Cassazione Civile, Ordinanza n. 16778/2026 del 28/05/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda una cartella di pagamento per imposta di registro e catastale emessa in relazione alla registrazione di una scrittura privata con cui la società ricorrente aveva promesso di alienare alcuni terreni a favore di una società poi cessata. La cartella era stata preceduta da un avviso di accertamento/liquidazione già impugnato senza successo dinanzi alla CTP, con sentenza divenuta definitiva. Nel giudizio successivo il contribuente aveva contestato, da un lato, l’esistenza o la corretta notificazione dell’atto presupposto e, dall’altro, la sufficienza della motivazione della cartella; in appello la CTR aveva invece ritenuto provata la notifica dell’atto presupposto e aveva affermato che, essendo ormai definitiva la precedente decisione, non potevano più essere riproposte questioni attinenti a quell’atto. Con il ricorso per cassazione sono state proposte due censure: la prima per violazione dell’art. 115 c.p.c. e nullità della sentenza, deducendo un travisamento della prova perché la CTR avrebbe attribuito al documento depositato il significato di avviso relativo all’imposta di registro, mentre il ricorrente sosteneva che riguardasse un diverso tributo; la stessa censura denunciava anche omessa pronuncia/omesso esame sulla motivazione della cartella. La seconda censura deduceva ultrapetizione e violazione delle norme sulle spese processuali, perché la CTR, pur in assenza di appello incidentale, aveva riformato la statuizione di primo grado condannando il contribuente alle spese del doppio grado.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo: ha chiarito che la doglianza sul travisamento della prova non coglieva una errata ricognizione del contenuto oggettivo del documento, ma mirava in realtà a contestare una valutazione di fatto del giudice di merito; inoltre ha ribadito che, nel contenzioso tributario, ciascun atto impugnabile è censurabile solo per vizi propri e non è consentito impugnare la cartella per dedurre vizi di avvisi di accertamento/liquidazione già notificati e non tempestivamente opposti. Ha invece accolto il secondo motivo: ha affermato che, se il giudice d’appello rigetta l’appello e non riforma nel merito la decisione di primo grado che aveva compensato le spese, non può, in mancanza di appello incidentale, condannare l’appellante alle spese anche del primo grado, perché tale statuizione integra ultrapetizione. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente al capo sulle spese e la Corte, decidendo nel merito, ha eliminato la condanna del contribuente alle spese del primo grado disposta dalla CTR; le spese di legittimità sono state compensate.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
La deduzione di travisamento della prova è ammissibile solo se il giudice di merito ha erroneamente percepito il contenuto oggettivo del mezzo istruttorio, non quando si contesti una mera valutazione del materiale probatorio.
art. 112 c.p.c.
La pronuncia oltre i limiti della domanda o dell’impugnazione integra ultrapetizione; nel caso concreto è stata ravvisata nella condanna alle spese del primo grado senza specifica impugnazione incidentale.
art. 132 c.p.c.
È richiamato insieme all’art. 112 c.p.c. come parametro della nullità della sentenza per difetto di motivazione/omessa pronuncia, ma la censura è stata ritenuta infondata nel capo relativo alla cartella.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
Norma richiamata per denunciare un vizio motivazionale della sentenza tributaria; la Corte non ha ravvisato il vizio prospettato sul punto della cartella.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro invocato per i vizi processuali e per il travisamento della prova, ma la Corte ha distinto l’errore percettivo dalla rivalutazione del fatto.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro richiamato per la doglianza sulle spese, accolta dalla Corte per violazione delle regole processuali in tema di riparto delle spese.
art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992
Ciascun atto impugnabile nel processo tributario può essere censurato solo per vizi propri, salvo il caso di atti presupposti non notificati; non è quindi ammissibile impugnare la cartella per far valere vizi di un precedente avviso regolarmente notificato e non opposto nei termini.
art. 91 c.p.c.
La soccombenza costituisce il criterio di base per la condanna alle spese; tuttavia la sua applicazione deve rispettare i limiti del devolutum e l’assetto della sentenza di primo grado quando questa non è stata riformata nel merito.
art. 92 c.p.c.
È richiamato tra le norme sulla regolazione delle spese, ma la decisione si fonda soprattutto sull’ultrapetizione nella condanna alle spese del doppio grado.
art. 324 c.p.c.
È richiamato dalla censura sulla formazione del giudicato, in relazione alla definitività della precedente decisione sull’atto presupposto.
art. 343 c.p.c.
È richiamato dalla censura sulle spese per sostenere la necessità di appello incidentale per modificare il capo sulle spese.
art. 384, comma 2, c.p.c.
La Corte ha deciso nel merito eliminando la condanna alle spese senza rinvio, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti in fatto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, il travisamento della prova è configurabile solo quando il giudice di merito abbia attribuito al documento un contenuto oggettivamente diverso da quello effettivo, e la divergenza sia decisiva; non è invece deducibile per contestare la mera valutazione del materiale probatorio.
- Nel processo tributario, la cartella di pagamento può essere impugnata solo per vizi propri; i vizi di un atto presupposto già notificato e non tempestivamente impugnato non possono essere riproposti contro la cartella.
- Se un atto presupposto è stato validamente notificato e la relativa impugnazione è stata respinta con decisione definitiva, le questioni ad esso inerenti restano precluse nel giudizio successivo contro l’atto consequenziale.
- In tema di spese processuali, se il giudice d’appello rigetta l’appello senza riformare nel merito la decisione di primo grado che aveva regolato le spese, non può aggravare l’appellante delle spese del primo grado in assenza di specifica impugnazione incidentale, perché ciò integra ultrapetizione.
- Quando la cassazione può decidere nel merito senza ulteriori accertamenti in fatto, la statuizione illegittima può essere direttamente eliminata ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c.
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