Ordinanza n. 465/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) n. 369/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio - Latina che aveva respinto la domanda cautelare contro il diniego relativo alla richiesta di permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il cittadino straniero ha appellato l'ordinanza cautelare del TAR Lazio - Latina che aveva respinto la domanda cautelare proposta in relazione al provvedimento impugnato. Dal testo emerge che non risultava richiesta una particolare autorizzazione o un permesso per attesa occupazione. Quanto alla richiesta di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, il solo titolo risultante dal provvedimento impugnato, l'appellante sosteneva evidentemente la rilevanza del subentro di un nuovo datore di lavoro nel contratto di soggiorno; tuttavia, non risultava che tale subentro fosse stato formalizzato presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione.
La decisione
Il Consiglio di Stato, applicando l'art. 62 c.p.a. nel giudizio cautelare d'appello, ha respinto l'appello e quindi confermato la reiezione della domanda cautelare pronunciata dal TAR. La decisione è motivata dal fatto che non risultava richiesta un'autorizzazione per attesa occupazione e, soprattutto, che il subentro del nuovo datore di lavoro nel contratto di soggiorno non era stato formalizzato presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione, ufficio competente anche allo svolgimento dei relativi controlli ai sensi dell'art. 35 d.P.R. n. 394/1999. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché il Ministero dell'Interno non si è costituito in giudizio.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato; il giudice ha utilizzato tale rito per esaminare l'impugnazione dell'ordinanza cautelare del TAR.
art. 35 d.P.R. n. 394/1999
Attribuisce allo Sportello Unico per l'Immigrazione competenza anche per i controlli relativi al subentro del nuovo datore di lavoro nel contratto di soggiorno; la mancata formalizzazione presso tale ufficio ha impedito l'accoglimento dell'appello cautelare.
Massime di principio
- Nel procedimento relativo al rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, il subentro di un nuovo datore di lavoro nel contratto di soggiorno deve risultare formalizzato presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione competente, il quale svolge anche i controlli previsti dalla disciplina applicabile.
- In sede di appello cautelare, la mancata formalizzazione presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione del subentro del nuovo datore di lavoro costituisce elemento ostativo al riconoscimento, almeno nella fase cautelare, della pretesa fondata sulla richiesta di permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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