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Sentenza

Sentenza n. 3936/2026 - Milano, Sezione 1

per l’ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 428/2025, depositata e resa pubblica il 24 aprile 2025, Sez. Civile e Lavoro, R.G. n. 651/2025, munita di attestazione di conformità e notificata all’amministrazione in data 3 giugno 2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per il verificarsi delle condizioni di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 16 aprile 2026;

Giustizia amministrativa202601512

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che aveva riconosciuto al ricorrente il beneficio della carta elettronica del docente e disposto il pagamento di somme

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. deducendo l’inottemperanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Civile e Lavoro, n. 428/2025. La sentenza, passata in giudicato, aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 1.400,00 oltre interessi legali e delle spese di lite, nonché riconosciuto il beneficio della carta elettronica del docente. Nonostante la notificazione del titolo esecutivo al Ministero il 3 giugno 2025, l’Amministrazione non aveva posto in essere alcun adempimento. Era inoltre inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Il ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia e la rifusione delle spese di giudizio.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, era stata regolarmente notificata al Ministero e che il termine dilatorio di 120 giorni per l’esecuzione delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni statali era inutilmente decorso. Ha quindi ordinato al competente organo ministeriale di dare piena e completa esecuzione al giudicato entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza, o dalla sua notificazione se anteriore, riconoscendo al ricorrente il beneficio della carta elettronica del docente come stabilito dal giudice del lavoro. Ha nominato, per il caso di persistente inottemperanza, il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese quale commissario ad acta, con termine di 60 giorni dalla richiesta dell’interessato. Il commissario potrà utilizzare, in caso di insufficienza dei fondi dell’Amministrazione, anche il pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, in quanto dipendente pubblico già inserito nella struttura amministrativa. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 800,00 per le spese del giudizio, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Consentono di chiedere l’esecuzione del giudicato amministrativo o di altro provvedimento giurisdizionale esecutivo mediante il giudizio di ottemperanza.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, compresi i poteri del giudice nell’imporre all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e nel nominare, ove necessario, un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate – Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il termine di 120 giorni decorre dalla notificazione del titolo esecutivo e deve essere inutilmente decorso prima della proposizione dell’azione esecutiva; nel caso concreto, il suo decorso ha consentito la proposizione del giudizio di ottemperanza.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. n. 30/1997

    Consente, in caso di incapienza dei fondi dell’Amministrazione debitrice, il ricorso al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando l’amministrazione destinataria non adempia agli obblighi patrimoniali e conformativi da essa derivanti.
  • Per le obbligazioni pecuniarie a carico delle amministrazioni statali, l’azione esecutiva non può essere validamente intrapresa prima del decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996; decorso inutilmente tale termine, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine assegnato.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, quale organo ausiliario incaricato di adottare in via sostitutiva tutti gli atti necessari all’esecuzione del giudicato.
  • Il commissario ad acta può ricorrere, in caso di insufficienza dei fondi dell’amministrazione soccombente, all’istituto del pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
  • Quando il commissario ad acta è un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non deve essere liquidato alcun compenso per l’attività commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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