Cassazione Penale, Sentenza n. 24158/2022 del 23/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Chiarello impugna la sentenza della Corte militare d'appello del 6/10/2020 che confermava la condanna per il reato aggravato di violata consegna (art. 120 e art. 47, comma 1, n. 2 c.p. mil. pace). I fatti: il 9/12/2016, in servizio quale appuntato scelto della Guardia di Finanza presso il Gruppo di Modena, aveva ricevuto un plico (sentenza n. 4803/2016 della Corte d'appello di Bologna) da consegnare alla Sezione Comando o ai superiori, ma non ne curò la consegna; il plico venne rinvenuto solo il 13/7/2017. Il ricorrente deduceva vizio di motivazione perché la Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere accertata la consapevolezza della violazione, avendo annotato l'affidamento del plico alla "Squadra Comando" invece che la consegna al Brigadiere capo De Rosa, il quale era comunque adibito alla Sezione Comando.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello: la violazione della consegna è reato di pericolo presunto la cui sola inosservanza delle prescrizioni della consegna è sufficiente per la configurazione del reato; non è necessario che dalla violazione derivi un danno materiale. Il giudice ha richiamato che il militare avrebbe dovuto annotare il passaggio nel registro e consegnare senza ritardo; in mancanza, il destinatario non ha avuto effettiva conoscenza del documento, determinando un danno all'Amministrazione. Restano confermate la condanna alla pena di mesi uno di reclusione militare (sostituita con multa di euro 7.500,00) e la condanna alle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 120 cod. pen. mil. pace
La disposizione incrimina la violata consegna come reato di pericolo presunto: è sufficiente la violazione delle prescrizioni della consegna per la configurazione del reato, volto a tutelare la funzionalità e l'efficienza di determinati servizi militari.
art. 47, primo comma, n. 2 cod. pen. mil. pace
La norma segnala l'aggravante applicabile quando il fatto è commesso da militare di guardia o di servizio; qui concorre per qualificare il reato come aggravato.
art. 52 Cost.
Richiamato dalla Corte come valore costituzionale rilevante (tutela della difesa e dello Stato), giustifica la norma penale nella sua offensività astratta e la sua compatibilità con la Costituzione.
Sentenza Corte Cost. n. 263/2000
La Corte costituzionale ha ritenuto conforme all'art. 52 Cost. l'art. 120 c.p. mil. pace, affermando l'offensività in astratto della violata consegna e la legittimità della sua incriminazione anche senza danno materiale concreto.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata per l'addebito delle spese del procedimento al ricorrente in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La violazione delle prescrizioni di consegna da parte di un militare in servizio configura il reato di violata consegna anche se non si è verificato un danno materiale concreto: l'inosservanza è di per sé idonea a ledere l'interesse protetto.
- In situazioni analoghe, la prova dell'elemento soggettivo (consapevolezza della violazione) può essere desunta dalla condotta e dall'esperienza del militare (es. lunga anzianità di servizio) e dalla mancata osservanza delle formalità prescritte (annotazione nel registro, consegna effettiva).
- Affidarsi a un collega o lasciare un plico sulla scrivania del destinatario non sostituisce l'obbligo di annotare il passaggio nel registro e di compiere la consegna secondo le modalità previste: la fiducia non è di per sé una giustificazione.
- Se la consegna non è possibile, il militare deve compilare il registro di passaggio e seguire la procedura prevista (portare il registro in consegna fino alla effettiva trasmissione); il mancato rispetto di tale procedura integra la violazione.
- Per la difesa in casi simili è cruciale documentare l'impossibilità oggettiva di recapito e la tempestiva adozione delle misure alternative previste (annotazioni, comunicazioni formali) per escludere l'addebito di consapevole violazione.
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