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Sentenza

Sentenza n. 3526/2026 - Roma, Sezione 1

per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza del 14 settembre 2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; nonché per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.

Giustizia amministrativa202511487

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto d’ingresso per motivi di studio e per la fissazione dell’appuntamento necessario alla formalizzazione della domanda

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (amministrazione competente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio delle amministrazioni intimate sull’istanza del 14 settembre 2025, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio, la dichiarazione dell’obbligo di provvedere sull’istanza relativa al rilascio del visto per motivi di studio e alla fissazione dell’appuntamento, nonché la condanna a provvedere entro trenta giorni e la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio, l’Ambasciata d’Italia ad Islamabad ha fissato l’appuntamento per la presentazione della domanda di visto al 7 novembre 2025.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la fissazione dell’appuntamento da parte della sede diplomatica integrasse il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerato il periodo non particolarmente esteso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e il comportamento collaborativo dell’amministrazione, anche in ragione dell’elevato numero di istanze analoghe. L’amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il ricorso avverso il silenzio della pubblica amministrazione; il giudizio è divenuto privo di oggetto perché l’amministrazione ha successivamente attivato il procedimento richiesto.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa del ricorrente è stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati in relazione alla tutela dei dati personali e all’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio, la successiva attivazione del procedimento amministrativo richiesto dal ricorrente determina la cessazione della materia del contendere quando realizza il pieno soddisfacimento della pretesa azionata.
  • La fissazione dell’appuntamento necessario alla presentazione della domanda di visto integra l’attivazione del procedimento amministrativo relativo al rilascio del visto e può soddisfare integralmente la domanda giudiziale avente a oggetto l’obbligo dell’amministrazione di provvedere su tale attivazione.
  • Anche in caso di cessazione della materia del contendere, il giudice può compensare le spese di lite valutando il tempo intercorso tra l’istanza e la proposizione del ricorso nonché il comportamento collaborativo dell’amministrazione; resta possibile porre a carico dell’amministrazione la restituzione del contributo unificato versato dal ricorrente.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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