Sentenza n. 2279/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento della deliberazione della Commissione Straordinaria n. 108 del 21.12.2022, di approvazione dell'aggiornamento del preliminare di piano con formulazione di un atto di indirizzo per il completamento e l'adozione del piano urbanistico comunale del Comune di Villaricca; b) In parte qua, della deliberazione della Commissione Straordinaria n. 21 del 24.2.2023, adottata con i poteri della Giunta, di adozione della proposta di piano strutturale del piano urbanistico comunale, comprensivo del rapporto ambientale della valutazione ambientale strategica; c) in parte qua, della delibera della Commissione Straordinaria n. 59 del 6.7.2023, di esame delle controdeduzioni alle osservazioni, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Regolamento regionale n. 5/11e s.m.i.; d) in parte qua, della determinazione dirigenziale dell'Area Pianificazione Strategica - Direzione Pianificazione Territoriale Metropolitana della Città Metropolitana di Napoli, n. 7626 del 15.9.2023; e) in parte qua, della delibera della Commissione Straordinaria n. 74 del 29.9.2023 di presa d'atto dei pareri; f) in parte qua. della delibera della Commissione straordinaria n. 75 del 29.9.2023, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 72 del 16 ottobre 2023, di approvazione del “PUC – Componente strutturale ….” del Comune di Villaricca; g) nonché di tutti gli atti preordinati, consequenziali e comunque connessi a quelli sopra richiamati nonché quelli in questi richiamati, per quanto di interesse. Nonché Per il risarcimento del danno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di formazione, adozione, verifica di coerenza e approvazione del PUC del Comune di Villaricca, nella parte in cui l'area privata, già destinata a sviluppo artigianale, è stata inserita nell'ATO "Città diffusa"
Esito
Favorevole al resistente (ente locale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato le deliberazioni comunali e la determinazione della Città Metropolitana relative alla formazione e approvazione della componente strutturale del PUC, chiedendone anche l'annullamento e il risarcimento dei danni. L'area di sua proprietà era qualificata dal previgente PRG come zona H, con destinazione artigianale, e il ricorrente aveva presentato una domanda di permesso di costruire per un locale artigianale, rimasta inevasa. Ha dedotto, con i primi due motivi, la violazione della normativa urbanistica e regionale, la lesione dell'affidamento e l'insufficiente motivazione della nuova destinazione urbanistica, sostenendo che il Comune avrebbe dovuto considerare la domanda edilizia già presentata e la nomina di un commissario ad acta. Ha inoltre censurato la scelta pianificatoria di destinare l'area a prevalente uso residenziale, escludendo la destinazione artigianale. Con il terzo motivo ha lamentato che il Comune non avesse recepito le prescrizioni e osservazioni della Città Metropolitana, in particolare quanto al dimensionamento del fabbisogno abitativo nel piano strutturale. Con il quarto motivo ha contestato la legittimità del parere di coerenza della Città Metropolitana, ritenendolo contraddittorio perché favorevole nonostante le prescrizioni indicate. Il Comune ha eccepito la tardività del ricorso rispetto agli atti anteriori all'approvazione del PUC; la Città Metropolitana ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e negato ogni responsabilità nella formazione e approvazione del piano.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso tempestivo, poiché proposto entro sessanta giorni dalla pubblicazione del PUC nel BURC, applicando la regola secondo cui per gli atti generali il termine decorre dalla pubblicazione prevista per assicurarne la conoscibilità. Nel merito ha respinto il ricorso. I primi due motivi sono stati ritenuti infondati perché le scelte di pianificazione urbanistica sono espressione di ampia discrezionalità amministrativa e sono sindacabili soltanto in presenza di arbitrarietà, manifesta irragionevolezza o travisamento dei fatti. La pregressa destinazione edificatoria e la generica aspettativa del proprietario alla sua conservazione non impediscono al Comune di modificare la disciplina urbanistica. La domanda di permesso di costruire inevasa non attribuiva al ricorrente un'aspettativa qualificata prevalente, poiché nessun titolo edilizio era stato rilasciato; inoltre, ai sensi dell'art. 10 della l.r. Campania n. 16/2004, tra l'adozione dello strumento urbanistico e la sua entrata in vigore sono sospese le abilitazioni edilizie in contrasto con la disciplina del piano in corso di approvazione. Il TAR ha escluso anche il difetto di istruttoria e di motivazione, rilevando il regolare svolgimento dell'iter di formazione del PUC, compreso l'esame delle osservazioni e delle controdeduzioni. Il terzo motivo è stato respinto perché il Comune aveva acquisito e valutato le prescrizioni della Città Metropolitana, formulando specifiche controdeduzioni e recependo le raccomandazioni e prescrizioni degli enti competenti, anche con riferimento alle successive fasi operative e attuative. Inoltre il ricorrente non aveva dimostrato che l'eventuale annullamento del piano per omesso dimensionamento del fabbisogno abitativo avrebbe concretamente aumentato le possibilità edificatorie della sua area, potendo il nuovo dimensionamento condurre anche a una riduzione dell'edificabilità. Il quarto motivo è stato respinto perché fondato sull'art. 24 della l.r. Campania n. 16/2004, abrogato dalla l.r. n. 1/2011. Nel quadro normativo vigente, l'adozione e l'approvazione dei PUC spettano esclusivamente al Comune, mentre la Città Metropolitana è competente soltanto a dichiararne la coerenza con le strategie sovracomunali; pertanto non è stata ravvisata alcuna responsabilità della Città Metropolitana. La domanda risarcitoria è stata conseguentemente respinta. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 10 l.r. Campania n. 16/2004
tra l'adozione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, o delle relative varianti, e la data della rispettiva entrata in vigore sono sospese: a) l'abilitazione alla realizzazione di interventi edilizi in contrasto con la disciplina contenuta nei piani o nelle varianti in corso di approvazione
La norma impedisce di fondare un'aspettativa attuale al rilascio del titolo edilizio quando, nelle more del procedimento, venga adottato uno strumento urbanistico con disciplina incompatibile con l'intervento richiesto.
art. 3, comma 3, regolamento regionale Campania n. 5/2011
Disciplina l'esame e le controdeduzioni alle osservazioni nella formazione degli strumenti urbanistici comunali; il TAR ha ritenuto che tale iter fosse stato regolarmente svolto.
art. 3, comma 4, regolamento regionale Campania n. 5/2011
Prevede l'acquisizione dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari nella formazione del PUC; il TAR ha valorizzato l'acquisizione dei pareri degli enti competenti.
art. 15 d.lgs. 152/2006
È richiamato con riguardo al parere motivato favorevole sulla compatibilità ambientale del PUC.
art. 24 l.r. Campania n. 16/2004
La disposizione invocata dal ricorrente è stata ritenuta abrogata dall'art. 4, comma 1, lettera f), l.r. Campania n. 1/2011 e quindi non applicabile al riparto vigente delle competenze in materia di PUC.
art. 4, comma 1, lettera f), l.r. Campania n. 1/2011
Ha abrogato l'art. 24 della l.r. Campania n. 16/2004, eliminando il precedente modello di verifica provinciale della compatibilità e di approvazione definitiva dei PUC.
Massime di principio
- Le scelte di pianificazione urbanistica sono espressione di ampia discrezionalità amministrativa e sono sindacabili dal giudice soltanto per arbitrarietà o irragionevolezza manifeste, travisamento dei fatti o palesi elementi di illogicità e irrazionalità; il giudice non può sostituire la propria valutazione di merito a quella dell'amministrazione.
- La destinazione edificatoria prevista dal previgente strumento urbanistico non determina, in capo al proprietario, una posizione tutelabile alla sua conservazione, né una generica aspettativa alla non reformatio in peius della disciplina urbanistica.
- La presentazione di una domanda di permesso di costruire non ancora definita e la mancata adozione del titolo edilizio non impediscono all'amministrazione di modificare la destinazione urbanistica dell'area; in assenza del rilascio del titolo, il richiedente non acquisisce un'aspettativa qualificata prevalente sulle sopravvenute scelte pianificatorie.
- Nel sistema campano, l'adozione e l'approvazione degli strumenti urbanistici comunali competono al Comune, mentre la Città Metropolitana svolge una funzione di verifica della coerenza del PUC con le strategie sovracomunali; non le è imputabile la responsabilità per le scelte pianificatorie comunali in quanto tali.
- Chi impugna un piano urbanistico per omissioni relative al dimensionamento abitativo deve dimostrare un interesse concreto e attuale, anche solo in termini di concreta possibilità, a ottenere un risultato pianificatorio più favorevole; non è sufficiente presumere che l'annullamento del piano comporti un ampliamento dell'edificabilità, poiché il nuovo dimensionamento potrebbe anche ridurla.
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