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Sentenza

Sentenza n. 1337/2026 - Roma, Sezione 4

per l’annullamento - del decreto direttoriale del Comando Generale della Guardia di Finanza, I Reparto – Ufficio Personale Ufficiali – Sezione Stato n. di prot. 22307/2025 del 23.01.2025 di rigetto dell’istanza del Magg. Spe RN- CA Enrico Gentile, volta a contrarre la prima ferma volontaria per piloti militari di durata biennale; - del decreto direttoriale del Comando Generale della Guardia di Finanza, I Reparto – Ufficio Personale Ufficiali – Sezione Stato n. di prot. 22294/2025 del 23.01.2025 di rigetto dell’istanza del Magg. Spe RN-CA Rocco Danzi, volta a contrarre la prima ferma volontaria per piloti militari di durata biennale ; - del decreto direttoriale del Comando Generale della Guardia di Finanza, I Reparto – Ufficio Personale Ufficiali – Sezione Stato n. di prot. 2231/2025 del 23.01.2025 di rigetto dell’istanza del Magg. Spe RN-CA Nicolò Murri, volta a contrarre la prima ferma volontaria per piloti militari di durata biennale; - del decreto direttoriale del Comando Generale della Guardia di Finanza, I Reparto – Ufficio Personale Ufficiali – Sezione Stato n. di prot. 22304/2025 del 23.01.2025 di rigetto dell’istanza del Magg. Spe RN-CA Matteo Gemma, volta a contrarre la prima ferma volontaria per piloti militari di durata biennale ; - di ogni altro provvedimento comunque inerente o connesso, preparatorio, presupposto o consequenziale, anche se non comunicato o conosciuto, lesivo della posizione giuridica di ciascun ricorrente; per l’accertamento - del diritto di ciascun Ricorrente, ognuno vincitore del concorso, per esami, per l’ammissione di 12 allievi ufficiali del “ruolo aeronavale” all’Accademia della Guardia di finanza per l’anno accademico 2006/2007, con specializzazione di “PILOTA MILITARE” ed ammessi al corso di pilotaggio per il conseguimento del brevetto di pilota militare, alla conclusione dell’iter formativo, già avviato, per l’ottenimento del “Brevetto di Pilota Militare” (BPM), e di conseguenza essere ammessi alla prima ferma biennale ex art. 2161, comma 4, COM con decorrenza dal 22.09.2024 (data di scadenza della ferma volontaria di sedici anni contratta da ognuno dei ricorrenti) e per l’effetto alla corresponsione del relativo premio ex artt. 2161 comma 4 bis e1810 lett .a) COM; per la condanna - dell’Amministrazione 1) ad adoperarsi tempestivamente affinché i Ricorrenti concludano l’ultima parte del corso di pilotaggio loro mancante per il conseguimento del “Brevetto di Pilota Militare” e conseguentemente: 2) a concedere ai Ricorrenti la prima ferma biennale ex art. 2161, comma 4, COM, con decorrenza retroattiva dal 22.09.2024 e per l’effetto corrispondere loro il relativo premio ex artt. 2161 comma 4 bis e 1810 lett. a) COM; 3) al risarcimento del danno da ritardo e da “perdita di chance”, da valutare in via equitativa, subito e subendo da ognuno dei Ricorrenti per la propria carriera/impiego, nonché per la mancata possibilità di congedarsi alla scadenza della ferma per passare alla carriera di pilota civile; in subordine, nella denegata ipotesi in cui i Ricorrenti non siano ammessi a ultimare il corso di pilotaggio per il conseguimento del BPM, per la condanna - dell’Amministrazione al risarcimento del danno subito da ognuno dei Ricorrenti da quantificarsi sulla base delle somme che i medesimi avrebbero percepito ex art. 1803 COM qualora l’Amministrazione avesse fatto conseguire loro il BPM ed avessero potuto richiedere le ferme di cui all’art. 2161 COM; - al risarcimento del danno da perdita di chance subito e subendo dai Ricorrenti in termini professionali e di impiego, in via equitativa, nonché per la mancata possibilità di congedarsi alla scadenza delle ferme volontarie per eventualmente passare alla carriera di pilota civile con conversione del BPM.

Giustizia amministrativa202503707

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: Decreti direttoriali di rigetto delle istanze per la prima ferma volontaria biennale riservata agli ufficiali in possesso del Brevetto di Pilota Militare

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (ufficiali piloti militari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti, vincitori del concorso per allievi ufficiali del ruolo aeronavale con specializzazione di pilota militare, avevano completato le prime fasi dell’iter formativo per il conseguimento del Brevetto di Pilota Militare e la parte teorica della terza fase. L’Amministrazione aveva tuttavia interrotto la formazione pratica su ala fissa per indirizzarli verso il conseguimento del brevetto di pilota di elicottero, successivamente conseguito, rinviando per anni il completamento della formazione necessaria al BPM. Scaduta il 21 settembre 2024 la ferma volontaria sedicennale, i ricorrenti avevano chiesto di essere ammessi alla prima ferma biennale prevista per gli ufficiali in possesso del BPM, con corresponsione dei relativi premi economici. L’Amministrazione aveva respinto le istanze rilevando l’assenza del BPM. Nel giudizio sono state proposte domande di annullamento, accertamento, condanna alla conclusione dell’iter formativo e al riconoscimento della ferma e dei premi, nonché domande risarcitorie per danno da ritardo, perdita di chance, mancati premi anti-esodo, mancata possibilità di intraprendere la carriera di pilota civile e lesione delle aspirazioni professionali. In corso di causa l’Amministrazione ha comunicato che il corso BPM avrebbe potuto essere completato presso una scuola dell’Aeronautica Militare non prima del 2031.

La decisione

Il TAR ha accolto parzialmente la domanda risarcitoria. Ha ritenuto che l’Amministrazione fosse obbligata, in relazione all’arruolamento dei ricorrenti nella specializzazione di pilota militare, a metterli in condizione di completare l’iter formativo e conseguire il BPM entro tempi coerenti con la ferma obbligatoria. L’Amministrazione non ha provato che le criticità tecniche degli aeromobili integrassero un’impossibilità sopravvenuta, oggettiva, assoluta, imprevedibile e inevitabile, non imputabile alla stessa. È stato quindi riconosciuto il nesso causale tra la condotta amministrativa e la perdita della concreta chance di conseguire il BPM nei tempi previsti. Non essendo certa la definitiva spettanza del brevetto, il danno è stato liquidato secondo la tecnica della perdita di chance, ravvisando una probabilità seria ed elevata di conseguimento poiché mancava soltanto il segmento pratico finale. È stato riconosciuto il danno corrispondente ai premi anti-esodo che i ricorrenti avrebbero potuto percepire mediante le ferme biennali, applicando la riduzione alla metà prevista dalla legge n. 190/2014 e un’ulteriore riduzione del 10% correlata alla probabilità di conseguimento del BPM. Sono stati liquidati € 22.310,01 ciascuno in favore di due ricorrenti e € 16.268,39 ciascuno in favore degli altri due. Sono state respinte la domanda relativa alla chance di passaggio alla carriera di pilota civile, per mancata allegazione e prova dei requisiti ulteriori necessari alla conversione del BPM in licenza civile, e la domanda di danno non patrimoniale per aspirazioni professionali, dichiarata inammissibile perché nuova e introdotta per la prima volta con memoria non notificata, oltre che infondata per difetto di prova. Il dispositivo non riconosce direttamente l’annullamento dei decreti né ordina l’ammissione alla ferma biennale. Le spese sono state poste a carico dell’Amministrazione e liquidate in € 2.500, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 2161, commi 3, 4 e 4-bis, d.lgs. 66/2010 (COM)

    4. Gli ufficiali in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza in possesso del brevetto di pilota militare, che hanno ultimato, alternativamente: a) la ferma obbligatoria di cui al comma 3; b) una delle ferme già previste dall’articolo 3 della legge 28 febbraio 2000, n. 42, sono ammessi a una ferma volontaria di durata biennale, rinnovabile per non più di quattro volte, entro il quarantacinquesimo anno di età. 4-bis. Agli ufficiali in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza, in possesso del brevetto di pilota militare, ammessi a contrarre le ferme volontarie biennali di cui al comma 4, sono corrisposti, per ciascun periodo di ferma volontaria contratta, i premi di cui all’articolo 1803.

    La disposizione individua il possesso del BPM e il compimento della ferma prescritta quali presupposti per l’ammissione alle ferme biennali e per la corresponsione dei premi anti-esodo; tali benefici sono stati utilizzati come parametro del danno da perdita di chance.

  • art. 1803, comma 1, lett. a), d.lgs. 66/2010 (COM)

    € 15.493,70 per il primo biennio; € 9.296,22 per il secondo biennio; € 11.362,05 per il terzo biennio; € 13.427,87 per il quarto biennio; € 15.493,70 per il quinto biennio.

    La norma determina gli importi dei premi spettanti per le ferme volontarie biennali; gli importi sono stati ridotti alla metà in applicazione dell’art. 1, comma 260, l. 190/2014.

  • art. 1, comma 260, l. 190/2014

    Gli importi dei premi previsti dagli articoli 1803, comma 1, lettere da a) ad e), 1804, comma 1, lettere da a) ad e) del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono ridotti alla metà.

    La riduzione alla metà si applica ai premi relativi alle ferme volontarie contratte dopo il 1° gennaio 2015.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La disposizione è richiamata per il preavviso di rigetto comunicato dall’Amministrazione prima dell’adozione dei decreti definitivi.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    La norma è richiamata per il rilievo officioso relativo alla domanda nuova di danno non patrimoniale introdotta con memoria non notificata.

  • art. 73 c.p.a.

    La memoria difensiva può illustrare i motivi già ritualmente proposti, ma non ampliare il thema decidendum mediante domande o censure nuove.

Massime di principio

  • Quando un’amministrazione arruola personale in una specifica specializzazione professionale e avvia il relativo percorso formativo, è tenuta a metterlo concretamente in condizione di completare l’iter e conseguire il titolo o brevetto previsto, salvo provare un’impossibilità sopravvenuta non imputabile.
  • L’impossibilità sopravvenuta che esonera l’amministrazione dalla responsabilità non può consistere in una mera difficoltà organizzativa o tecnica, ma deve essere oggettiva, assoluta, imprevedibile e inevitabile; la relativa prova grava sull’amministrazione che la invoca.
  • Quando non sia certa la definitiva acquisizione del bene della vita, ma sussista una probabilità seria, concreta o elevata che il privato lo avrebbe conseguito in assenza della condotta amministrativa lesiva, il danno può essere liquidato secondo la tecnica della perdita di chance.
  • Nella quantificazione del danno da perdita di chance occorre rapportare il valore del vantaggio perduto alla probabilità effettiva di conseguirlo, applicando una riduzione proporzionale al grado di probabilità accertato.
  • La domanda risarcitoria relativa alla possibilità di accedere a una diversa carriera professionale richiede l’allegazione e la prova di tutti i requisiti necessari per conseguire il relativo titolo o abilitazione; il solo possesso del titolo professionale militare non è sufficiente.
  • Una domanda nuova, proposta per la prima volta con una memoria non notificata alla controparte, è inammissibile perché viola il termine decadenziale e il principio del contraddittorio; la memoria può soltanto illustrare domande e motivi già ritualmente introdotti.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoDanno da provvedimento illegittimoPerdita di chance e quantificazione del dannoMotivi aggiunti e ricorso incidentale
RamiForze armate e forze di poliziaResponsabilità della pubblica amministrazioneProcesso amministrativo
IstitutiRisarcimento del danno da attività amministrativaOnere della prova e principio dispositivoDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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