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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27289/2026 del 20/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

La vicenda riguarda un conflitto tra due nuclei familiari, in un contesto di astio risalente nel tempo, nel quale agli imputati è stata contestata una minaccia aggravata ai danni della persona offesa. Il Tribunale di Foggia aveva condannato gli imputati per i reati di cui all'art. 612, secondo comma, c.p. e, per uno dei capi, in concorso ex art. 110 c.p. La Corte d'appello di Bari, in giudizio di rinvio disposto dalla Cassazione, ha confermato la condanna. Con il ricorso per cassazione gli imputati hanno dedotto, in sintesi: 1) travisamento del fatto e della prova, oltre a motivazione contraddittoria e manifestamente illogica, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto integrato il reato di minaccia nonostante l'atavica conflittualità tra le famiglie e la spiegazione alternativa data dall'imputato circa la frase pronunciata; inoltre hanno contestato la rilevanza attribuita all'oggetto brandito dalla persona anziana, sostenendo che non fosse provata la natura del corpo contundente e che tale dato fosse essenziale per un'eventuale qualificazione ai sensi dell'art. 339 c.p.; 2) travisamento del fatto e della prova e difetto assoluto di motivazione sulla responsabilità, lamentando che mancasse la prova dell'idoneità minatoria, che la minaccia fosse troppo generica e priva di serietà, e che la Corte non avesse adeguatamente valorizzato il contesto concreto e l'assenza di un danno futuro serio e preciso. La difesa ha quindi chiesto una rivalutazione del merito probatorio, insistendo sull'insussistenza degli elementi costitutivi della minaccia aggravata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che le censure riproducessero argomenti già proposti in appello senza confrontarsi con l'intero impianto motivazionale della sentenza di rinvio, la quale aveva fondato la decisione sulla credibilità della persona offesa, sulla coerenza della sua deposizione, sul contesto di conflittualità familiare, sulle dichiarazioni di testimoni terzi e sulla condotta aggressiva complessivamente tenuta dagli imputati. La Corte ha escluso che le doglianze integrassero un vero vizio di motivazione, trattandosi piuttosto di richieste di nuova valutazione del materiale probatorio, non consentite in sede di legittimità. Ha inoltre affermato che il travisamento del fatto non era deducibile nei termini prospettati e che il travisamento della prova era stato lamentato in modo generico e confutativo. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, gli imputati sono stati condannati al pagamento delle spese processuali, della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende e, in solido, alla rifusione delle spese della parte civile liquidate in euro 6.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 612, secondo comma, c.p.

    Norma incriminatrice della minaccia aggravata, ritenuta integrata sulla base di frasi intimidatorie e del contesto di aggressione verbale e materiale.

  • art. 110 c.p.

    Richiamato per il concorso di persone nel reato nel capo B.

  • art. 339 c.p.

    Citada dalla difesa come possibile norma di qualificazione aggravata in relazione all'uso del corpo contundente; la Corte non accoglie la censura e non attribuisce rilievo decisivo alla diversa natura dell'oggetto brandito.

  • art. 616 c.p.p.

    Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare le doglianze in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio, poiché l'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti appartiene al merito.
  • Il vizio di motivazione non è configurabile quando la sentenza impugnata abbia offerto una risposta coerente e specifica alle censure già sviluppate in appello, senza che il ricorrente si confronti criticamente con l'intero percorso argomentativo.
  • La minaccia può essere integrata anche in presenza di un contesto di conflittualità pregressa, quando le espressioni pronunciate e le modalità complessive della condotta assumano obiettiva valenza intimidatoria alla luce delle circostanze concrete.
  • La valutazione dell'idoneità minatoria va compiuta considerando il contesto fattuale complessivo, la credibilità della persona offesa, eventuali riscontri esterni e la portata intimidatoria delle espressioni e dei gesti posti in essere.
  • Le contestazioni relative a singoli dettagli fattuali, ove non incidano in modo decisivo sulla tenuta logica della motivazione complessiva, non sono sufficienti a fondare l'annullamento della sentenza di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMinacce
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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