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Sentenza

Sentenza del 27/10/2020 n. 23514 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia impugnava la pronuncia della Commissione Tributaria Regionale che aveva annullato la cartella di pagamento notificata al socio, sostenendo che la presentazione dell'istanza di insinuazione al passivo dei fallimenti impedisce la decadenza derivante dalla mancata iscrizione a ruolo e che quindi la riscossione poteva essere legittimamente esperita dopo la chiusura del fallimento. L'Agenzia fondava il ricorso sulla presunta violazione degli articoli 94 e 120 della Legge Fallimentare e dell'art. 17 del DPR n. 602/1973 (termine decadenziale per l'iscrizione a ruolo).

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo: ha ritenuto che l'istanza di insinuazione al passivo sia funzionale al riconoscimento del credito concorsuale e che non sia necessaria l'iscrizione a ruolo o la notificazione della cartella al curatore o al fallito in bonis per rendere efficace la pretesa erariale ai fini del concorso. Il curatore viene a conoscenza del credito con l'insinuazione e può sollevare eventuali eccezioni; l'iscrizione a ruolo è uno strumento opzionale che rafforza la posizione del creditore ma non è obbligatoria per evitare la decadenza. Inoltre, al momento della chiusura del fallimento l'art. 17 del DPR 602/1973 era stato abrogato e la CTU ha ritenuto che il termine per la notificazione non fosse decorso durante la pendenza del fallimento. Pertanto la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione per ulteriore esame, condannando alle spese come necessario.

Norme richiamate

  • Legge fallimentare (L. Fall.) articolo 94

    Regola l'accertamento del passivo e la competenza del giudice fallimentare nel valutare l'opponibilita' dei crediti; l'insinuazione al passivo e' strumento per il riconoscimento del credito concorsuale.

  • Legge fallimentare (L. Fall.) articolo 120

    Si riferisce alle modalita' di insinuazione e contestazione dei crediti; la contestazione compete al curatore e l'ammissione può avvenire anche con riserva.

  • DPR n. 602/1973 articolo 17

    Norma sui termini decadenziali relativi all'iscrizione a ruolo; la Corte osserva che tale disciplina e' stata superata e non poteva operare per precludere l'azione dopo l'insinuazione al passivo.

  • DPR n. 602/1973 articolo 11, comma 3

    La dichiarazione di fallimento integra il requisito del pericolo per la riscossione ai fini dell'iscrizione nel ruolo straordinario ma non costituisce dies a quo per la decorrenza dei termini a pena di decadenza dell'iscrizione.

  • DPR n. 602/1973 articolo 88, comma 1

    Prevede l'ammissione con riserva dei crediti insinuati tardivamente al passivo; l'istituto puo' applicarsi anche ai crediti tributari.

  • Decreto Legge 17 giugno 2005, n. 106 convertito in L. n. 156/2005

    Ha riformato la disciplina dei termini per la notificazione della cartella di pagamento sostituendo il sistema anteriore basato sull'iscrizione a ruolo; la Corte rileva che la normativa successiva aveva già sostituito integralmente il previgente sistema.

  • Codice Civile articolo 2291

    Riferimento alla responsabilita' degli soci illimitatamente responsabili; la notificazione della cartella al socio illimitatamente responsabile e' stata ritenuta lecita dopo l'ammissione del credito al passivo.

  • Legge fallimentare articoli 51 e 52

    Principio di universalita' soggettiva della procedura concorsuale: durante il fallimento l'Amministrazione non puo' esperire azioni esecutive individuali nei confronti del fallito senza tenere conto del concorso.

Massime di principio

  • La presentazione dell'istanza di insinuazione al passivo fallimentare rappresenta lo strumento principale per il riconoscimento del credito concorsuale e, quando valida, rende superflua l'iscrizione a ruolo ai fini della tutela del credito erariale.
  • L'iscrizione a ruolo e la notificazione della cartella non sono condizioni necessarie perché un credito tributario sia ammesso al passivo; il ruolo e' uno strumento opzionale che rafforza la posizione del creditore ma non e' vincolante per la decorrenza di termini decadenziali quando e' stata validamente insinuata la pretesa al passivo.
  • La conoscenza della pretesa tributaria da parte del curatore avviene tramite l'istanza di insinuazione; solo il curatore puo' contestare formalmente il credito nell'ambito del procedimento concorsuale.
  • I termini per la notificazione della cartella di pagamento e le eventuali decadenze legate all'iscrizione a ruolo non decorrono in modo utile durante la pendenza del fallimento, in quanto l'esecuzione individuale e la notifica al fallito sarebbero incompatibili con il principio di universalita' soggettiva della procedura concorsuale.
  • Dopo la chiusura del fallimento, l'Amministrazione puo' tempestivamente procedere alla notificazione della cartella al soggetto tornato in bonis o al socio responsabile se il credito e' stato ammesso al passivo; la tempestivita' e la conformita' alle nuove regole sui termini sono rilevanti per la legittimita' dell'azione.
  • Se l'istanza di ammissione viene accolta (anche con riserva), l'ente creditore puo' riprendere l'azione nei confronti dei soggetti responsabili a seguito della chiusura della procedura, e l'eventuale mancato uso del ruolo non preclude automaticamente la legittimita' della riscossione post-fallimento.

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