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Sentenza

Sentenza n. 330/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento: a) del D.R. della Regione Campania n. 595 del 4.7.2025 con cui, a seguito di secondo interpello, si è proceduto all’assegnazione della quarta sede farmaceutica di Pollena Trocchia in favore della dott.ssa Grazia Iacomino; b) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente lesivo della posizione dei ricorrenti, ivi incluso il Decreto Dirigenziale n. 441 del 13.05.2025 che ha dato avvio alla seconda fase di interpello dei vincitori per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche residuate, tra cui la IV sede del Comune di Pollena Trocchia.

Giustizia amministrativa202504238

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto regionale di assegnazione della quarta sede farmaceutica di Pollena Trocchia e decreto di avvio della seconda fase di interpello dei vincitori per le sedi farmaceutiche residue

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione e controinteressata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'assegnazione della quarta sede farmaceutica alla controinteressata e l'avvio della seconda fase di interpello, sostenendo che la pianta organica comunale vigente, risalente al 2018, non sarebbe più adeguata alle trasformazioni urbanistiche e demografiche del territorio. Ha dedotto violazione degli artt. 1 e 3 della l. 241/1990, degli artt. 3 e 97 Cost., del principio di precauzione e dell'art. 2, comma 2, l. 475/1968, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, poiché la Regione avrebbe dovuto attendere la conclusione del procedimento comunale di revisione della pianta organica, potenzialmente idoneo a modificare la perimetrazione della quarta sede o a sopprimerla. Ha inoltre dedotto difetto di motivazione e contraddittorietà, per non avere la Regione considerato il procedimento di revisione in itinere, le pregresse incongruenze rilevate dagli uffici regionali e la vicinanza della sede assegnata alle farmacie già attive.

La decisione

Il TAR ha dichiarato fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del Comune di Pollena Trocchia, poiché nessun atto comunale era stato impugnato. Nel merito ha respinto il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché la rideterminazione della pianta organica delle farmacie implica un'ampia discrezionalità amministrativa, orientata al soddisfacimento dei bisogni dell'utenza, e non esiste una norma che subordini l'assegnazione delle sedi previste dalla pianta organica vigente alla conclusione di una successiva revisione comunale. L'art. 2, comma 2, l. 475/1968 impone la revisione periodica del numero delle farmacie, ma non determina la sospensione dell'efficacia della pianta organica vigente; diversamente, eventuali ritardi comunali potrebbero paralizzare l'assegnazione delle sedi e pregiudicare l'interesse pubblico alla distribuzione del servizio. Non sussiste quindi difetto di istruttoria né violazione del principio di economicità. Il secondo motivo è stato respinto perché le incongruenze riferite al parere regionale del 2018 riguardavano la delibera comunale n. 61/2018, mai impugnata dal ricorrente e non più contestabile tempestivamente nel giudizio in esame. La Regione era pertanto tenuta ad applicare la pianta organica vigente. La vicinanza della quarta sede alle farmacie già attive è stata considerata una possibile lesione di interessi di fatto del ricorrente, non una lesione dell'interesse pubblico alla congrua distribuzione del servizio farmaceutico. Il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato a rifondere euro 2.000, oltre accessori, alla Regione, al Comune e alla controinteressata assegnataria, per ciascuna parte. Le spese sono state compensate nei rapporti con l'altra controinteressata, non notificata e non risultante assegnataria nel decreto impugnato.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 2, l. 475/1968

    Il numero di farmacie spettanti a ciascun comune è sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica

    La revisione periodica del numero delle farmacie non sospende né condiziona l'applicazione della pianta organica vigente e l'assegnazione delle sedi già previste.

  • art. 1 l. 241/1990

    Il principio di economicità non impone alla Regione di attendere l'esito di una futura revisione della pianta organica comunale quando la sede assegnata è prevista dallo strumento vigente.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il provvedimento di assegnazione non è viziato da difetto di motivazione per il solo fatto di non aver menzionato un procedimento comunale di revisione non ancora concluso, quando l'amministrazione applica la pianta organica vigente.

  • art. 3 Cost.

    La disposizione è richiamata nel motivo di ricorso, senza una specifica interpretazione autonoma nella decisione.

  • art. 97 Cost.

    La disposizione è richiamata nel motivo di ricorso, senza una specifica interpretazione autonoma nella decisione.

Massime di principio

  • La revisione periodica della pianta organica delle farmacie prevista dall'art. 2, comma 2, l. 475/1968 non subordina l'assegnazione delle sedi previste dalla pianta organica vigente alla conclusione di una successiva revisione comunale, salvo diversa specifica previsione normativa.
  • L'amministrazione competente può procedere all'assegnazione di una sede farmaceutica prevista dalla pianta organica vigente anche quando sia stato avviato un procedimento di revisione non ancora concluso; il mero possibile esito modificativo di tale procedimento non integra, di per sé, un difetto di istruttoria o una violazione del principio di economicità.
  • Le valutazioni relative alla rideterminazione della pianta organica farmaceutica appartengono a un'ampia discrezionalità amministrativa orientata alla migliore distribuzione del servizio in funzione dei bisogni dell'utenza.
  • Le criticità della pianta organica vigente devono essere contestate tempestivamente mediante impugnazione dell'atto che l'ha approvata; esse non possono essere fatte valere, a distanza di anni, come vizi derivati del successivo provvedimento regionale di assegnazione adottato in applicazione dello strumento non impugnato.
  • La vicinanza territoriale tra sedi farmaceutiche può incidere sugli interessi economici o di fatto del titolare di una farmacia, ma non dimostra, da sola, la violazione dell'interesse pubblico alla congrua distribuzione del servizio quando l'assegnazione attua la pianta organica vigente.

Come è indicizzato

MaterieFarmacieLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDecadenza e tardività

Testo integrale

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