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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06880/2025 del 19/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la mancanza di specificità del motivo, perché sostanzialmente reiterativo di questioni di fatto già decise dal giudice di merito con argomentazioni logiche e giuridiche corrette. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua affermazione di responsabilità per truffa. Nel ricorso per cassazione deduceva in modo generico la violazione di legge in ordine alla ricostruzione della responsabilità penale, ma senza confrontarsi specificamente con la motivazione della decisione di merito. La Corte ha rilevato che le doglianze riproponevano questioni di fatto già esaminate e ritenute infondate in appello, anche con riferimento alla presenza di plurime circostanze idonee a trarre in inganno la persona offesa.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    Il riferimento è al reato di truffa contestato; la Corte non entra nel merito della sua configurabilità, limitandosi a rilevare che il motivo di ricorso non è specifico e ripropone questioni di fatto già valutate.

  • art. 616 c.p.p.

    La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto forma di deduzione di violazione di legge, si limiti a riproporre contestazioni di merito o questioni di fatto già esaminate e disattese dal giudice di appello, senza indicare specifiche ragioni di erroneità della decisione impugnata.
  • Nel giudizio di legittimità, il motivo deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; la mera reiterazione di censure già scrutinare in appello non soddisfa il requisito di specificità.
  • Quando il giudice di merito abbia valorizzato plurime circostanze idonee a integrare l'elemento ingannatorio della truffa, la censura che non si misuri con tale struttura argomentativa non consente l'esame nel merito in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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