Cassazione Penale, Sentenza n. 36702/2023 del 05/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del riesame che aveva rigettato i loro reclami contro i decreti di perquisizione personale, locale e informatica e il conseguente sequestro probatorio eseguiti il 27/10/2021. Denunciavano, in particolare, carenza assoluta di motivazione dei decreti (violazione artt. 125 e 247 c.p.p.), l'illegittimità di un sequestro "esteso" e l'acquisizione integrale dei dati digitali senza criteri selettivi, nonché l'uso nel giudizio di rinvio di una memoria della Procura introdotta tardivamente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto che i decreti originari richiamavano integralmente un'annotazione della DIA che ne costituisce parte integrante e che il Tribunale del riesame, nel giudizio di rinvio disposto dalla sentenza rescindente, ha correttamente valutato anche la memoria prodotta dal Pubblico Ministero. Il rigetto si basa sulla valutazione che il fumus del reato e le ragioni del sequestro erano adeguatamente indicate (ricerca di una "carta scritta" attestante un presunto finanziamento), che il sequestro esteso e la copia forense erano giustificati dall'impossibilità tecnica di estrarre selettivamente i dati in sede di esecuzione e dal principio di proporzionalità, e che la motivazione del Tribunale rispondeva ai punti devoluti dalla sentenza rescindente. Rimangono comunque vigenti i limiti: la copia forense può essere trattenuta solo per il tempo strettamente necessario alla selezione dei dati pertinenti e gli interessati possono chiedere restituzione o esercitare i rimedi impugnatori.
Norme richiamate
art. 125 cod. proc. pen.
Richiesto il requisito motivazionale per i provvedimenti cautelari; la Corte valuta che la motivazione complessiva, anche tramite rinvio a documenti istruttori, possa essere idonea se integra le ragioni del provvedimento originario
art. 247 cod. proc. pen.
Norma relativa alle perquisizioni e sequestri; la Corte verifica che i decreti richiamino gli elementi istruttori tali da delineare il fumus e la finalità probatoria
art. 253, comma 1, cod. proc. pen.
Regola la motiva zione del sequestro probatorio; la Corte conferma la necessità che sia indicato il nesso di pertinenza e la finalità probatoria, ma ammette che elementi integrativi siano valutati in sede di rinvio se rientrano nei limiti dell'annullamento
art. 311, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Norma che attiene alle misure cautelari personali; la Corte evidenzia che il termine da essa previsto non si applica alle misure reali rilevate nel caso
art. 324, comma 7, cod. proc. pen.
Regime dei termini e delle comunicazioni nel procedimento cautelare; il Tribunale ha valutato la questione procedurale e ritenuto ammissibile l'istruzione integrativa nel giudizio di rinvio
art. 422 e art. 416-bis.1 cod. pen.
Articoli indicati come possibile titolo di reato rispetto al quale si indagava; la Corte si astiene sulla fondatezza del titolo di reato ma considera che i decreti richiamino elementi investigativi utili a delineare il fumus
Massime di principio
- Il sequestro probatorio deve sempre indicare la finalità probatoria e il nesso di pertinenza tra la cosa e il reato; se manca totalmente questa motivazione la nullità è insanabile e può portare ad annullamento senza rinvio
- Se il provvedimento originario rinvia espressamente a documenti investigativi (es. annotazioni DIA), tali documenti integrano la motivazione e possono giustificare il fumus se sono parte integrante del decreto
- In sede di rinvio dopo annullamento la parte pubblica può introdurre "nova" purché nel rispetto del contraddittorio e nei limiti del rinvio disposto dalla sentenza rescindente
- Il sequestro "esteso" di dispositivi informatici e la copia forense sono ammissibili se giustificati dall'impossibilità tecnica di selezionare dati rilevanti in sede di esecuzione e se accompagnati da adeguata motivazione sulla proporzionalità e necessità
- La copia forense può essere trattenuta solo per il tempo strettamente necessario a selezionare i dati pertinenti; una trattenuta ulteriore obbliga al diritto degli interessati di chiederne la restituzione e ad esercitare i rimedi impugnatori
- Il rapporto di parentela con un indagato non giustifica automaticamente un sequestro onnicomprensivo: il giudice richiede specifiche ragioni di pertinenza e proporzionalità per terzi non indagati
- I vizi della motivazione sono sindacabili in cassazione se costituiscono carenza radicale dell'apparato argomentativo; critiche motivazionali non sufficientemente fondate possono essere rimandate al sindacato di merito
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