Cassazione Civile, Ordinanza n. 04826/2025 del 24/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di indagini bancarie sui conti correnti intestati a uno studio associato professionale, l'Ufficio ha recuperato a tassazione maggiori redditi per l'anno d'imposta 2010, poi rimodulando la pretesa all'esito del contraddittorio endoprocedimentale. Gli atti impositivi sono stati emessi nei confronti dello studio e, pro quota, dei singoli soci. I contribuenti hanno impugnato gli avvisi, ottenendo solo parziale accoglimento in primo e secondo grado. In cassazione hanno dedotto quattro censure: 1) omessa pronuncia sulla eccezione di insufficienza motivazionale degli avvisi; 2) violazione della disciplina delle indagini bancarie e falsa ricostruzione della capacità contributiva mediante accertamento 'per massa'; 3) omessa pronuncia sulla eccezione di nullità degli avvisi per sottoscrizione da parte di funzionario delegato da soggetto diverso dal direttore dell'ufficio, con contestazione della prova della delega; 4) violazione delle regole sull'onere della prova e della normativa sulle indagini sui conti correnti. La Corte ha ritenuto infondati il primo, il secondo e il quarto motivo, e in parte inammissibile e in parte infondato il terzo, affermando che la motivazione per relationem agli esiti delle indagini bancarie è legittima, che i movimenti bancari costituiscono idoneo fondamento presuntivo dell'accertamento e che spetta al contribuente fornire prova analitica della non imponibilità di ciascuna operazione; inoltre, la delega di firma dell'avviso non integra delega di funzioni e può essere conferita mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa del delegato, purché la qualifica consenta la verifica della corrispondenza con la delega.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso, ritenendo infondati o inammissibili i motivi proposti. Ha confermato la decisione impugnata e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Agenzia delle Entrate. La Corte ha inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della ricorrenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, per quanto emerge dal testo disponibile.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
invocato come parametro del vizio di omessa pronuncia, ma escluso perché la decisione del giudice di merito era incompatibile con la pretesa dei contribuenti o comunque sorretta da motivazione sufficiente.
art. 360 c.p.c.
richiamato come norma che consente la proposizione dei motivi di ricorso per cassazione nei numeri 3 e 4.
art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973
le risultanze dei conti correnti bancari integrano presunzione legale relativa di maggior reddito; per il Fisco l'onere probatorio è assolto mediante i dati bancari, mentre il contribuente deve fornire prova analitica della non imponibilità delle singole operazioni.
art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato dal ricorrente nel quadro delle censure sull'accertamento, senza accoglimento della doglianza.
art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato dal ricorrente in tema di ricostruzione del reddito e riparto probatorio, senza accoglimento della doglianza.
art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato dal ricorrente in tema di accertamento IVA fondato sulle movimentazioni bancarie; la Corte conferma la legittimità dell'utilizzo dei dati bancari anche ai fini IVA.
art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato dalla Corte per affermare che i dati bancari possono essere utilizzati per dimostrare attività occulta o quantificare il reddito imponibile.
art. 2697 c.c.
richiamato nel motivo sul riparto dell'onere della prova; la Corte ribadisce che, in presenza di indagini bancarie, il contribuente deve dimostrare analiticamente l'estraneità dei movimenti a fatti imponibili.
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
la delega di firma dell'avviso di accertamento è ricondotta a un mero decentramento burocratico, imputabile all'organo delegante, e non richiede una delega di funzioni.
art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 165 del 2001
ritenuto non applicabile alla delega di firma dell'avviso di accertamento, perché la fattispecie riguarda un diverso modello organizzativo interno.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato in dispositivo per la statuizione sull'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In tema di accertamento tributario fondato su indagini bancarie, i dati risultanti dai conti correnti costituiscono di per sé idonea base presuntiva dell'atto impositivo; l'Amministrazione non deve provare ulteriormente la riferibilità di ogni singola movimentazione a un reddito imponibile.
- Quando l'accertamento è fondato su movimentazioni bancarie, il contribuente deve fornire una prova analitica e specifica per ciascun versamento o prelevamento rilevato, dimostrando che l'operazione è già compresa nel reddito dichiarato oppure è fiscalmente irrilevante.
- La motivazione per relationem dell'avviso di accertamento agli esiti di un verbale di verifica non è di per sé illegittima, purché gli elementi richiamati siano già conosciuti dal contribuente e il contraddittorio risulti salvaguardato.
- La censura di omessa pronuncia non sussiste quando la decisione impugnata è logicamente incompatibile con la domanda o l'eccezione proposta, oppure quando la motivazione, pur sintetica, consente di comprendere il rigetto della tesi di parte.
- La delega di firma dell'avviso di accertamento ha natura organizzativa interna e non equivale a delega di funzioni; può essere validamente conferita anche tramite ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa del delegato, se la qualifica dell'operatore consente la verifica della legittimazione alla sottoscrizione.
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