non basta l’esclusione generale di alcuni enti dal comma 1 per negare l’applicazione del comma 3 alle entrate precedentemente riscosse a ruolo.
- La disciplina regionale sulla riscossione dei contributi consortili è legittima se si coordina con i principi fondamentali della legislazione statale e con la natura peculiare dei consorzi di bonifica, enti a struttura associativa e a doppio volto pubblicistico-privatistico.
- L’art. 864 c.c. conserva valore confermativo della esigibilità dei contributi di bonifica secondo le norme e i privilegi già previsti per l’imposta fondiaria, oggi da coordinare con le norme sulla riscossione delle imposte dirette o delle entrate sostitutive.
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