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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30205/2022 del 29/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato la custodia in carcere per reati quali partecipazione ad associazione di tipo mafioso (capo 1), estorsioni aggravate (capi 31, 33, 37), associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (capo 59) e numerosi reati di detenzione e cessione di stupefacenti (capi 60, 64, 67-78). Le censure riguardano la presunta insufficienza e travisamento del quadro indiziario dedotto dalle intercettazioni, la valutazione delle esigenze cautelari e la scelta della misura custodiale ritenuta necessaria.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile: i motivi erano doglianze di fatto non consentite in sede di legittimità e privi di specificità, essendo in larga parte riproposizione di censure già esaminate e respinte dai giudici di merito. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'interpretazione del linguaggio intercettato, anche se criptico, è questione di fatto rimessa al giudice di merito e non sindacabile in Cassazione salvo travisamenti comprovati. I giudici di merito hanno ritenuto provata, sulla base delle intercettazioni e di accertamenti investigativi, l'appartenenza del ricorrente alla cosca 'stidda' famiglia Sanfilippo, il suo coinvolgimento in estorsioni e nel narcotraffico, l'uso dell'abitazione come base logistica e la sussistenza di attuali esigenze cautelari e pericolo di recidiva; inoltre è stata rilevata l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 per l'impiego di proventi per il sodalizio. Per l'inammissibilità totale, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per indicare che il Tribunale era adito ex art. 309 per il riesame delle misure cautelari.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Rilevata come fattore determinante per la gravità dell'imputazione: l'associazione mafiosa giustifica, secondo il giudice, la misura cautelare più grave e limita le possibilità di applicare misure alternative.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Richiamata quale aggravante quando i proventi dei reati di narcotraffico sono impiegati per le esigenze del sodalizio mafioso; è stata valorizzata dai giudici di merito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria per aver proposto ricorsi che hanno determinato la causa dell'inammissibilità per colpa.

  • Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015 (Sebbar, Rv. 263715)

    Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015

    Giurisprudenza richiamata per il principio che l'interpretazione delle intercettazioni, anche criptiche, è questione di fatto propria del giudice di merito e non sindacabile in Cassazione se logica e non affetta da travisamento.

Massime di principio

  • In Cassazione non sono ammesse doglianze di natura esclusivamente fattuale o interpretativa delle intercettazioni: tali questioni appartengono al giudice di merito.
  • Per essere ammissibile un ricorso in legittimità occorre formulare censure di diritto specifiche e dimostrare eventuali travisamenti o errori di diritto; le riproposizioni generiche vengono dichiarate inammissibili.
  • Le intercettazioni, se logicamente interpretate e non travisate, possono avere valore indiziario pieno e non sempre richiedono riscontri esterni per essere valorizzate come gravità indiziaria.
  • La contestazione di reati connotati da associazione mafiosa (art. 416-bis) giustifica, per i giudici di merito, misure cautelari più gravose e può escludere talune misure alternative quando previsto dalla legge.
  • Se si impugnano decisioni basate su prove complesse come la messaggistica criptica, il ricorrente deve indicare elementi probatori concreti che dimostrino travisamento o violazione di norme procedurali, non solo interpretazioni alternative.
  • La proposizione di ricorsi infondati o meramente ripetitivi può comportare condanne per spese e sanzioni pecuniarie ex art. 616 c.p.p.; è quindi opportuno valutare la fondatezza giuridica prima di impugnare.

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